Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1956 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U.

delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, promosso

con l'ordinanza 6 aprile 1956 del Tribunale di Sulmona nel procedimento

a carico di Pagliaro Armando, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 138 Registro

ordinanze 1956:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del 7 aprile 1956 del

Tribunale di Sulmona è stata sollevata la questione circa la

legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s.

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto

dell'art. 13 della Costituzione;

Che, l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni

depositate nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1956 ha chiesto,

in via principale, dichiararsi non luogo a giudizio di legittimità

costituzionale e, in via subordinata, che non sussiste incompatibilità

fra le norme indicate;

Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno

1956, è stata ritenuta - e qui deve essere confermatala competenza

della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e

degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori

all'entrata in vigore della Costituzione;

Che con l'altra sentenza n. 11, del 19 giugno 1956, la Corte ha

dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni

riguardanti l'ammonizione, di cui agli articoli dal 164 al 176 del T.U.

delle leggi di p.s.;

Che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e

quindi anche quella dell'art. 174 - hanno cessato di avere efficacia

(art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal

giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30,

comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli articoli 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato e

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della

norma denunziata della questione di legittimità costituzionale

sollevata.

Ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Sulmona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1956:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte