Sentenza n. 328/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
27 gennaio 1998 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento
civile vertente tra l'Eurocatering s.r.l. e la Zanetti s.p.a.,
iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione dell'Eurocatering s.r.l.;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore
Annibale Marini;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 27 gennaio
1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), "nella parte in cui non consente
al debitore di promuovere reclamo avverso il provvedimento del
tribunale che pur respingendo l'istanza di fallimento proposta nei
suoi confronti, abbia rigettato (o comunque non accolto) la sua
domanda di rimborso delle spese processuali e di risarcimento per
responsabilità aggravata proposta nei confronti del creditore".
Illustrata la rilevanza della questione - trattandosi nel giudizio
a quo del reclamo proposto da una società, nei cui confronti era
stata avanzata istanza di fallimento, avverso il decreto con il quale
il Tribunale, respingendo l'istanza stessa, aveva tuttavia disatteso
la richiesta di condanna del creditore istante al pagamento delle
spese giudiziali ed al risarcimento del danno ex art. 96 del codice
di procedura civile - il rimettente osserva che, secondo una ormai
consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, la condanna
al rimborso delle spese processuali è possibile in ogni
procedimento, pur se di natura sommaria o cautelare, e che, in
applicazione di tale principio, la Cassazione, con sentenza 20
novembre 1996, n. 10180, modificando il proprio precedente
orientamento, ha precisato che, nella procedura per la declaratoria
di fallimento, il creditore istante, in caso di rigetto della sua
istanza, può essere condannato al pagamento delle spese sostenute
dal debitore per la sua difesa.
Ammessa, dunque, la possibilità di condanna del creditore istante
al pagamento delle spese giudiziali (ed anche, conseguentemente, al
risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata), ne
discenderebbe, ad avviso del rimettente, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 22, secondo comma, della legge fallimentare,
nella parte in cui attribuisce al creditore istante la possibilità
di reclamare avverso il provvedimento di condanna alle spese,
negandola invece al debitore, la cui domanda, di condanna al rimborso
delle spese, non sia stata accolta.
Tale limitazione risulterebbe in contrasto sia con il principio di
eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento che essa
determinerebbe tra le parti della procedura concorsuale, sia con il
diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto priverebbe
il debitore di adeguati strumenti di difesa per il caso di non
corretta applicazione, da parte del tribunale, del principio della
soccombenza.
Ricorda infine il giudice a quo che questa Corte, con sentenza n.
127 del 1975, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma in questione nella parte in cui nega al fallito la
legittimazione a proporre reclamo avverso il provvedimento del
tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento del socio
illimitatamente responsabile. Proprio la limitata portata di tale
pronuncia precluderebbe, tuttavia, secondo lo stesso giudice, la
possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma
censurata, tale da estendere la legittimazione del debitore ad
ipotesi di reclamo ulteriori rispetto a quella considerata dalla
sentenza stessa.
2. - È intervenuta in giudizio la Eurocatering s.r.l., reclamante
nel giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma denunciata.
La parte privata, richiamate le argomentazioni svolte
nell'ordinanza di rimessione, sottolinea in particolare come, secondo
la dottrina e la giurisprudenza, le domande di rimborso delle spese
giudiziali e di risarcimento del danno per responsabilità
processuale aggravata non possano essere proposte in via autonoma,
essendo esclusivamente competente a conoscerne il giudice della causa
di merito, nel corso del medesimo procedimento. Da ciò discenderebbe
- ad avviso della stessa parte privata - l'evidente illegittimità
costituzionale della norma, con riferimento ad entrambi i parametri
evocati, nella parte in cui preclude al debitore di reclamare avverso
il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento che abbia respinto
la sua domanda di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento
del danno per responsabilità processuale aggravata. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Trento dubita, con riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e più
precisamente del secondo comma di tale articolo, nella parte in cui
non consente al debitore di reclamare avverso il decreto di rigetto
dell'istanza di fallimento avanzata nei suoi confronti, per la parte
riguardante il mancato accoglimento della domanda di condanna al
rimborso delle spese processuali ed al risarcimento del danno per
responsabilità aggravata da lui proposta nei confronti del
creditore.
2. - La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.
3. - L'art. 22, secondo comma, della legge fallimentare dispone che
avverso il decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di
fallimento "il creditore istante può, entro quindici giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale
provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il
debitore".
Il rimettente, con interpretazione non implausibile fondata sulla
sentenza di questa Corte n. 127 del 1975, ritiene che, atteso il
carattere tassativo della previsione legislativa, deve escludersi la
legittimazione del debitore a proporre reclamo avverso il
provvedimento negativo di cui alla norma denunciata. Provvedimento
che non appare necessariamente limitato al rigetto del ricorso per la
dichiarazione di fallimento, ma può abbracciare anche la
statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su eventuali domande
proposte dal debitore.
Ed è appunto in relazione a tale più ampio contenuto che il
precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola,
invece, al creditore viene a determinare un evidente quanto
ingiustificato squilibrio tra le parti in causa.
Il principio sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione,
posto in correlazione con quello di cui all'art. 24 Cost., implica
necessariamente, come affermato da questa Corte, "la piena
uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al
legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed
oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio" (sentenza n.
253 del 1994).
Considerazioni tutte che non possono non valere anche riguardo al
procedimento, di natura sostanzialmente contenziosa, introdotto dal
ricorso del creditore per la dichiarazione di fallimento, "essendo
indubbia la contrapposizione di posizione ed interesse tra il
creditore istante ed il debitore che resiste all'istanza di
fallimento" (Cass. 20 novembre 1996 n. 10180).
Il principio di "parità delle armi" impone, dunque, che la
legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di rigetto del
ricorso per la dichiarazione di fallimento sia riconosciuta al
debitore, nei cui confronti l'istanza è proposta, negli stessi
termini in cui è riconosciuta al creditore istante, con conseguente
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato
proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la
legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il
decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato
accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte