Sentenza n. 329/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto 23 aprile 1980, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente per
oggetto: "Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti
tecnici", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 19 novembre 1980, depositato in cancelleria
il 29 successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1980;
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'Avv. Feliciano Benvenuti per la Regione;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso notificato il 19 novembre 1980, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Veneto,
riapprovata a seguito di rinvio il 30 ottobre 1980, che detta
disposizioni per la sicurezza delle installazioni di impianti
tecnici, chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità
costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in
relazione agli artt. 6, lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata sarebbe illegittima per
tre distinte ragioni.
Innanzitutto, la legge impugnata, dettando norme sulla
installazione di impianti tecnici relativi alle attività produttive,
al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, porrebbe una
disciplina legislativa, generale e astratta, per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (materia questa,
riservata allo Stato dall'art. 6, lett. m), della legge n. 833 del
1978).
In secondo luogo, la stessa legge, prevedendo a carico delle
imprese che eseguono lavori di installazione degli impianti tecnici,
l'obbligo di redigere un documento in cui venga dichiarato che
l'impianto è stato eseguito in conformità alle specifiche norme e
alle vigenti regole dell'arte, non distinguerebbe questo tipo di
dichiarazione (e soprattutto la sua natura e i suoi effetti) dal
controllo di veridicità effettuato dall'autorità competente,
venendo così ad interferire con le competenze statali in materia di
omologazione, di cui all'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del
1978.
In terzo luogo, la legge impugnata, imponendo nuovi obblighi tanto
a carico dei privati quanto a carico delle autorità cui spetta di
provvedere al controllo degli impianti tecnici, ivi compresi gli
organi statali (ad esempio, vigili del fuoco), violerebbe i limiti
della competenza regionale in materia.
2. - Si è costituita la Regione Veneto, eccependo in primo luogo
l'inammissibilità dell'ultimo dei rilievi sollevati dal Governo, in
quanto dello stesso non vi era menzione nel provvedimento di rinvio.
In ordine agli altri due profili di illegittimità prospettati dal
ricorrente, la Regione Veneto rileva che la legge impugnata si limita
a prevedere l'obbligo della redazione di un documento diretto al fine
di rendere possibile a coloro che realizzano gli impianti tecnici una
più rapida e corretta verifica del rispetto della legislazione
vigente in materia di sicurezza degli impianti.
Su questa premessa, la regione asserisce che con la legge
impugnata non è stata violata alcuna competenza statale. L'art. 24
della legge n. 833 del 1978, infatti, detta unicamente i criteri
direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo per la
emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro,
vo'lto a riordinare, oltreché la materia dell'omologazione, la
disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. Ma si tratta, all'evidenza, di disposizioni che, lungi
dal costituire una attribuzione esclusiva di funzioni allo Stato,
possono semmai costituire criteri direttivi e principi di massima per
uniformare la legislazione regionale. E la legge regionale impugnata
è pienamente conforme a detti principi.
Per quel che concerne la pretesa violazione delle competenze
previste dalle lettere m) ed n) dell'art. 6 della legge n. 833 del
1978, la regione Veneto osserva che la legge impugnata non incide in
alcun modo sulle materie riservate alla competenza statale. Tale
legge, secondo la regione, non interferisce sulla disciplina generale
del lavoro e della prevenzione, in quanto non è diretta alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma contribuisce unicamente a
far osservare le norme sostanziali di prevenzione. Inoltre, il
certificato di conformità previsto dalla legge impugnata non
costituirebbe affatto un atto di omologazione, ma semplicemente una
presa d'atto della conformità dell'impianto alle norme tecniche
vigenti.
La Regione Veneto chiede, pertanto, che le questioni di
legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 30
ottobre 1980, vengano dichiarate non fondate. Considerato in diritto
1. - Oggetto del presente giudizio è la legge della Regione
Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente ad oggetto "Norme per
la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici", la quale è
stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 6,
lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Come riferito più ampiamente in narrativa, il ricorso si basa su
tre distinti motivi:
a) invasione delle competenze riservate allo Stato in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 6, lett. m, della
legge n. 833 del 1978), mediante l'imposizione alle imprese che
eseguono i lavori dell'obbligo di redigere un documento in cui si
dichiari che l'impianto è stato eseguito in conformità alle norme
vigenti e alle regole dell'arte;
b) interferenza nelle competenze statali in materia di
omologazione di macchine e impianti (art. 6, lett. n, della legge n.
833 del 1978), attraverso la previsione del deposito del "certificato
di conformità tecnica" presso l'autorità preposta al controllo,
competente per territorio;
c) violazione dei limiti delle competenze regionali mediante
l'imposizione di nuovi obblighi a carico tanto delle imprese quanto
delle autorità preposte al controllo degli impianti tecnici.
2. - Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità
concernente il motivo riportato ora sub c, che, come riferito in
narrativa, la Regione Veneto ha sollevato sul presupposto che quel
motivo non sia presente nell'atto di rinvio.
L'eccezione non è fondata.
Come questa Corte ha più volte affermato (v. da ultimo, sentt.
nn. 72 del 1985, 217 del 1987 e ord. n. 162 del 1988), deve
sussistere una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e
motivi del ricorso, nel senso che questi ultimi devono essere
prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma
sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame. Ebbene, nell'atto di
rinvio che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio
vi è uno specifico riferimento, ancorché non compiutamente
sviluppato, al fatto che la legge impugnata impone obblighi non
previsti dalla legislazione statale vigente in materia di disciplina
generale del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tanto
basta a ritenere che vi sia una sostanziale corrispondenza tra motivi
del rinvio e motivi del ricorso.
3. - Nel prevedere l'obbligo di redigere un certificato di
conformità tecnica alle norme vigenti e alle regole dell'arte e nel
presupporre un controllo sull'effettiva conformità dell'impianto
installato alle predette regole, la legge impugnata impone, tanto a
privati quanto ad organi pubblici (anche statali), un'attività in
tutto simile all'omologazione, la quale è espressamente riservata
allo Stato dall'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978.
Infatti, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 74 del
1987), l'attività di omologazione non è limitata soltanto alla
verifica della rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto
industriale a predeterminati requisiti tecnici, finalizzati alla
prevenzione di infortuni (da effettuarsi prima della riproduzione o
dell'immissione sul mercato), ma comprende anche la verifica degli
impianti, vale a dire di quel complesso di strutture, di apparecchi,
di attrezzature, di congegni e di altro, collegati in un unico
assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo.
In senso contrario, non vale obiettare che l'art. 2 della legge
impugnata prevede l'obbligo di redigere il certificato di conformità
tecnica anche nei casi in cui le vigenti norme prevedono le attività
di collaudo, di verifica, di omologazione o di altri analoghi
adempimenti che determinati enti pubblici devono compiere
anteriormente all'effettiva utilizzazione o messa in funzione degli
impianti. Vero è, piuttosto, che l'indifferenziato riferimento
all'attività di collaudo o di omologazione (l'uno di competenza
regionale e l'altra di competenza statale), contenuto nella
disposizione appena citata, mentre avvalora l'interpretazione secondo
la quale la legge impugnata dispone una disciplina che si sovrappone
a quella statale nel prevedere i mezzi di controllo degli ambienti di
lavoro, nello stesso tempo non esclude che l'attività di controllo
affidata all'autorità competente, anche statale, sia sostanzialmente
coincidente con l'attività di omologazione, di cui all'art. 6, lett.
n), della legge n. 833 del 1978, come individuata e specificata dalla
sentenza di questa Corte, n. 74 del 1987.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, intitolata "Norme per la
sicurezza della installazione degli impianti".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte