Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma

5, 20, comma 1 e 53, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione

della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30

dicembre 1991, n. 413), promossi con due ordinanze emesse il 6 luglio

1999 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sui ricorsi

proposti dall'Ufficio delle imposte dirette di Verona, il primo

contro la Stadio S.r.l., il secondo contro la Stadio S.r.l. in

liquidazione, iscritte ai numeri 653 del registro ordinanze 1999 e

126 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 15,

prima serie speciale dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con

ordinanza emessa il 6 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), secondo cui, nel processo tributario,

qualunque notificazione a mezzo del servizio postale "si considera

fatta nella data della spedizione";

che, ad avviso del rimettente, la norma in questione sarebbe

del tutto estranea al sistema processuale civile e di conseguenza

anche a quello tributario, che al primo fa rinvio per volontà del

legislatore delegante, mentre si uniformerebbe alla disciplina dei

ricorsi amministrativi, contenente identica regola;

che si verificherebbe, in tal modo, una irrazionale

deviazione rispetto ad un comune principio di diritto processuale,

quello secondo cui la notificazione a mezzo posta si considera

perfezionata alla data di consegna del piego al destinatario, così

da comportare un'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva

dell'art. 3 della Costituzione, "non solo rispetto alle parti del

processo civile e di quello amministrativo, ma anche, all'interno del

processo tributario, tra quanti richiedono la notificazione a mezzo

di ufficiale giudiziario - anche fidando nella maggiore competenza di

questo - e quanti si avvalgono del servizio postale", in quanto

solamente questi ultimi sarebbero "liberati dall'obbligo di curare

che l'atto giunga a destinazione nel termine";

che, a parere dello stesso giudice, la lamentata disparità

di trattamento si tradurrebbe, altresì, in una minore certezza delle

situazioni giuridiche oggetto del processo tributario, rispetto a

quanto avviene nel processo civile od amministrativo;

che in questi, infatti, il potenziale destinatario di un atto

giudiziale, da notificarsi in un termine perentorio (come appunto il

vincitore in primo grado), trascorso quell'intervallo sarebbe

immediatamente in grado di apprezzare se la situazione giuridica

sostanziale sottesa si sia o meno consolidata; invece, nel processo

tributario, alla scadenza del termine, tale sicurezza non si

realizzerebbe, poiché tra il momento della spedizione dell'atto e

quello del suo ricevimento può trascorrere un intervallo di tempo

anche assai significativo e, comunque, indefinibile a priori, senza

che all'interessato sia dato modo di conoscere se tale effetto si sia

verificato;

che la norma impugnata contrasterebbe, infine, per le ragioni

già dette, con il criterio direttivo dell'adeguamento della

disciplina del processo tributario a quella del processo civile

fissato dall'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e

violerebbe, pertanto, l'art. 76 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe fondatamente

ravvisarsi, in materia processuale, un principio generale in forza

del quale la notifica si perfeziona con l'osservanza di tutte le

formalità previste dalla legge, come del resto dimostrerebbero le

disposizioni di cui agli artt. 140 del codice di procedura civile

(pacificamente interpretata nel senso che la notificazione è

perfezionata alla data di spedizione della raccomandata) e 134 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

che ponendo d'altro canto a confronto, alla stregua

dell'art. 24 Cost., i contrapposti interessi in considerazione,

quello cioè al consolidamento di una situazione sostanziale e quello

per cui è attribuito il c.d. diritto di azione, sarebbe agevole

rilevare che solo quest'ultimo è assistito da un'autonoma e generale

garanzia costituzionale;

che neppure sarebbe possibile riconoscere un qualsiasi

rilievo costituzionale, nemmeno sotto il profilo dell'art. 3 Cost.,

al preteso primato del sistema processuale civile, su cui in gran

parte si fonda la questione di legittimità costituzionale;

che tra le situazioni messe a confronto difetterebbe,

infatti, il requisito della omogeneità, posto che il processo

tributario presenta rispetto al processo civile connotati suoi

propri, tra i quali una maggiore semplicità nella forma degli atti e

nelle procedure;

che per quanto riguarda infine il parametro di cui

all'art. 76 Cost., l'Avvocatura osserva che lo stesso art. 30,

lettera g), della legge n. 413 del 1991 prevede, al numero 4, tra i

principi e criteri direttivi, "l'impiego più largo possibile del

servizio postale", anche evidentemente in deroga alle regole poste

per il processo civile, e che pertanto legittimamente il legislatore

delegato ha tenuto conto dell'esistenza di una regola che attribuisce

prevalente rilevanza, nei rapporti tra contribuenti ed

amministrazione finanziaria, alla data di spedizione degli atti

piuttosto che a quella di ricezione;

che la stessa Commissione tributaria regionale di Venezia,

con ordinanza in pari data, ha sollevato, in riferimento ai medesimi

parametri e sulla scorta di identiche argomentazioni, questione di

legittimità costituzionale sia del già impugnato art. 16, comma 5,

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sia, nei limiti in

cui ad esso fanno riferimento, degli artt. 53, comma 2

(specificamente riguardante la proposizione del ricorso in appello),

e 20, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per conto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è richiamata alla

memoria depositata nel primo giudizio, sottolineando comunque

l'inutilità della estensione della questione di legittimità

costituzionale anche alle norme di cui agli artt. 20, comma 1, e 53,

comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Considerato che i due giudizi, per la sostanziale identità delle

questioni sollevate, vanno riuniti per essere decisi con un'unica

pronuncia;

che, in riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., la

censura di incostituzionalità dell'art. 16, comma 5, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si fonda essenzialmente

sull'assunto che la norma dallo stesso dettata sarebbe del tutto

estranea al sistema processuale civile e propria soltanto dei rimedi

amministrativi;

che tale assunto è palesemente erroneo in quanto, in materia

di spedizione di atti a mezzo posta, regola identica a quella della

norma impugnata risulta posta da norme di entrambi i codici di rito,

quali l'art. 140 cod. proc. civ., nell'intepretazione costituente

diritto vivente, l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ. e l'art. 583

cod. proc. pen.;

che, in ogni caso, questa Corte ha ripetutamente escluso

l'esistenza di un principio, costituzionalmente rilevante, di

necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (da ultimo

sentenze nn. 165 e 18 del 2000);

che del tutto erroneo è il riferimento al parametro di cui

all'art. 24 della Costituzione posto che nella specie non si

prospetta, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto

di agire in giudizio né in capo al notificante, che risulta, anzi,

avvantaggio nell'esercizio del suo diritto d'azione, né in capo al

destinatario dell'atto notificato;

che per quanto riguarda infine il parametro di cui

all'art. 76 della Costituzione è sufficiente rilevare che il

legislatore delegante, all'art. 30, lettera g), numero 4, della legge

n. 413 del 1991, ha espressamente indicato, tra i principi e criteri

direttivi, "la previsione dell'impiego più largo possibile del

servizio postale" e che le norme impugnate - rendendo meno rischioso

per la parte notificante il ricorso al servizio postale - e, quindi,

incentivando l'impiego del servizio stesso costituiscono compiuta

attuazione del criterio direttivo enunciato;

che nella dichiarazione di infondatezza dell'art. 16, comma

5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano

assorbite le questioni relative agli articoli 53, comma 2, e 20,

comma 1, dello stesso decreto legislativo;

che le questioni sollevate vanno perciò dichiarate tutte

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 5, 53, comma 2, e

20, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte