Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

lettera a), del d.P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo

unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la

tenuta e la revisione delle liste elettorali), sostituito dall'art.

1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico

delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta

e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Tribunale

di Tolmezzo sul reclamo proposto da Di Carlo Mirella contro Varisco

Giuseppe, nella qualità, e altre, iscritta al n. 754 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo - investito del reclamo

proposto da Di Carlo Mirella, ai sensi dell'art. 669-terdecies del

codice di procedura civile, avverso l'ordinanza emessa dal giudice

istruttore di detto Tribunale il 9 giugno 1995 nella causa di

opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della Due Azeta

Elettronica - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

primo comma, lettera a), del d.P. R. 20 marzo 1967, n. 223

(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali), sostituito dall'art. 1 della legge 16 gennaio 1992, n.

15;

che la norma denunciata esclude, per coloro i quali sono stati

dichiarati falliti, il diritto di elettorato attivo finché dura lo

stato di fallimento e, comunque, non oltre cinque anni dalla sentenza

dichiarativa dello stesso;

che secondo il giudice a quo il giudizio sulla persona del

fallito ha perduto nel comune sentire la sua valenza negativa, e

nella sentenza n. 203 del 1995 della Corte costituzionale vi è un

esplicito richiamo all'incremento delle dichiarazioni di fallimento,

pur incolpevole, e alla riflessione dottrinale che ha superato la

visione tradizionale che presupponeva la indegnità del fallito;

che spetta sì al legislatore ordinario di definire i casi di

indegnità morale di cui all'art. 48 della Costituzione, ma nel

rispetto del principio di ragionevolezza;

che l'art. 2 del d.P. R. n. 223 del 1967 sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'esclusione dall'elettorato

attivo prescinde da ogni verifica su comportamenti colpevoli del

soggetto e si rivolge unicamente a danno di alcuni, lasciando indenni

altri, come il piccolo imprenditore e l'artigiano;

Considerato che occorre verificare, in via preliminare, la

rilevanza della questione;

che la parte richiedeva al Tribunale rimettente la sospensione o

la revoca di uno degli effetti tipici della sentenza dichiarativa di

fallimento, nella specie la perdita temporanea del diritto di

elettorato attivo;

che tale effetto cessa, secondo le norme vigenti, allo spirare

del termine quinquennale previsto dall'art. 2 del d.P. R. n. 223 del

1967, o per la revoca o annullamento della sentenza dichiarativa di

fallimento;

che la richiesta avanzata dalla parte - dapprima innanzi al

giudice istruttore della causa di opposizione al fallimento, ai sensi

degli artt. 669-quater e 700 del codice di procedura civile, e poi

con reclamo al Collegio, ex art. 669-terdecies dello stesso codice -

mira alla emissione di un provvedimento abnorme, non concedibile

dal giudice;

che è palese l'irrilevanza, e dunque l'inammissibilità, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera a), del

d.P. R. n. 223 del 1967;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a),

del d.P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico

delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta

e la revisione delle liste elettorali), sostituito dall'art. 1 della

legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle

leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la

revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte