Sentenza n. 329/1999
Altra decisione · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorti a seguito della delibera della Camera dei deputati del 14
settembre 1995, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Achille Bonito
Oliva e degli atti giudiziari ad essa successivi rispettivamente
promossi il primo dalla Camera dei deputati con ricorso notificato il
26 maggio 1998, depositato in Cancelleria l'11 giugno 1998 ed
iscritto al n. 15 del registro conflitti 1998 ed il secondo dal
Tribunale civile di Ferrara con ricorso notificato il 20 gennaio
1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5
del registro conflitti 1999.
Visti gli atti di costituzione del Tribunale di Ferrara e del
giudice istruttore del predetto Tribunale (confl. 15/1998) e della
Camera dei deputati (confl. 5/1999);
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore
Guido Neppi Modona;
Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, per la Camera dei deputati,
Giandomenico Falcon, per il Tribunale di Ferrara e per il giudice
istruttore del predetto Tribunale.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 7 gennaio 1998 la Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Abbamonte, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice
istruttore del medesimo Tribunale (reg. confl. n. 15 del 1998).
Premesso che davanti a tale ufficio giudiziario il prof. Achille
Bonito Oliva, candidato alla carica di direttore della Biennale di
Venezia, aveva intentato causa civile contro l'on.le Vittorio Sgarbi
per il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a seguito
delle opinioni espresse in un'intervista rilasciata dal parlamentare
e pubblicata dal quotidiano "Il Giorno" il 23 gennaio 1993, la Camera
denuncia che il procedimento civile è proseguito malgrado la Camera
stessa, con deliberazione del 14 settembre 1995, avesse affermato
l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.le Sgarbi.
In particolare, la ricorrente lamenta che - nonostante il
Presidente della Camera in data 30 aprile 1997 avesse indirizzato al
Presidente del Tribunale di Ferrara una missiva in cui si faceva
presente, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che
gli effetti della deliberazione di insindacabilità precludevano la
prosecuzione del procedimento civile in corso - il Tribunale di
Ferrara e il giudice istruttore del predetto Tribunale avevano
continuato a svolgere nel corso del 1996 e del 1997 attività
giurisdizionale preordinata alla decisione di merito, e segnatamente
avevano pronunciato: ordinanza del giudice istruttore che rimetteva
la causa al collegio per la conseguente assegnazione a sentenza;
ordinanza collegiale con cui il Tribunale rimetteva la causa al
giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria; ordinanza
del giudice istruttore con cui, respinta l'istanza di sospensione del
giudizio presentata dall'on.le Sgarbi in relazione al ricorso per
regolamento di giurisdizione sollevato avanti alla Corte di
cassazione, veniva fissata l'udienza per l'espletamento delle prove
ammesse.
La ricorrente denuncia pertanto la violazione degli artt. 68, 101,
134 della Costituzione e 37 e segg. della legge 11 marzo 1953, n.
87, per avere il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del
predetto Tribunale invaso la sfera di potestà, costituzionalmente
riservata alla Camera, di valutare i limiti di esercizio del mandato
parlamentare. Valutazione che è del tutto estranea alla funzione
giurisdizionale, in quanto spettante alla funzione di rappresentanza
politica e alle sue manifestazioni, di cui i membri del Parlamento
rispondono solo politicamente, attraverso il controllo
dell'elettorato, ovvero nell'ambito dell'ordinamento parlamentare.
Se i giudici di Ferrara prosegue la ricorrente - avessero ritenuto
la deliberazione di insindacabilità della Camera invasiva della loro
sfera di potestà, avrebbero potuto, sulla base della consolidata
giurisprudenza costituzionale, soltanto sollevare conflitto di
attribuzione, non certo proseguire il giudizio civile.
La ricorrente rileva inoltre che l'operato dei giudici non potrebbe
neppure trovare giustificazione nel principio di disapplicazione
degli atti, che concerne il sindacato giurisdizionale sulla
conformità alla legge degli atti della pubblica amministrazione ed
è limitato alla violazione del principio di legalità e alla
disapplicazione degli atti illegittimi, ma è per definizione
inoperante riguardo ad atti che sono manifestazione di potestà
discrezionali, tanto più se politiche.
La Camera dei deputati conclude chiedendo che la Corte
costituzionale: dichiari che il Tribunale di Ferrara non poteva
proseguire il giudizio di responsabilità civile a carico dell'on.le
Sgarbi dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera;
dichiari la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi sulla
insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dai suoi componenti; annulli tutti gli atti
compiuti dal Tribunale di Ferrara dopo la deliberazione di
insindacabilità, affermando che il procedimento civile contro
l'on.le Sgarbi non poteva essere proseguito; dichiari infine che, ove
il Tribunale di Ferrara avesse ritenuto che la deliberazione di
insindacabilità invadeva la sfera della sua potestà, avrebbe potuto
sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
2. - Con ordinanza n. 177 del 1998, questa Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto sollevato dalla Camera dei deputati nei
confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore
del predetto Tribunale.
3. - Si sono costituiti in giudizio il Tribunale di Ferrara, in
persona del suo Presidente pro tempore nonché il giudice istruttore
del predetto Tribunale, depositando atto di costituzione, a firma dei
rappresentanti e difensori avvocati Giandomenico Falcon e Luigi
Manzi, chiedendo che il ricorso venga respinto in quanto
inammissibile e infondato.
Con successiva memoria i resistenti premesso che durante le fasi
iniziali del procedimento civile davanti al Tribunale di Ferrara era
vigente il d.-l. 16 maggio 1994, n. 291, attuativo dell'art. 68,
primo comma, Cost., poi definitivamente decaduto a causa della
mancata conversione anche dei successivi decreti-legge, e che la
deliberazione della Camera sulla sindacabilità era stata sollecitata
dal Tribunale in applicazione della disciplina allora stabilita dal
d.-l. sostengono in primo luogo che la mancata conversione del d.-l.
ha determinato la caducazione di tutti gli atti compiuti in
attuazione del decreto stesso, compresa la deliberazione di
insindacabilità della Camera, votata quando era ancora in vigore uno
dei vari decreti-legge poi non convertiti.
In subordine, i resistenti sollecitano la Corte a rimeditare la
propria giurisprudenza in tema di insindacabilità ex art. 68, primo
comma, Cost., a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988. In
particolare, contestano che il potere, riconosciuto da tale norma
alla Camera di appartenenza del parlamentare, di valutare la condotta
addebitata ad un proprio membro, produca l'effetto, qualora la
condotta sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari,
di inibire una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, e
ritengono apodittica l'affermazione secondo cui la deliberazione
della Camera sia sottoponibile a controllo di legittimità solo
mediante lo strumento del conflitto di attribuzione.
Al riguardo, il Tribunale di Ferrara rileva che la sentenza n.
1150 del 1988, emessa quando era in vigore l'istituto
dell'autorizzazione a procedere quale generale condizione di
procedibilità penale, era stata occasionata da una pronuncia di
diniego dell'autorizzazione, in quanto il Senato aveva ritenuto che i
fatti per cui il parlamentare era stato perseguito rientrassero nella
prerogativa di insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma,
Cost; la connessione con il primo comma dell'art. 68 della
Costituzione andava pertanto ricercata solo nel fatto che la ragione
del diniego riposava sul convincimento del Senato che il parlamentare
aveva espresso opinioni insindacabili in base a tale norma. Poiché
oltre al procedimento penale era pendente un procedimento civile, il
Senato aveva concluso che, essendo la assoluta irresponsabilità
effetto naturale della insindacabilità sancita dall'art. 68, primo
comma, Cost., anche il procedimento civile rimaneva necessariamente
assorbito nella dichiarazione di insindacabilità.
Sulla base di questa situazione di fatto, la Corte - proseguono i
resistenti - pur affermando che l'art. 68, primo comma, della
Costituzione non attribuisce al Parlamento un potere di preventiva
autorizzazione analogo a quello stabilito dal secondo comma, aveva
affermato che le prerogative parlamentari non possono non implicare
un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte, e pertanto
aveva concluso che a ciascuna Camera andava riconosciuto, ai fini
della insindacabilità, un potere di valutazione dei comportamenti e
di inibizione delle procedure giudiziarie in atto, sia penali che
civili. Nonostante la legge costituzionale n. 3 del 1993 avesse
eliminato l'istituto generale dell'autorizzazione a procedere, ad
avviso dei resistenti la Corte nelle successive sentenze si sarebbe
limitata a richiamare la decisione "capostipite", facendo discendere
dai propri precedenti sull'art. 68, primo comma, della Costituzione
il potere decisorio della Camera di appartenenza, ed anzi
attribuendoglielo in via esclusiva, mentre in realtà il potere non
sarebbe riconducibile a tale norma, il cui tenore letterale si limita
a prevedere un'immunità che opera sul terreno sostanziale; tanto è
vero che, pur essendo identica la formulazione dell'art. 122, quarto
comma, Cost., relativo all'immunità sostanziale dei consiglieri
regionali per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle
loro funzioni, non si è mai sostenuto che ai consigli regionali sia
attribuito il potere di inibire, con proprie deliberazioni,
l'esercizio della funzione giurisdizionale. Secondo i resistenti, le
ragioni del riconoscimento alla Camera del potere inibitorio della
funzione giurisdizionale non possono essere ricollegate che alla
natura parlamentare delle prerogative tutelate e, cioè, alla natura
costituzionale dell'organo cui il potere è riconosciuto. Ma la
tutela delle prerogative parlamentari non deve necessariamente
tradursi in uno speciale autonomo potere del Parlamento, in quanto
potrebbe essere adeguatamente assicurata dal potere di proporre il
conflitto di attribuzione davanti alla Corte.
I resistenti sottopongono quindi alla riflessione della Corte uno
schema di lettura del disposto costituzionale che imponga al giudice,
ove si renda conto di procedere per fatti attinenti a voti dati o
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, il
dovere, discendente dalla portata sostanziale dell'art. 68, primo
comma, Cost., di astenersi dal procedere, fermo restando il potere
della Camera di appartenenza di sollevare conflitto di attribuzione
per rendere effettiva la tutela delle proprie prerogative quando
l'autorità giudiziaria abbia negato la insindacabilità che la
Camera ritiene, invece, sussistente. Lo strumento del conflitto,
d'altra parte, non verrebbe mai a trasformarsi in una sorta di
giudizio di appello sulla valutazione del giudice: la giurisdizione
della Corte non sarebbe, infatti, attivabile per iniziativa delle
parti in causa, ma si radicherebbe sul solo punto della
sindacabilità e verterebbe, dunque, su un oggetto tipicamente
costituzionale.
L'opposta soluzione, che vuole riconosciuto a ciascuna Camera il
potere, eccezionale e derogatorio, di valutare autonomamente
l'insindacabilità con criteri "non privi di elemento politico",
rischierebbe invece di trasformare la garanzia in privilegio,
sacrificando, nel settore penale, non solo la pretesa punitiva dello
Stato, ma anche il diritto di difesa del cittadino, e nel settore
civile il fondamentale diritto di agire in giudizio. In caso di
acquiescenza dell'autorità giudiziaria alla deliberazione di
insindacabilità della Camera, il cittadino rimarrebbe infatti
privato del diritto al processo, senza alcuna possibilità di
proporre ricorso all'organo di garanzia costituzionale; comunque,
anche ove l'autorità giudiziaria reagisca all'eventuale arbitrio
della Camera sollevando conflitto di attribuzione, tale decisione non
avrebbe nulla a che vedere con il diritto di difesa del cittadino che
assume i propri diritti lesi dal comportamento del parlamentare, in
quanto il conflitto non è destinato alla difesa del cittadino, né
questi ha alcuna possibilità di influire sulla determinazione di
sollevarlo. Infine, i resistenti contestano la legittimità della
deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati,
adducendo l'assoluta mancanza del requisito del nesso funzionale tra
le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e l'esercizio delle funzioni
parlamentari ed il carattere di mero insulto personale delle
espressioni usate all'indirizzo del prof. Bonito Oliva.
4. - Con ordinanza in data 1-3 luglio 1998 il Tribunale di Ferrara,
in persona del Presidente pro-tempore, ha deliberato di sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla medesima deliberazione,
adottata il 14 settembre 1995, con la quale era stata approvata la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare
che i fatti per cui è in corso il procedimento civile nei confronti
dell'on.le Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da
quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione. Il Tribunale, avvalendosi della
facoltà prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, ha designato per essere difeso e rappresentato gli
avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, che con atto depositato
il 15 luglio 1998 hanno presentato ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato (reg. confl. n. 5 del 1999),
chiedendo che la Corte, previa riunione del ricorso con quello
presentato dalla Camera dei deputati (reg. confl. n. 15 del 1998):
dichiari che non spetta alla Camera di deliberare, sulla base di
criteri erronei ed in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68,
primo comma, Cost., che i fatti per cui è in corso il procedimento
giurisdizionale concernono opinioni espresse da un parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni; conseguentemente annulli la
deliberazione in data 14 settembre 1995 con la quale la Camera dei
deputati ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'on.le Vittorio
Sgarbi nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, rilasciate al
quotidiano "Il Giorno" ed ivi pubblicate il 23 gennaio 1993,
rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68,
primo comma, Cost. Nel ricorso, premesse le vicende che avevano
indotto il Tribunale a procedere nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali malgrado la deliberazione di insindacabilità della
Camera, poi sfociate nella presentazione del ricorso per conflitto di
attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del
Tribunale stesso, il ricorrente precisa che l'attuale conflitto ha
per oggetto la legittimità della deliberazione con cui la Camera ha
dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.le
Sgarbi e, cioè, se si possa ragionevolmente ritenere che le
espressioni usate dall'on.le Sgarbi nei confronti del prof. Bonito
Oliva rientrino nell'esercizio della funzione parlamentare, con la
conseguenza di privare, da un lato, gli uffici giudiziari del
potere-dovere di procedere e, dall'altro, e soprattutto, il prof.
Bonito Oliva del diritto di agire in via giurisdizionale a tutela
della propria dignità e onorabilità. Ad avviso del ricorrente, la
deliberazione della Camera dei deputati si rivela "ingiustificata,
sostanzialmente arbitraria e lesiva del potere e del dovere di
assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale attribuito
dalla Costituzione in capo agli uffici giudiziari", in primo luogo
per il radicale difetto di riferibilità delle dichiarazioni rese
dall'on.le Sgarbi alla funzione parlamentare. Le espressioni usate
nell'intervista all'indirizzo del prof. Bonito Oliva "incapace,
animale, bestia e coglione", "uno degli uomini più ignoranti, peggio
di Verdiglione" costituirebbero infatti un puro e semplice insulto,
privo di ogni possibile connessione con la funzione parlamentare. Il
fatto che il relatore on.le Cova, nel proporre alla Camera la
deliberazione di insindacabilità, pur riconoscendo che nei giudizi
formulati dall'on.le Sgarbi vi era una "connessione tra critica
politica e valutazioni di indole personale", avesse affermato che la
prima era prevalente sulle seconde sarebbe - ad avviso del ricorrente
- una diretta conseguenza dell'impostazione seguita dalla Camera in
sede di interpretazione dell'art. 68, primo comma, Cost., fondata sui
criteri che la prerogativa costituzionale copre tutti i comportamenti
riconducibili all'attività politica lato sensu intesa del
parlamentare; che essa si applica anche a comportamenti posti in
essere fuori della sede parlamentare; che la sua ricorrenza non è
esclusa anche di fronte a giudizi oggettivamente pesanti e tali,
quindi, da costituire astrattamente possibile oggetto di illecito.
Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, il
Tribunale ricorrente sostiene che il primo criterio è radicalmente
errato, in quanto tra i presupposti della prerogativa di cui all'art.
68, primo comma, della Costituzione ricorre la riferibilità
dell'atto alla funzione parlamentare, misurata alla stregua di quel
nesso funzionale che costituisce il discrimine tra l'insieme di
dichiarazioni, giudizi e critiche che connotano l'attività politica
del parlamentare, e le opinioni che godono della garanzia dell'art.
68, primo comma, Cost., senza il quale tale garanzia diventerebbe un
puro privilegio personale. La deliberazione della Camera, essendo
basata sull'erroneo presupposto che non sia richiesto alcun
collegamento funzionale tra le opinioni espresse e la funzione
parlamentare e che l'immunità investa tutta l'attività politica del
parlamentare, ha stravolto l'oggetto della propria valutazione, come
se si trattasse di accertare esclusivamente il carattere personale o
politico delle opinioni espresse. Il terzo criterio, ad avviso del
ricorrente, sarebbe erroneamente evocato, in quanto non idoneo a
ricondurre nell'alveo dell'insindacabilità dichiarazioni che, quali
quelle dell'on.le Sgarbi, hanno natura di mero insulto personale e
sono prive di qualsiasi collegamento non solo con le funzioni
parlamentari, ma con qualsiasi valutazione politica: se, infatti,
l'epiteto di "incapace" e le accuse di incompetenza e di scarsa
professionalità potrebbero in qualche modo apparire collegate con la
denuncia della lottizzazione politica delle nomine, gli altri epiteti
sarebbero del tutto estranei a qualsiasi valutazione di carattere
politico e di natura esclusivamente personale, come sarebbe
dimostrato anche dalla loro genericità e dalla mancanza di qualsiasi
riferimento a fatti determinati. Insulti di tale natura potrebbero
tutt'al più essere giustificati se indirizzati ad un collega
deputato nel corso di un acceso dibattito all'interno del Parlamento
e nella concitazione di un dibattito parlamentare, ma non nel caso in
cui siano pronunciati a freddo in occasione di un'intervista nei
confronti di un cittadino estraneo al Parlamento. In conclusione,
poiché la deliberazione della Camera "fuoriesce dall'ambito
derogatorio consentito" dall'art. 68, primo comma, Cost.,
risulterebbero violati, da un lato, anche gli artt. 101, secondo
comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., posti a tutela
della titolarità della funzione giurisdizionale in capo alla
magistratura e della legalità e indipendenza del suo esercizio;
dall'altro, l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di
trattamento che in tale modo verrebbe introdotta tra "cittadini
ordinari e parlamentari", consentendosi a questi ultimi l'insulto e
la contumelia privi di qualsiasi connessione con la funzione
parlamentare, nonché l'art. 24, primo comma, Cost., essendo
impedita al prof. Bonito Oliva qualsiasi tutela giurisdizionale, per
il solo fatto di essere stato offeso da un parlamentare.
5. - Con ordinanza n. 407 del 1998, questa Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara nei
confronti della Camera dei deputati.
6. - La Camera dei deputati, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Abbamonte, si è costituita in giudizio chiedendo che la
Corte rigetti il ricorso, dichiarando la competenza esclusiva della
Camera a pronunciarsi sulla sindacabilità del comportamento
dell'on.le Sgarbi, e di conseguenza annulli tutti gli atti compiuti
dal Tribunale di Ferrara. La Camera, premesso che il ricorso del
Tribunale va inquadrato nella tendenza dei giudici a limitare l'area
della funzione ispettiva delle Camere e dei loro componenti, rileva
che non può essere contestato il diritto di un deputato di
criticare, anche aspramente, la nomina a direttore della Biennale di
Venezia, che è vicenda certamente eccedente la dimensione dei
rapporti tra individui. L'on.le Sgarbi ha infatti manifestato il suo
diritto-dovere di critica in relazione ad una carica destinata ad
"impersonare la cultura artistica nazionale, per non dire mondiale":
in una materia, dunque, che certamente rientra nell'oggetto, non
giuridicamente delimitabile, del mandato politico. In tale contesto
- prosegue la resistente - l'immunità non può trovare limitazioni,
come vorrebbe il ricorrente, ove siano state usate parole più o meno
forti, né essere condizionata dal fatto che le espressioni vengano
proferite in particolari luoghi o occasioni ovvero tra due persone
egualmente coperte dall'immunità: nel caso in esame la fattispecie
trascende, infatti, la dimensione individuale per involgere la
rappresentanza e la gestione di un interesse nazionale, in quanto
tale di spettanza delle Camere e dei suoi componenti. Di conseguenza,
le attività svolte in funzione di tale interesse rientrano
insindacabilmente nell'esercizio delle funzioni costituzionali del
parlamentare e della Camera di appartenenza che ne ha deliberato
l'insindacabilità.
Richiamando analiticamente i principi affermati nelle precedenti
decisioni della Corte in materia, la Camera conclude che l'on.le
Sgarbi ha liberamente puntualizzato il fine delle funzioni da lui
svolte, individuandolo nella tutela dell'interesse nazionale a vedere
adeguatamente presieduta una istituzione artistica di rilevanza
mondiale come è la Biennale di Venezia, denunciando una scelta
dettata, a suo giudizio, da interferenze politiche, illegale,
inopportuna e lesiva dell'interesse nazionale: anche i toni accesi
sono pertanto giustificati dal particolare rilievo del caso, così
come ritenuto, con valutazione politica insindacabile, dalla Giunta
per le autorizzazioni a procedere.
Con memoria depositata il 23 febbraio 1999, i difensori del
ricorrente, riferendosi anche alla sentenza di questa Corte n. 289
del 1998, successiva alla presentazione del ricorso, e, in
particolare, al richiamo in essa contenuto al nesso funzionale tra le
opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle attribuzioni
proprie del potere legislativo, hanno ribadito: che la deliberazione
della Camera si fonda sull'erroneo presupposto che l'insindacabilità
abbracci l'intera attività politica del parlamentare, senza neppure
tentare di individuare la sussistenza del nesso funzionale con le
attribuzioni del potere legislativo; che il comportamento dell'on.le
Sgarbi concerne brutali offese relative alle qualità personali del
destinatario; che l'azione civile è l'unica voce per le persone che,
non disponendo di tribune stampa o televisive, siano offese da
soggetti che si trincerano dietro lo schermo di prerogative destinate
ad una diversa funzione.
Dal canto suo, la Camera dei deputati ha precisato, in una
ulteriore memoria depositata il 28 febbraio 1999, che il
comportamento dell'on.le Sgarbi va iscritto nell'esercizio della
funzione ispettiva e nel diritto di denuncia; che la prevalenza delle
esigenze di critica politica sulle valutazioni di carattere personale
esprime una presa di posizione della Camera di carattere generale,
volta ad affermare il principio che la critica politica deve potersi
esprimere in piena libertà; che ad essere messi in discussione non
sono i comportamenti individuali dell'on.le Sgarbi, ma la
salvaguardia della competenza della Camera nello stabilire i limiti
della funzione ispettiva, della critica e del controllo consentiti al
singolo parlamentare nell'esercizio del suo mandato; che non spetta
al giudice "sindacare le modalità di espressione della politica,
neppure sotto il profilo di pretesi eccessi". Considerato in diritto
1. - Il primo ricorso (reg. confl. n. 15 del 1998) - proposto
dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di
Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale per avere
proseguito un procedimento civile in cui era convenuto il deputato
Vittorio Sgarbi nonostante la deliberazione di insindacabilità
adottata dalla Camera dei deputati - è volto ad ottenere che la
Corte: dichiari che il Tribunale non poteva proseguire il giudizio
civile di responsabilità dopo che era intervenuta la deliberazione
di insindacabilità della Camera; affermi la competenza esclusiva
della Camera a pronunciarsi, a norma dell'art. 68, primo comma,
Cost., sulla sindacabilità delle opinioni espresse dai suoi
componenti; annulli tutti gli atti compiuti dal Tribunale civile di
Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità.
Il secondo ricorso (reg. confl. n. 5 del 1999), proposto dal
Tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei deputati, è
volto ad ottenere che la Corte dichiari che non spetta alla Camera di
deliberare, "sulla base di criteri erronei", che i fatti per cui è
in corso il giudizio civile di responsabilità nei confronti del
deputato Sgarbi concernono opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, e conseguentemente annulli la deliberazione di
insindacabilità delle dichiarazioni rese dal predetto deputato nei
confronti del prof. Bonito Oliva, adottata dalla Camera in data 14
settembre 1995 a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
La Corte è dunque chiamata a decidere su due ricorsi per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato concernenti la medesima
vicenda processuale, relativi, specularmente, l'uno alla prosecuzione
del giudizio civile di responsabilità, l'altro alla deliberazione di
insindacabilità adottata dalla Camera ex art. 68, primo comma, della
Costituzione sui fatti oggetto di quel medesimo giudizio civile. I
due ricorsi per conflitto di attribuzione riguardano, inoltre, i
medesimi organi, che assumono vicendevolmente il ruolo di ricorrente
e di resistente. Può pertanto essere disposta la riunione dei
relativi giudizi, posto che entrambi coinvolgono la medesima
questione della legittimità della deliberazione di insindacabilità
adottata dalla Camera dei deputati.
2. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità dei due
conflitti in questione, già dichiarata da questa Corte, in via di
prima e sommaria delibazione, rispettivamente con le ordinanze nn.
177 e 407 del 1998.
Sotto il profilo soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata
a sollevare il conflitto, in quanto organo competente, al pari del
Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà
dell'organo che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art.
68, primo comma, Cost., ed è per il medesimo motivo legittimata a
resistere nel conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara (v., tra
le tante, ordinanze nn. 254 e 177 del 1998; sentenze n. 289 del 1998
e nn. 375 e 265 del 1997). Il Tribunale di Ferrara e il giudice
istruttore dello stesso Tribunale, a loro volta, sono legittimati,
attivamente e passivamente, a proporre il ricorso e a resistere nel
conflitto sollevato dalla Camera, in quanto organi competenti a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono,
nell'ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate nel giudizio
civile di responsabilità promosso nei confronti del deputato
Vittorio Sgarbi, e abilitati a svolgere tali funzioni in posizione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita (v. le ordinanze e
le sentenze sopra menzionate).
Anche sotto il profilo oggettivo i conflitti sono ammissibili, in
quanto la Camera dei deputati da un lato, il Tribunale di Ferrara e
il giudice istruttore del medesimo Tribunale dall'altro, lamentano la
lesione di attribuzioni che assumono loro spettanti in base alla
Costituzione: con opposte prospettazioni, in entrambi i conflitti i
ricorrenti denunciano la menomazione delle rispettive sfere
costituzionali di attribuzione, in relazione alla sindacabilità ex
art. 68, primo comma, della Costituzione e, quindi, alla
sottoponibilità della condotta del parlamentare, nei cui confronti
pende azione risarcitoria, alla giurisdizione civile (v., oltre alle
sentenze sopra menzionate, sentenze nn. 379 e 129 del 1996, n. 443
del 1993, n. 1150 del 1988).
3. - Presupposto di entrambi i ricorsi è la deliberazione di
insindacabilità adottata dalla Camera il 14 settembre 1995, che sta
a base della richiesta della Camera di dichiarare che il Tribunale di
Ferrara non poteva proseguire il giudizio civile di responsabilità e
di cui il medesimo Tribunale contesta la legittimità. Ne deriva
l'evidente esigenza, suggerita da ragioni di pregiudizialità logica
non solo di ordine processuale, ma ricollegabili alla natura
sostanziale della deliberazione di insindacabilità, di esaminare
prioritariamente la questione relativa alla legittimità della
deliberazione stessa, dedotta in via principale nel ricorso per
conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Ferrara.
4. - Nel merito, il ricorso del Tribunale di Ferrara è fondato.
4.1. - Il giudizio costituzionale sulla prerogativa di cui all'art.
68, primo comma, della Costituzione ha per oggetto in questo caso la
verifica del corretto esercizio del potere della Camera di
appartenenza di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse
dal membro del Parlamento, a tutela della libertà e
dell'indipendenza della Camera stessa. La Corte è cioè chiamata ad
accertare se vi sia stata una illegittima interferenza nelle
attribuzioni dell'autorità giudiziaria, valutando l'eventuale
sussistenza di vizi del procedimento ovvero l'omessa o erronea
valutazione delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art.
68, primo comma, della Costituzione (v. sentenze n. 289 del 1998, nn.
375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del
1988).
Sulla base di questa premessa generale, la Corte ha individuato
nella connessione funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio
delle attribuzioni proprie del parlamentare il presupposto di
operatività della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione. Il nesso funzionale segna appunto il discrimine fra le
varie manifestazioni dell'attività politica di deputati e senatori e
le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta
dall'art. 68, primo comma, Cost; con la conseguenza che non è
possibile ricondurre nella sfera della funzione parlamentare l'intera
attività politica dei membri delle Camere, perché tale
interpretazione allargata finirebbe per vanificare il requisito
stesso del nesso funzionale, trasformando la prerogativa in un
privilegio personale (v. in particolare sentenze n. 375 del 1997 e n.
289 del 1998).
4.2. - Alla luce di questi punti fermi della giurisprudenza
costituzionale, dai quali non vi è ragione di discostarsi ai fini
del presente giudizio, deve essere valutata la legittimità della
deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Vittorio Sgarbi, votata dalla Camera dei deputati sulla base
della relazione scritta predisposta dal Presidente della Giunta per
le autorizzazioni a procedere. Dalla relazione emerge una
ricostruzione dei presupposti della prerogativa parlamentare basata
su un'erronea interpretazione delle condizioni che l'art. 68, primo
comma, della Costituzione pone a fondamento della insindacabilità
delle opinioni espresse da un membro delle Camere: nella relazione si
legge, infatti, che "la prerogativa costituzionale "copre" tutti i
comportamenti riconducibili all'attività politica lato sensu intesa"
del parlamentare, e si precisa, poi, che essa si applica anche a
comportamenti posti in essere fuori della sede parlamentare e che la
sua ricorrenza non è esclusa di fronte a giudizi "oggettivamente
pesanti".
L'interpretazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere,
fatta propria dalla Camera, vanifica così il requisito della
connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e le relative
funzioni, in palese contrasto con il tenore e la ratio della norma
costituzionale di garanzia; requisito che, come più volte affermato
da questa Corte, costituisce l'indefettibile presupposto di
legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità.
Ricomprendere - come nel caso di specie - qualsiasi comportamento o
attività qualificata come politica nella sfera di insindacabilità
assicurata dall'art. 68, primo comma, della Costituzione a tutela
della libertà e dell'indipendenza del potere legislativo,
prescindendo dal collegamento con l'esercizio della funzione
parlamentare, trasformerebbe, appunto, tale prerogativa in mero
privilegio personale.
4.3. - Avendo la Camera dichiarato l'insindacabilità delle
opinioni per le quali il deputato Vittorio Sgarbi è chiamato a
rispondere davanti al Tribunale di Ferrara sulla base dell'erroneo
presupposto che la prerogativa costituzionale si estende ad ogni
attività politica del membro della Camera, prescindendo dal nesso
funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio del potere
parlamentare, tanto basta a dichiarare illegittima la deliberazione
adottata dalla Camera il 14 settembre 1995 e a ritenerla lesiva delle
attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.
5. - Alla dichiarazione di illegittimità della deliberazione di
insindacabilità della Camera dei deputati, e al suo annullamento con
effetti ex tunc consegue il rigetto del ricorso per conflitto di
attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del
Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara pronunziando sul ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Ferrara, che non
spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è stato promosso
il giudizio civile avanti al Tribunale di Ferrara indicato in
epigrafe;
annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità
adottata dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1995;
respinge il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del
Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte