Sentenza n. 328/2002
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 82Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promossi
con ordinanze emesse il 13 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria
provinciale di Cuneo ed il 10 aprile 2000 dalla Commissione
tributaria regionale di Bologna, e nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 82 e 108 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio
2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì,
rispettivamente iscritte ai numeri 280, 284 e 806 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 17 e 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Fiocchi Pier Paolo ed altro e
della Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore
Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Massimo Turchi per Fiocchi Pier Paolo ed
altro, Giancarlo Fanzini per la Casa di Riposo Pietro Zangheri di
Forlì e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 febbraio 2001, la Commissione
tributaria provinciale di Cuneo, nel corso di un giudizio di
impugnazione di avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Imposte
dirette di Cuneo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 82, comma 2, secondo (recte: ultimo) periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come
modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), nella parte in cui non prevede - ai fini della tassazione
delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - che anche il
valore di acquisto dei terreni pervenuti al contribuente per effetto
di successione o donazione sia rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, così come previsto per i terreni acquistati a titolo
oneroso.
Ad avviso del rimettente la norma censurata determinerebbe, in
sostanza, una irragionevole disparità di trattamento fiscale, non
sanabile in via interpretativa, fra situazioni rappresentative di
identica capacità contributiva.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la inammissibilità o l'infondatezza della
questione.
In via preliminare, l'Avvocatura eccepisce la mancanza di una
adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
Nel merito, la disciplina prevista dalla norma censurata sarebbe
frutto - secondo la difesa della parte pubblica - di una non
irragionevole scelta discrezionale del legislatore, giustificata
dalle diverse caratteristiche delle situazioni messe a confronto. Nel
caso di beni pervenuti a titolo gratuito, infatti, l'insussistenza di
un esborso da parte dell'acquirente giustificherebbe, in base a
valutazioni di ordine politico, sociale ed economico rimesse appunto
alla discrezionalità del legislatore, la mancata adozione di
meccanismi correttivi dei fattori inflattivi.
3. - Con ordinanza del 10 aprile 2000, la Commissione tributaria
regionale di Bologna - nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
ripetizione di imposta ILOR corrisposta sulla plusvalenza scaturente
dalla cessione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria,
acquistata per successione ereditaria - ha, sotto diversi profili,
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 2
dell'art. 82 del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato
dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge n. 413 del 1991.
Ad avviso del rimettente, la norma impugnata contrasterebbe, in
primo luogo, con gli indicati parametri costituzionali per il fatto
stesso di prevedere, per un medesimo presupposto di imposta (la
plusvalenza conseguente alla cessione a titolo oneroso di aree
fabbricabili), ben cinque diversi criteri per la determinazione del
valore iniziale del terreno.
Priva di qualsiasi giustificazione, in particolare, sarebbe la
previsione di una diversa disciplina per le ipotesi di cessione di
area edificabile, acquistata a titolo gratuito, a seconda che questa
sia anteriore ovvero successiva all'inizio della lottizzazione o
all'inizio della esecuzione delle opere edili, con fissazione, solo
nella seconda ipotesi, del valore iniziale dell'area al momento di
inizio delle indicate attività invece che a quello di acquisto.
Secondo il rimettente si riserverebbe in tal modo, del tutto
irragionevolmente, un trattamento fiscale più vantaggioso ad una
condotta - quella dell'acquirente a titolo gratuito che proceda a
lottizzazione - caratterizzata da un intento speculativo assente
invece nell'altra ipotesi.
Anche la Commissione tributaria regionale di Bologna - così come
la Commissione tributaria provinciale di Cuneo - ritiene poi in
contrasto con gli indicati parametri costituzionali la disparità di
trattamento tra acquirenti a titolo oneroso e acquirenti a titolo
gratuito quanto alla rivalutazione del prezzo di acquisto,
riconosciuta ai primi ma non ai secondi, e più in generale prospetta
come lesiva dell'art. 53 della Costituzione la sottoposizione a
tassazione di plusvalenze fittizie in quanto frutto, in massima
parte, della inflazione monetaria e ciò in presenza di meccanismi
predisposti, in analoghe ipotesi, dal legislatore per attenuare
l'effetto di tale fenomeno.
4. - Si sono costituite le parti private nel giudizio a quo,
Fiocchi Pier Paolo e Fiocchi Roberto, svolgendo - a sostegno della
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma - argomenti
analoghi a quelli contenuti nella ordinanza di rimessione.
5. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.
Ribaditi, quanto al profilo di illegittimità già prospettato
dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, gli argomenti
svolti in quella sede, l'Avvocatura osserva - riguardo alla
denunciata disparità di trattamento connessa all'essere o meno
iniziata la lottizzazione o l'edificazione - che le due fattispecie,
corrispondendo ad ipotesi del tutto distinte, sarebbero dal
rimettente impropriamente poste a confronto: la prima riguarderebbe,
infatti, le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di
terreni o la realizzazione di opere intese a renderli edificabili e
la successiva vendita del terreno e degli edifici, mentre la seconda
avrebbe ad oggetto le plusvalenze realizzate mediante la sola
alienazione a titolo oneroso di terreni suscettibili di destinazione
edificatoria, senza che su di essi vi sia stato alcun intervento.
Tenuto conto di ciò il legislatore avrebbe dunque, non
irragionevolmente, considerato, ai fini della tassazione, l'impegno
economico e di energie profuso, nel primo caso, dal contribuente per
la lottizzazione del fondo, assumendo dunque quale valore iniziale
del fondo il "valore normale" alla data di inizio della lottizzazione
o delle opere.
6. - Nel corso di un giudizio relativo ad un accertamento
tributario impugnato da una Istituzione pubblica di assistenza e
beneficenza (IPAB), la Commissione tributaria provinciale di Forlì,
con ordinanza del 2 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento questa
volta agli artt. 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. n. 917 del 1986
(nel testo attualmente vigente), anche in combinato disposto con il
successivo art. 108.
Il rimettente dubita, in primo luogo, della costituzionalità
della intera norma (recte: dell'intero comma 2) in relazione agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto prevede criteri di
determinazione dell'imponibile diversi, e con diversa incidenza
economica, per manifestazioni di ricchezza sostanzialmente identiche.
Come la Commissione tributaria di Cuneo e quella di Bologna,
anche la Commissione tributaria di Forlì censura poi la stessa norma
nella parte in cui, in caso di cessione di fondi a destinazione
edificatoria, non prevede la possibilità di rivalutare il valore
iniziale del fondo ove lo stesso sia pervenuto al cedente a titolo
gratuito, mentre un ulteriore profilo di incostituzionalità è, in
via generale, ravvisato nella mancata previsione di "correttivi volti
ad ovviare alle conseguenze delle variazioni del metro monetario
nella formazione di plusvalenze di lungo periodo".
Il medesimo rimettente - sul presupposto che l'assoggettamento ad
imposta degli incrementi disciplinati dagli artt. 81 e 82 del d.P.R.
citato sia fondato sul loro carattere speculativo - dubita altresì
della legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 82 e 108 dello stesso d.P.R., in quanto comporterebbe,
irragionevolmente, il prelievo fiscale anche su cespiti patrimoniali
di istituzioni di beneficenza, prive di scopo di lucro.
Assoggettando a tassazione i ricavi delle IPAB, destinati a scopi
solidaristici, le stesse norme si porrebbero infine in contrasto con
gli artt. 2 e 11 della Costituzione, anche in riferimento al
principio di sussidiarietà (che si afferma ora recepito dal trattato
di Amsterdam) delle erogazioni assistenziali di tali istituzioni
rispetto a quelle realizzate con l'impiego di risorse pubbliche.
7. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la infondatezza di tutte le questioni
sollevate.
La difesa pubblica, ribadite le argomentazioni già svolte in
relazione alle analoghe censure di incostituzionalità formulate dai
precedenti rimettenti, osserva, quanto ai profili dedotti con
riferimento al combinato disposto degli artt. 82 e 108 del d.P.R.
n. 917 del 1986, che, al di là del riferimento assolutamente
generico al principio di sussidiarietà, la tassazione delle
plusvalenze realizzate attraverso la vendita di terreni aventi
destinazione edificatoria prescinde dalle finalità speculative del
percettore: di modo che non sarebbe affatto irragionevole la
tassazione di un siffatto cespite reddituale anche in capo a soggetti
che non perseguano siffatte finalità.
8. - Si è costituita in giudizio la IPAB "Casa di Riposo Pietro
Zangheri", sostanzialmente aderendo alle argomentazioni svolte dal
rimettente.
9. - Nella imminenza della udienza pubblica sia la Avvocatura
generale dello Stato che la difesa della IPAB "Casa di Riposo Pietro
Zangheri" hanno depositato memorie illustrative, insistendo
nell'accoglimento delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto
1. - Stante la evidente connessione delle questioni sottoposte
alla Corte, tutte concernenti, sia pure sotto profili non sempre
coincidenti, la medesima norma, i giudizi vanno riuniti per essere
congiuntamente decisi.
2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come
modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì,
riguardo alla previsione di criteri di determinazione dell'imponibile
- ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate in occasione
della cessione di terreni edificabili - diversi e con diversa
incidenza economica per fattispecie costituenti - ad avviso del
rimettente - "manifestazioni di ricchezza sostanzialmente identiche".
Il rimettente, infatti, non censura in sé l'imposizione sulle
plusvalenze di cui si tratta, ma solamente la diversificazione dei
criteri di determinazione dell'imponibile, chiedendo che la Corte
riformuli i suddetti criteri, onde ricondurli alla, asseritamente
violata, conformità al principio di ragionevolezza e di capacità
contributiva. Ma un siffatto intervento, consistendo nella adozione
di scelte di carattere legislativo, è sottratto a questa Corte.
3. - Parimenti inammissibile è la questione sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale di Bologna, riguardo alla stessa norma, nella
parte in cui assoggetta ad un diverso trattamento tributario le
plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda
che costoro cedano i terreni prima o dopo l'inizio della
lottizzazione o della realizzazione di opere volte a rendere i
terreni stessi edificabili, assumendo, solo nel secondo caso, come
valore iniziale il valore normale del terreno alla data di inizio
della lottizzazione o delle opere.
A prescindere, infatti, dalla diversa ratio che presiede alla
tassazione delle due ipotesi di plusvalenza (l'una derivante
esclusivamente dalla intervenuta destinazione edificatoria del
terreno, l'altra dalla lottizzazione o comunque dalla realizzazione
di opere), è sufficiente osservare che nel primo caso, non essendovi
lottizzazione o attività edificatoria, non sarebbe possibile, se non
attraverso scelte legislative che la Corte non può compiere,
ancorare il valore iniziale del bene ad un momento diverso da quello
dell'acquisto.
4. - La Commissione tributaria regionale di Bologna e quella
provinciale di Forlì dubitano, sia pure con diversa formulazione, la
prima in riferimento al solo art. 53 della Costituzione, la seconda
anche in riferimento all'art. 3, della legittimità costituzionale
dell'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in
cui, non contenendo correttivi volti ad ovviare alle conseguenze
delle variazioni del potere di acquisto della moneta, determinerebbe
la sottoposizione a tassazione di plusvalenze fittizie, specie di
lungo periodo, in quanto frutto, in massima parte, di inflazione.
La censura, nei termini in cui è formulata, non è fondata.
L'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della
svalutazione monetaria è rimesso, infatti, come la giurisprudenza di
questa Corte ha già affermato, alla discrezionalità del
legislatore, risultando, di conseguenza, insindacabile in questa
sede, col solo limite della irragionevolezza e manifesta
arbitrarietà, la disciplina normativa dei presupposti e dei criteri
di applicazione del tributo, in relazione agli effetti della
svalutazione della moneta (cfr. sentenza n. 126 del 1979), non
potendo, di regola, dirsi violato il principio di capacità
contributiva per il solo fatto che la fluttuazione del valore della
moneta modifichi gli effetti della applicazione di un'imposta (cfr.
sentenza n. 346 del 1999).
5. - La sola Commissione tributaria provinciale di Forlì dubita,
in riferimento agli art. 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, della
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e
108 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui assoggetta a
tassazione le plusvalenze derivanti dalla alienazione di terreni a
destinazione edificatoria anche ove esse siano realizzate attraverso
la cessione di beni patrimoniali delle IPAB, istituzioni prive di
scopo di lucro, i cui cespiti sono destinati ad attività
assistenziali, sussidiarie rispetto a quelle realizzate con l'impiego
di risorse pubbliche.
La questione, formulata peraltro in maniera assai confusa, con il
generico richiamo ad inconferenti principi comunitari (il riferimento
al principio di sussidiarietà di cui al trattato di Amsterdam sembra
richiamare l'art. 5 del trattato che istituisce la Comunità
economica europea, firmato il 25 marzo 1957, come modificato
dall'art. G,B. par. 5, del trattato sull'Unione europea, firmato il
7 febbraio 1992, reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454, il
quale ha, però, tutt'altro ambito applicativo che non i rapporti fra
istituzioni interne dei singoli Stati membri), non è fondata in
quanto, trascurando di considerare la giurisprudenza di questa Corte
formatasi sul punto (cfr. la sentenza n. 171 del 2001 e l'ordinanza
n. 109 del 2002), muove dall'erroneo presupposto che la tassazione
delle plusvalenze previste dalla lettera b) dell'art. 81 del d.P.R.
n. 917 del 1986 si fondi sulla loro natura speculativa.
6. - L'ultima censura, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, da tutti e tre i rimettenti, riguarda
l'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella
parte in cui non prevede - ai fini della tassazione delle plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria - che anche il valore di acquisto dei
terreni pervenuti al contribuente per effetto di successione o
donazione sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come
previsto per i terreni acquistati a titolo oneroso.
6.1. - Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di
inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla
rilevanza, sollevata dalla Avvocatura dello Stato limitatamente alla
ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di Cuneo.
Diversamente, infatti, da quanto sostenuto dalla difesa pubblica,
l'ordinanza, chiarendo che il giudizio a quo concerne la impugnativa
di avvisi di accertamento di maggior imposta ILOR derivante dal
mancato riconoscimento, ai fini del calcolo della plusvalenza
realizzata, della "rivalutazione ISTAT" sul valore iniziale di alcuni
terreni a destinazione edificatoria, ricevuti in eredità e quindi
alienati, ha, sinteticamente ma in maniera adeguata, motivato la
rilevanza della questione nell'ambito del giudizio a quo.
6.2. - Nel merito la questione è fondata.
Il legislatore, nel prevedere che "il costo dei terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 81 (del d.P.R. n. 917 del 1986) è costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente,
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati [...]", ha accolto,
limitatamente alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, un criterio di determinazione della base imponibile
costituito dalla differenza tra i corrispettivi della cessione
percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'INVIM, ed il prezzo
di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente e rivalutato
sulla base degli indici Istat. Dove è evidente che la rivalutazione
del prezzo iniziale, disposta da tale norma, costituisce una scelta
del legislatore intesa a neutralizzare, ai fini della tassazione
delle plusvalenze de quibus, gli effetti dell'inflazione monetaria.
Ed è proprio siffatta scelta che viene, poi, contraddetta, del
tutto ingiustificatamente, dalla norma impugnata, limitatamente alle
sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratuito, per le
quali, invece, l'esigenza di purgare gli effetti inflazionistici si
pone negli stessi termini delle altre plusvalenze.
La violazione del principio di eguaglianza e di quello di
ragionevolezza che si viene così a determinare va, pertanto,
eliminata attraverso una pronuncia di incostituzionalità
dell'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 nella parte in cui,
per gli acquisti a titolo gratuito, non stabilisce ai fini delle
determinazione della base di calcolo delle plusvalenze ivi riguardate
una rivalutazione del valore iniziale di acquisto del bene analoga a
quella disposta per l'ipotesi, del tutto omogenea, degli acquisti a
titolo oneroso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 82,
comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g),
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui non prevede che, per
i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il
valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in
seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai
fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986,
nella parte in cui non contiene correttivi di carattere generale
volti ad ovviare alle conseguenze della svalutazione monetaria,
sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Bologna e, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Forlì, con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e 108 del d.P.R.
n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Forlì con l'ordinanza in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917
del 1986, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna e
dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte