Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 361

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Società Entomologica Italiana, con sede in

Genova, proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado

della stessa città avverso la registrazione di variazione negli atti

del N.C.E.U. emessa dall'Ufficio tecnico erariale, il quale aveva

rilevato il frazionamento di una unità immobiliare di proprietà

della ricorrente - classificata in categoria A/1, classe 2ª - in due

distinte unità ed aveva a queste attribuito la categoria A/2 e la

classe 3ª;

che la ricorrente deduceva che, da un lato, il declassamento

della categoria catastale da A/1 a A/2 determinava, per effetto

dell'applicazione dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392

("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), una rilevante

diminuzione del reddito reale (pari alla somma dei canoni di

locazione delle due unità immobiliari frazionate, che risulterebbe

inferiore al canone dell'unica unità originaria); dall'altro, per

converso, l'attribuzione della classe 3ª ai due appartamenti

comportava un notevole aumento del reddito imponibile (pari alla

somma delle rendite catastali, che risulterebbe superiore a quella

dell'appartamento originario);

che la adita Commissione tributaria, con ordinanza del 16 marzo

1982 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1984), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale del citato art. 16 della legge 27

luglio 1978, n. 392, deducendo che la norma (peraltro inderogabile ai

sensi dell'art. 79 della stessa legge) violerebbe:

a) l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tributario tra

chi utilizza l'immobile direttamente quale titolare di un diritto

reale di godimento su di esso e chi lo utilizza mediante locazione,

in quanto nel primo caso il reddito imponibile è ritenuto ex lege

coincidente con quello reale quantificato nella rendita catastale

rivalutata, mentre, nel secondo, il reddito imponibile coincide con

il canone locatizio in concreto percepito, ove superiore alla rendita

catastale;

b) l'art. 53 Cost., per violazione del principio della

capacità contributiva, in quanto può verificarsi, come avvenuto

nella fattispecie, che alla diminuzione del reddito reale (canone di

locazione) corrisponda un aumento del reddito imponibile;

che, in conclusione, il giudice a quo censura l'art. 16 citato

"in quanto, in relazione alla tipologia, fa riferimento alla sola

categoria catastale e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna

categoria, o piuttosto alla rendita catastale dell'immobile", così

adottando, a suo avviso, un criterio lacunoso, ambiguo e determinante

risultati contraddittori;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, chiede che la questione sia dichiarata inammissibile per

irrilevanza o, comunque, infondata;

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che il

nesso di pregiudizialità necessario per la rilevanza della questione

di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di

rigorosa strumentalità tra la risoluzione della questione stessa e

la decisione del giudizio a quo e che il dubbio deve, perciò,

investire una norma dalla cui applicazione il giudice remittente

dimostri di non poter prescindere (da ult., ordd. nn. 595/87 e

167/88);

che nella fattispecie, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura

dello Stato, il giudice a quo non potrà né dovrà mai fare

applicazione della norma censurata, in quanto il giudizio sottoposto

al suo esame concerne esclusivamente la legittimità del

provvedimento dell'u.t.e. in ordine alla "qualificazione" e alla

"classificazione" delle unità immobiliari in questione e non certo i

riflessi che detto provvedimento potrà comportare, in base alla

norma impugnata, sulla determinazione del canone di locazione;

che, peraltro, non può non rilevarsi che la censura investe la

scelta effettuata dal legislatore nell'ambito della sua sfera di

discrezionalità tecnica, e che tale scelta, secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte (da ult., ordd. nn. 386 e 573 del

1987), non è sindacabile in questa sede, salvo che non ne sia

evidente l'arbitrarietà e irrazionalità, il che certamente non

accade nel caso di specie;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di

primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte