Sentenza n. 328/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 42d.P.R. 634/1972
citata
- art. 570d.P.R. 634/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) promosso
con ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Rovereto sul ricorso presentato da Rigatti Enrico ed
altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 1982.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Rovereto ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634, nella parte in cui non dispone che anche per
le vendite forzate senza incanto la tassa proporzionale sia dovuta sul
prezzo di aggiudicazione.
A sostegno dell'eccezione il Tribunale richiama la sentenza n. 156
del 1976 di questa Corte, con la quale è stata accolta analoga
questione in relazione all'art. 50 della legge di registro, ritenuto in
contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
La questione è fondata.
La norma denunziata (art. 42, d.P.R. n. 634/1972) riproduce in
sostanza l'art. 50, secondo comma, della legge di registro che
analogamente non disponeva che per le vendite forzate senza incanto,
effettuate ai sensi dell'art. 570 e seguenti del codice di procedura
civile, la tassa proporzionale fosse dovuta sul prezzo di
aggiudicazione.
Anche in questo caso quindi va rilevato, come già fatto con sentenza
n. 156/1976, che per le vendite coatte senza incanto, disciplinate
dagli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, non sono
contestabili l'autenticità del prezzo pagato e la sua presumibile
corrispondenza al prezzo di mercato: ciò avviene grazie a un
procedimento di determinazione del valore venale che, per essere posto
sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e subordinato a
rigorose forme di pubblicità, presenta ampie garanzie di oggettività
e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo possibile.
È evidente quindi che per i beni soggetti ad esecuzione forzata
venduti senza incanto sussistono le stesse ragioni perché si applichi
la normativa contenuta nell'art. 42 del d.P.R. n. 634/1972: ne deriva
che la discriminazione attuata dalla norma impugnata nell'ambito
dell'espropriazione forzata, tra vendite realizzate con il sistema
all'incanto e vendite senza incanto, è priva di ogni fondamento
razionale e deve essere considerata costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 42 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte
in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto,
effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura
civile, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte