Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del

d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e

servizi pubblici) e dell'articolo 188 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con

Ordinanza emessa l'1 giugno 1999 dal pretore di Forlì nel

procedimento civile vertente tra Vallicelli Marco e la Polizia

municipale di Cesenatico, iscritta al n. 569 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto una

opposizione avverso un verbale di contestazione di una infrazione

stradale, il pretore di Forlì, con Ordinanza emessa l'1 giugno 1999,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 11 del d.P.R. 24 luglio

1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e

188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada) nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la

sosta dei veicoli di persone disabili, escludono dal beneficio della

sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di

cortesia di tali persone;

che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate mentre

riconoscerebbero la possibilità della sosta senza limiti di tempo

solo per i veicoli addetti allo "specifico servizio" dei disabili

escluderebbero implicitamente da tale beneficio i veicoli destinati

al trasporto di cortesia degli stessi e cioè al trasporto "dato per

amicizia o comunque per gentilezza o disponibilità, espressione del

tutto normale e fisiologica delle relazioni sociali";

che, sempre ad avviso del rimettente, il complesso delle

norme impugnate, nel consentire "alle persone disabili la sosta oltre

tempi e modi prestabiliti, in considerazione della loro difficoltà o

impossibilità di deambulazione", le costringerebbe in effetti "a

munirsi comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio" ed

imporrebbe, pertanto, "una organizzazione di mezzi che,

oggettivamente, realizzerebbe una situazione discriminante"; con

conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il

profilo del principio di eguaglianza che sotto quello della

necessità della rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il

pieno sviluppo della persona umana;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

questione;

che, in particolare, secondo l'Avvocatura, la disciplina

contenuta nelle disposizioni censurate risponderebbe compiutamente

alle esigenze di socializzazione delle persone disabili, dovendosi

pur sempre rapportare e bilanciare tali esigenze con altri interessi

di carattere pubblico; sicché, secondo l'Avvocatura, la definizione

dei veicoli al servizio delle persone disabili, contenuta

nell'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 (cui fa rinvio l'art. 188 del

codice della strada), e la implicita esclusione del trasporto di

cortesia dalla sosta senza limiti temporali in aree di parcheggio a

tempo, assicurerebbero l'effettivo godimento di tale beneficio da

parte delle persone disabili, consentendo, al tempo stesso, il

necessario controllo da parte delle autorità preposte anche mediante

il rilascio di una preventiva autorizzazione in relazione a veicoli

in proprietà, in possesso o in detenzione qualificata del disabile.

Considerato che il rimettente impugna distintamente l'art. 11 del

d.P.R. n. 503 del 1996 e l'art. 188 del codice della strada;

che, quanto alla prima norma, la sua natura regolamentare ne

comporta la sottrazione al sindacato di legittimità costituzionale

e, conseguentemente, la manifesta inammissibilità della questione

riguardo ad essa sollevata;

che, quanto all'art. 188 del codice della strada, la norma

deve essere correttamente interpretata senza fermarsi al significato

letterale delle parole, avendo riguardo allo scopo che intende

perseguire ed alla connessione con le altre norme che disciplinano la

stessa materia;

che, sotto il primo aspetto, è indubbio che la norma

impugnata intenda attribuire ai disabili un particolare beneficio di

carattere personale che, perciò stesso, prescinde dal titolo in base

al quale viene effettuato il trasporto degli stessi;

che tale carattere essenzialmente personale del beneficio de

quo è inequivocamente attestato dall'art. 381, secondo comma, del

d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come modificato dall'art. 217 del

d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) il quale dispone che il

"contrassegno invalidi" da rilasciare alle persone handicappate con

capacità di deambulazione ridotta "è strettamente personale, non è

vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il

territorio nazionale";

che, conseguentemente, il testuale riferimento ai veicoli al

servizio delle persone disabili, contenuto nell'art. 188 del codice

della strada, non può essere interpretato nel senso della implicita

esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza

limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso

senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente

trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al

servizio della stessa;

che, pertanto, l'erroneità del presupposto interpretativo da

cui muove il rimettente comporta la manifesta infondatezza della

questione su tale base sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996,

n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Forlì

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo pretore con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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