Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994

dal Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di

Susenna e C. ed il Comune di Ventimiglia ed altra e tra la S.r.l.

Corriere dei Fiori ed il Comune di Sanremo, iscritta al n. 132 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale

di Sanremo, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. e

Comune di Ventimiglia e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e Comune di

Sanremo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al

giudice ordinario di sospendere il procedimento di riscossione

coattiva fiscale, nell'ipotesi in cui si lamenti la carenza assoluta

di potere impositivo in capo al Comune, negandone in radice il

relativo potere;

che, secondo l'opinione del giudice a quo, la norma censurata

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

titolari di diritti soggettivi, relativamente alla tutela degli

stessi, nonché un pregiudizio alla tutela del privato nei confronti

degli atti della Pubblica Amministrazione, con conseguente violazione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che tale pregiudizio sarebbe ancora più evidente poiché ormai,

a parere del giudice di rinvio, non sarebbe possibile applicare

l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - che fonda il potere

del solo Intendente di finanza di sospendere il ruolo esattoriale -

non espressamente richiamato dall'art. 72 del decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507; che nel giudizio ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto.

Considerato che trattasi di questione sostanzialmente eguale a

quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982 e con

numerosi altri provvedimenti, tra cui le ordinanze nn. 68 e 288 del

1986 e n. 457/1991, le quali ne hanno escluso la fondatezza;

che non è sopravvenuto l'asserito mutamento normativo,

risultando tuttora applicabile l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (in quanto rientrante nel rinvio di cui all'art. 72,

comma 5, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), e così

permanendo il potere di sospensione attribuito all'Intendente di

finanza;

che dunque, come già affermato da questa Corte, il sistema

accolto dal legislatore, se esclude la sospensione ope iudicis

(giacché esula dalle attribuzioni giurisdizionali di ogni giudice il

potere d'incidere direttamente sulla riscossione), prevede tuttavia,

nel caso di contestazione giudiziaria, "un regime per cui la

riscossione coattiva dei tributi avviene in maniera graduale in

relazione all'andamento del procedimento tributario, sicché

l'esecutorietà risulta ope legis graduata con riferimento alla

probabilità di fondamento della pretesa tributaria, rilevabile in

base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio"

(sentenza n. 63/1982);

che, per quanto precede, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 700 cod. proc. civ., sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per i

procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo con ordinanza del 17

gennaio 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte