Sentenza n. 326/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997
dal giudice istruttore presso il tribunale di Terni nel procedimento
civile vertente tra Angeli Franca ed altro e Italcem S.r.l. ed altri,
iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Terni - designato
dal Presidente di quel tribunale quale istruttore di un giudizio
avente ad oggetto l'illegittimità del comportamento dei
rappresentanti di una società ed il conseguente risarcimento dei
danni -, avendo concesso ante causam agli attori un provvedimento di
urgenza con cui si permetteva loro di prendere visione delle
scritture contabili della società al fine di esercitare il potere di
controllo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 51 del
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, in tal
caso, l'obbligo del giudice di astenersi.
A parere del rimettente, la previsione di siffatto obbligo,
limitata all'ipotesi di previa conoscenza della causa in altro grado,
e non anche in altra fase del processo, risulterebbe lesiva dell'art.
24, secondo comma, della Costituzione, per la possibile mancanza
d'imparzialità del giudicante.
Sulla scorta delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale
circa la "forza della prevenzione", il giudice a quo osserva come il
magistrato, che abbia provveduto in ordine a una misura cautelare
"esprimendo una valutazione contenutistica relativamente ai fatti che
hanno rilevanza con il merito della questione", possa essere
condizionato da convinzioni precostituite. Infatti, secondo il
rimettente, sia nel processo civile che in quello penale la
concessione del provvedimento cautelare, pur non necessitando della
prova piena, non può prescindere dall'esistenza di una prova
indiziaria; e parimenti l'accertamento del fumus boni iuris attiene a
circostanze afferenti al merito della futura controversia.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.
Rileva l'Avvocatura come, dalle sentenze rese dalla Corte in tema
di incompatibilità nel processo penale, sarebbero estrapolabili
alcuni principi-guida, e cioè:
1) la necessità di evitare che condizionamenti o apparenze di
condizionamenti derivanti da precedenti valutazioni - compiute
nell'a'mbito del medesimo procedimento - possano pregiudicare o far
apparire pregiudicato il giudizio;
2) la peculiare rilevanza da darsi alla intervenuta valutazione
degli atti ai fini della decisione, la quale: a) deve ricadere sulla
medesima res judicanda, b) non deve essere formale ma di contenuto,
c) dev'essere espressa in una fase diversa del processo.
Nel caso in esame - osserva l'Avvocatura generale - manca una
pregressa valutazione di merito sulla medesima res judicanda,
poiché, ai fini della concessione del provvedimento ex art. 700 cod.
proc. civ., il giudice non esprime un giudizio di contenuto, attesa
la diversità tra l'oggetto del procedimento cautelare e quello del
processo di merito, il primo essendo infatti meramente accessorio e
strumentale rispetto al secondo, in quanto vòlto a tutelare
temporaneamente il diritto onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave
ed irreparabile che lo minaccia. Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Terni sospetta
d'illegittimità costituzionale l'art. 51 cod. proc. civ., nella
parte in cui non impone l'obbligo di astensione al giudice della
causa di merito, che abbia concesso un provvedimento d'urgenza ante
causam. A parere del giudice a quo, le considerazioni contenute nelle
decisioni di questa Corte in materia di processo penale circa la
forza della prevenzione - con riguardo all'atteggiamento psicologico
del magistrato che abbia provveduto in ordine ad una misura cautelare
- giustificherebbero il dubbio che la limitazione dell'obbligo di
astensione alla sola ipotesi di conoscenza della causa in altro
grado, e non anche in altra fase del processo, risulti lesiva del
diritto di difesa perché pregiudicherebbe l'imparzialità del
giudicante.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - La previsione contenuta nell'art. 51, numero 4, cod. proc.
civ., secondo cui il giudice ha l'obbligo di astenersi "se ha
conosciuto (della causa) come magistrato in altro grado del
processo", trova remota origine nel Code Louis del 1667 (Ordonnance
civile, tit. XXIV, art. 6), da cui, è pervenuta, attraverso l'art.
472, n. 8, del codice di procedura civile sardo e l'art. 116, n. 9,
di quello unitario del 1865, pressoché identica nella vigente
normativa.
Essa, al pari di quella contenuta nell'art. 34, comma 1, cod. proc.
pen., è funzionale al principio di imparzialità-terzietà della
giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale con riferimento a
qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale,
peraltro, può e deve trovare attuazione.
2.2. - Dunque è l'esigenza stessa di garanzia che sta alla base
del concetto di revisio prioris instantiae, a postulare l'alterità
del giudice dell'impugnazione, il quale si trova - per via del
carattere devolutivo del mezzo di gravame - a dover ripercorrere
l'itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al
provvedimento impugnato.
Ma codesta esigenza, mentre giustifica l'obbligo d'astensione come
sopra disposto dal legislatore, non comporta affatto la necessità
costituzionale che esso sia esteso anche all'ipotesi prospettata dal
giudice rimettente.
Ben diversa, infatti, rispetto a quella che si determina
relativamente alla pluralità di gradi del giudizio, si presenta la
situazione quando l'iter processuale semplicemente si articoli
attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco
importa), nelle quali l'interesse posto a base della domanda - e che
regge il giudizio - impone l'appagamento di esigenze, a quest'ultimo
connesse, di carattere conservativo, anticipatorio, istruttorio, ecc.
In tal caso, stante anche l'operatività del principio dispositivo
cui s'informa il rito civile, il provvedimento cautelare adottato dal
giudice consegue alla dialettica dei contrapposti interessi, la quale
di norma si svolge attraverso il contraddittorio fra le parti, su un
piano di "parità delle armi", in una continua funzione propulsiva
che condiziona il proseguimento e la stessa conclusione del giudizio.
Così da non potersi negare che il pieno rendimento dell'attività
giurisdizionale, alla stregua del principio di concentrazione, venga
più agevolmente conseguito se è sempre lo stesso giudice a condurre
il processo (v. sentenza n. 158/1970); e neppure che il giudice più
adatto a decidere del merito possa essere ritenuto, secondo ragione,
appunto quello già investito di una cognizione ante causam,
cautelare o più genericamente sommaria. Del resto, proprio in
coerenza con un tale avviso il legislatore del 1990, operando una
vera e propria scelta di fondo in sede di riforma del processo
civile, ha attribuito all'ufficio giudiziario competente per il
merito anche la competenza ad emettere provvedimenti cautelari ante
causam.
2.3. - Quanto da ultimo chiarito vale a far intendere che neppure
possono valere per il processo civile tutte le considerazioni svolte
dalla Corte, nelle sentenze cui il giudice a quo fa riferimento, con
riguardo al processo penale, che è finalizzato essenzialmente
all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, la cui posizione
viene costantemente assistita dal favor rei. Qui, infatti, l'obbligo
di astensione è costruito in modo separato dalla incompatibilità
determinata da atti compiuti nel procedimento (pur se finisce poi con
l'operarsi una sorta di recupero unificante, attraverso la norma
dell'art. 36, lettera g), cod. proc. pen.); e la presunzione di
un'apprezzabile influenza sul meccanismo psicologico che presiede
alla formazione del convincimento del giudice non subisce la
mediazione dell'impulso paritario delle parti.
La netta distinzione fra gli atti del processo penale e quelli del
processo civile trova conferma proprio nella materia cautelare,
relativamente alla quale solo la suggestione lessicale potrebbe
indurre a ravvisare il parallelismo supposto dal rimettente. Ed
infatti l'applicazione di una misura cautelare personale a carico
dell'imputato e le conseguenze tratte in termini di incompatibilità
dalle sentenze n. 432 del 1995, n. 131 e n. 155 del 1996, investono
aspetti certamente non paragonabili ai provvedimenti cautelari
civili.
2.3.1. - Con la sentenza n. 432 del 1995 questa Corte ha, invero,
ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod.
proc. pen., ravvisando una situazione d'incompatibilità tra il
giudice che abbia applicato una misura cautelare personale e il
giudice componente del collegio per il dibattimento, sulla base
essenzialmente di queste due concorrenti argomentazioni:
1) l'applicazione di detta misura presuppone, in luogo dei
"sufficienti indizi" richiesti dall'art. 252 del previgente codice di
procedura penale, "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273, comma 1,
cod. proc. pen.), la cui esistenza "postula un'obiettiva precisione
dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, consentono
di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il
grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità
dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato";
2) il giudice deve esporre con adeguata motivazione codesti gravi
indizi giustificanti in concreto la misura applicata (art. 292,
lettera c)) e dare una valutazione negativa, non solo circa
l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 273, comma 2, ma
anche "in ordine alla possibilità di ottenere con la sentenza (che
evidentemente si ritiene di condanna) la sospensione condizionale
della pena (art. 275, comma 2-bis, introdotto dall'art. 4 della
legge 8 agosto 1995, n. 332)".
E dunque può dirsi che a base della conclusione cui è pervenuta
detta sentenza, in armonia peraltro con i principi già
precedentemente enunciati dalla Corte (v. sentenze nn. 124 e 186 del
1992, n. 439 del 1993 e n. 455 del 1994), sta l'avviso che condizione
necessaria per ritenere un'incompatibilità endoprocessuale è la
preesistenza di valutazioni che cadono pressoché sulla medesima res
judicanda, o, più esattamente, è la "duplicazione di giudizi della
medesima natura presso lo stesso giudice" (così la successiva
sentenza n. 131 del 1996). Una convinzione, questa, quasi
coincidente con quella espressa - in relazione al disposto dell'art.
6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali - dalla Corte europea di Strasburgo, la quale
ha precisato appunto che il rischio di un effettivo condizionamento
del giudice esiste solo ove l'a'mbito della precedente cognizione e
quello della successiva sia il medesimo.
2.3.2. - Discorso diverso vale invece per i provvedimenti cautelari
adottati dal giudice civile.
Questi fondamentalmente costituiscono espressione del principio
secondo cui ogni situazione giuridica deve poter trovare un suo
momento cautelare, che va raffigurato come componente essenziale
della stessa tutela giurisdizionale. Mentre il giudizio di merito non
è descrivibile quale valutazione operata sulla medesima res
judicanda, sì da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso
sulla domanda cautelare la ragione degli assenti condizionamenti
suscettibili di minare l'imparzialità del giudicante.
La concessione della misura ante causam si fonda solo sui
presupposti del pregiudizio irreparabile e del fumus boni iuris. Ora,
ferma l'estraneità del primo alla presente questione, il secondo
deve risultare da un semplice giudizio di verosimiglianza,
concretizzantesi in una valutazione probabilistica circa le buone
ragioni dell'attore, le quali vanno preservate dal rischio di restare
irreversibilmente compromesse durante il tempo necessario a farle
valere in via ordinaria. Di qui il carattere strumentale (rispetto -
va sottolineato - non al merito della causa, bensì alla
realizzazione del diritto da accertare in tale sede) assunto dal
provvedimento cautelare, e la connessa struttura sommaria della
cognizione.
Quest'ultima, nel disegno legislativo, lungi dall'identificarsi con
una normale istruzione probatoria, si configura semplicemente come
assunzione, "nel modo che (il giudice) ritiene più opportuno", degli
atti istruttori "indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini
del provvedimento richiesto" (art. 669-sexies, applicabile anche ai
provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ., cui si riferisce la
concreta fattispecie all'esame del giudice istruttore presso il
tribunale di Terni). Essa quindi non porta ad esprimere una
"valutazione contenutistica" su fatti che hanno rilevanza rispetto
alla causa di merito, come asserisce il rimettente; ma è, al
contrario, finalizzata alla semplice verifica dei presupposti
anzidetti e non può, per definizione, interferire con la cognizione
piena, al cui esito soltanto matura la decisione del merito. Il
materiale probatorio raccolto ante causam non è di per sé
destinato, appunto in ragione delle diverse finalità istruttorie, ad
assumere una sua evidenza nel successivo giudizio, rilevando semmai
come mero argomento di prova. Sicché è la stessa logica secondo la
quale il procedimento si struttura, a garantire l'imparzialità del
giudice, in conseguenza della diversa ottica in cui egli
necessariamente si pone.
La cognizione che il codice di procedura civile attribuisce al
giudice in sede di provvedimenti cautelari ante causam lascia dunque
assolutamente irrisolto il quesito circa l'esito finale del giudizio
e non "anticipa" affatto la decisione del merito, mirando solo a
tutelare temporaneamente un preteso diritto onde salvaguardarlo dal
pregiudizio grave e irreparabile, ravvisato sulla base di una
valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza.
L'ipotizzabile coinvolgimento in concreto di quel giudice, al di
là di quanto richiesto dalle esigenze della decisione cautelare, nel
merito della causa - che potrebbe indurre, in alcuna delle parti,
dubbi sulla sua disponibilità incondizionata a conoscere della lite
in modo scevro da prevenzioni - rappresenta un'eventualità anormale,
che può essere effetto soltanto di un marcato allontanamento dalla
struttura codicistica del processo cautelare e dalla funzione
essenziale di questo. Ma gli inconvenienti riportabili ad una tale
evenienza, siccome estranei al paradigma legale, non possono dar
fondamento all'assenta incostituzionalità della denunciata norma, in
parallelo con quanto ritenuto da questa Corte a proposito dell'art.
34, comma 2, cod. proc. pen. (peraltro, cfr. anche sentenze n. 306,
n. 307 e n. 308 del 1997). In casi del genere, piuttosto, è dovere
del giudice di valutare, nel concreto, se "esistono gravi ragioni di
convenienza" per "richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi", secondo quanto già previsto dal capoverso dello stesso
art. 51 cod. proc. civ.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore
presso il tribunale di Terni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte