Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal

Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza

su domanda di Mastronardo Francesca, iscritta al n. 559 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza

del 18 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito ad opera

dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella parte in cui

prevede la concessione della riduzione pena per il periodo trascorso

in detenzione domiciliare";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, con specifico riguardo all'affidamento in prova

al servizio sociale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che

tale misura "costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una

pena essa stessa, alternativa alla detenzione, o, se si vuole, una

modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a

quello in istituto un trattamento fuori dell'istituto, perché

ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento

delle finalità di prevenzione e di emenda, proprie della pena", e

ciò in quanto "il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito

della durata complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta)

comporta per il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive

della sua libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di

assistenza, ai costanti controlli del servizio sociale nonché alla

vigilanza del magistrato di sorveglianza" (v. sentenza n.185 del

1985; e, analogamente, sentenze n. 312 del 1985 e 343 del 1987);

che le medesime argomentazioni sono estensibili alla detenzione

domiciliare, costituendo anch'essa "non una misura alternativa alla

pena", ma una pena "alternativa alla detenzione o, se si vuole, una

modalità di esecuzione della pena", caratterizzata - al pari

dell'affidamento in prova - dalla soggezione a prescrizioni

limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di

sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al

fine di garantire le finalità rieducative della pena stessa, senza

contare che la misura della detenzione domiciliare è dalla Corte di

cassazione ritenuta di contenuto "meno favorevole al condannato"

rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale;

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito

ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche

alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Torino con ordinanza 18 aprile 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte