Sentenza n. 33/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1961 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 333/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. nn. 4048
e 4385 del 28 dicembre 1952 (pubblicati, rispettivamente, nei
supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 1953) promosso con ordinanza 4 giugno 1959 del Tribunale di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Falconi Pietro, Tenerini
Elia in proprio e nei nomi di Londini Franco, Anna Maria, Elena, Mario,
Lamberto, Guidoni Atide e l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ricasoli
Firidolfi Caterina in Corsini e Ricasoli Firidolfi Eleonora, iscritta
al n. 110 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1961 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Falconi ed altri, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministro per
l'agricoltura e per le foreste e per l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale.
Motivazione
Ritenuto in fatto Le sorelle Caterina Ricasoli Firidolfi in Corsini ed Eleonora
Ricasoli Firidolfi erano nel 1949 proprietarie della tenuta della
"Grancia" nella Maremma grossetana; nel 1950 e 1951, con successivi
atti, diversi appezzamenti della predetta tenuta furono venduti a vari
acquirenti.
In applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta
legge stralcio), contenente norme per la espropriazione, bonifica,
trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale pubblicò, in data 4 e 28
dicembre 1951, due piani particolareggiati di esproprio nei confronti,
rispettivamente, di Caterina e di Eleonora Ricasoli; piani che
colpivano terreni rimasti in proprietà delle sorelle medesime dopo le
vendite di cui sopra.
Caterina Ricasoli, con istanza 7 dicembre 1951, sottoscritta anche
dalla sorella e corredata da una relazione tecnica (a firma dott.
Pini), ed Eleonora Ricasoli con altre istanze 18 gennaio 1952, chiesero
che i terreni di loro proprietà ricadenti nel Comune di Grosseto
fossero, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, esonerati da
espropriazione quali terreni a coltura intensiva formanti aziende
agricole organiche ed efficienti (aziende modello).
In data 29 settembre 1952 furono pubblicati, a cura dell'Ente
Maremma e in sostituzione dei predetti piani di esproprio, due nuovi
piani particolareggiati: l'uno, nei confronti di Caterina Ricasoli
(Foglio annunzi legali della Provincia di Grosseto n. 157 del 29
settembre 1952); l'altro, nei confronti di Eleonora (Foglio annunzi
legali della Provincia n. 154 del 29 settembre 1952).
I nuovi piani particolareggiati furono approvati con DD.PP.RR. 28
dicembre 1952, nn. 4048 e 4385, riguardanti rispettivamente Caterina ed
Eleonora (decreti pubblicati il primo nel supplemento ordinario n. 2
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1953, il secondo nel
supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
1953). Con tali decreti i terreni vennero trasferiti in proprietà
all'Ente Maremma tosco-laziale e ne fu ordinata l'immediata occupazione
da parte dell'Ente stesso.
Con i citati decreti furono prevalentemente colpiti gli
appezzamenti dalle sorelle Ricasoli venduti con atti 1950 e 1951 e
precisamente a Falconi Pietro, Tenerini Elia ved. Londini e figli e
Guidoni Ansano e Atide.
Tali acquirenti, con citazione 3 ottobre 1956, convenivano davanti
al Tribunale di Firenze l'Ente Maremma e il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, chiedendo che, previa, occorrendo, declaratoria di
illegittimità o di invalidità dei decreti presidenziali di esproprio,
si riconoscesse loro la piena proprietà degli appezzamenti acquistati
e se ne ordinasse la restituzione; in via subordinata, che l'Ente
Maremma e il Ministero dell'agricoltura fossero condannati al rimborso
del valore corrispondente.
Con altra contemporanea citazione gli stessi acquirenti
convevenivano, sempre davanti al Tribunale di Firenze, Caterina ed
Eleonora Ricasoli, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei
danni.
Nelle due domande giudiziali gli attori assumevano che la
sostituzione dei secondi piani particolareggiati a quelli precedenti,
con il conseguente carico del debito di esproprio delle sorelle
Ricasoli sui terreni da loro acquistati, appariva illegittima, con
conseguente illegittimità, per eccesso dai limiti della delega
legislativa, dei decreti presidenziali.
Riunite per connessione le due cause, il Tribunale, con ordinanza
13 maggio 1957, ordinava all'Ente Maremma e al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 210 Cod. proc.
civile, "di produrre in giudizio gli atti e i documenti relativi ai
procedimenti di espropriazione, ivi compresi gli atti e i documenti
relativi alla pubblicazione sia dei primi che dei secondi piani
particolareggiati, e gli atti e i documenti relativi ai provvedimenti
che determinarono il trasferimento delle espropriazioni dai terreni
compresi nei primi piani di esproprio a quelli compresi nei secondi".
La difesa dell'Ente Maremma depositava un fascicolo con vari
documenti. Il Tribunale, in data 4 giugno 1959, emetteva una seconda
ordinanza con la quale, ritenuto che le questioni sollevate dagli
attori sulla legittimità costituzionale dei decreti presidenziali di
esproprio fossero non tutte manifestamente infondate e attesa la
rilevanza ai fini del decidere, ordinava la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
Secondo il Tribunale la sostituzione, da parte dell'Ente Maremma,
dei piani particolareggiati pubblicati nel 1951 con quelli pubblicati
nel 1952, in quanto provvedimento limitativo del diritto di proprietà,
avrebbe dovuto essere motivata. Ora, nei secondi piani si fa menzione
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, contenente norme
integrative e interpretative delle leggi n. 230 del 1950, n. 841 del
1950 e n. 333 del 1951, il quale consente che, in determinati casi,
piani particolareggiati possano essere pubblicati dopo il termine del
31 dicembre 1951, stabilito dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n.
333, e fino al 30 settembre 1952; ma nei piani di cui trattasi non si
specifica quale di quelle' determinate ipotesi ricorra nella specie.
È vero - osserva il Tribunale - che dalla documentazione prodotta
si intuirebbe che la specifica ragione della sostituzione dei secondi
ai primi piani particolareggiati sarebbe stata la dichiarazione di
esonero dall'esproprio, essendosi riconosciuto che i terreni compresi
nei primi piani presentavano i caratteri di cui all'art. 10 della legge
stralcio; senonché tale documentazione consisterebbe in semplici
minute, neppure autenticate e prive, pertanto, di attendibilità.
Sempre secondo il Tribunale, si arguirebbe che la dichiarazione di
esonero si sarebbe basata sulla relazione Pini, relazione di parte
allegata all'istanza di esonero rivolta al Ministero dell'agricoltura
da Caterina Ricasoli. Tale relazione riguarderebbe tutta la tenuta
della "Grancia", non i soli terreni esonerati ma anche quelli
espropriati in base ai secondi piani. Data l'unità e l'omogeneità
della tenuta, si dovrebbe, quindi, ritenere che, se gli speciali
requisiti di cui all'art. 10 della legge stralcio ricorrevano per i
primi terreni, avrebbero dovuto riconoscersi anche per i secondi; onde
la possibilità di un eccesso di potere che - cosi nell'ordinanza -
potrebbe aver viziato anche i successivi decreti presidenziali.
Altre deduzioni enunciate dalla difesa degli attori sono state,
invece, ritenute dal Tribunale manifestamente infondate.
L'ordinanza del Tribunale, notificata a tutte le parti il 7 ottobre
1959 e il 13 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata iscritta al n. 110
del Registro ordinanze 1959 e pubblicata per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 25 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 288 del 28 novembre 1959.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, è
intervenuto con atto depositato in cancelleria il 26 novembre 1959.
Si sono costituiti il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentati
e difesi dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate
il 26 novembre 1959; i signori Falconi Pietro, Guidoni Atide, Londini
Anna Maria, Elena, Lamberto, Franco e Mario, depositando in cancelleria
il 7 novembre 1959 le loro deduzioni, con procura conferita all'avv.
Domenico Albenzio con elezione di domicilio in Roma presso l'avvocato
medesimo; Falconi e Guidoni hanno di poi associato alla propria difesa
l'avv. Antonio Sorrentino.
Nelle sue deduzioni e successiva memoria riassuntiva depositata il
25 maggio 1960, l'Avvocatura dello Stato ha prospettato dubbi, in via
pregiudiziale, sulla validità dell'ordinanza in quanto il Tribunale,
ritenendo non soddisfacenti gli atti e documenti prodotti in quella
sede, verrebbe sostanzialmente a rimettere alla Corte costituzionale la
valutazione di dette prove.
Nel merito, osserva che la dichiarazione di azienda modello è atto
amministrativo discrezionale la cui mancanza può dar luogo, al più,
ad un vizio di legittimità sul piano amministrativo ma non su quello
della legislazione delegata. Quand'anche, prosegue l'Avvocatura, si
volesse trasferire sul piano costituzionale la questione della mancata
dichiarazione di azienda modello e conseguente mancato esonero dei
terreni dall'espropriazione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare
improponibile la questione in quanto, versandosi qui in tema di
esercizio di potestà discrezionale, per il disposto dell'art. 28 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'esercizio del controllo costituzionale
non avrebbe potuto trovare ingresso.
L'Avvocatura conclude, pertanto, che la Corte voglia dichiarare
inammissibile la questione proposta o, comunque, infondata nel merito.
La difesa del Falconi, dei Londini e della Guidoni nelle proprie
deduzioni insiste particolarmente sui seguenti punti:
1) mentre nel decreto di esproprio n. 4048, emesso nei confronti di
Caterina Ricasoli, leggesi che non ricorrono per i terreni compresi nei
piani di recupero i requisiti di azienda modello di cui all'art. 10
della legge stralcio, tale dichiarazione manca nel decreto n. 4385,
emesso nei confronti di Eleonora Ricasoli;
2) la dichiarazione di esonero dei terreni compresi nei primi piani
non poteva essere fatta né a favore di Caterina, avendo essa venduto
con atto 6 ottobre 1950 la sua parte della tenuta "Grancia" alla
sorella, né a favore di Eleonora, non avendo quest'ultima presentato
la necessaria istanza;
3) la dichiarazione di esonero, che avrebbe dovuto necessariamente
precedere la formazione e pubblicazione dei piani di recupero, reca la
data del 4 ottobre 1952, data cioè posteriore sia a quella di
pubblicazione dei piani di recupero (29 settembre 1952), sia alla
scadenza del termine ultimo (30 settembre 1952) stabilito dall'art. 2
della legge n. 339 del 1952 entro cui potevano essere utilmente
pubblicati nuovi piani di esproprio;
4) infine, l'art. 10 della legge stralcio è stato applicato, con
la suddetta dichiarazione di esonero, a una parte dell'azienda, mentre,
interpretando rettamente l'art. 10, l'esonero avrebbe dovuto concedersi
a tutta l'azienda nel suo complesso organico.
Nella successiva memoria, depositata in cancelleria il 25 maggio
1960, la difesa delle parti private contesta l'eccezione di invalidità
dell'ordinanza di rimessione sollevata dall'Avvocatura dello Stato,
osservando che il Tribunale non ha espresso dubbi sulla consistenza e
fondatezza delle prove, ma le ha valutate insufficienti.
La difesa, comunque, rivolge istanza affiché la Corte, avvalendosi
dei propri poteri istruttori, ordini al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e all'Ente Maremma di esibire tutti i documenti e gli
atti che concorsero alla formazione dei decreti di esproprio ed al
trasferimento della espropriazione dai terreni compresi nei primi piani
a quelli che sono stati, invece, compresi nei secondi.
Conclude, nel merito, che la Corte voglia dichiarare
l'illegittimità costituzionale dei decreti presidenziali.
Nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 si è svolta innanzi a
questa Corte la discussione della causa e l'avv. Sorrentino per il
Falconi ed altri e il sostituto avvocato generale dello Stato Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministro per
l'agricoltura e foreste e per l'Ente Maremma, hanno illustrato le tesi
svolte e le conclusioni enunciate negli scritti difensivi.
La Corte, con ordinanza n. 42 del 10 giugno 1960, ha ritenuto
opportuno, prima di esaminare le questioni della causa, di acquisire i
documenti relativi ai procedimenti di espropriazione nei confronti
delle sorelle Ricasoli e, sospesa ogni pronuncia sulle questioni
pregiudiziale e di merito, ha disposto che l'Ente Maremma e il
Ministero della agricoltura e foreste depositassero nella cancelleria
della Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
stessa, gli atti e documenti in questione.
Per il tramite dell'Avvocatura dello Stato sono state depositate
nella cancelleria della Corte, in data 28 luglio 1960, due fascicoli di
atti e documenti relativi alle predette sorelle Ricasoli Firidolfi.
Gli avvocati Domenico Albenzio e Antonio Sorrentino hanno in data
13 aprile 1961 depositato una seconda memoria difensiva.
In essa si rileva, anzitutto, che anche a seguito dell'ordinanza
della Corte non è stata prodotta in originale la dichiarazione di
esonero che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge n. 339 del 1952,
avrebbe dovuto legittimare la sostituzione di nuovi piani di esproprio
a quelli già pubblicati nel termine normale. Da ciò desume, allo
stato degli atti, l'inesistenza della dichiarazione in parola.
Osserva di poi che, anche a voler ammettere la esistenza della
dichiarazione di esonero, essa risulterebbe emessa il 4 ottobre 1952 e
cioè oltre il termine ultimo (30 settembre 1952) utile per
legittimamente procedere alla formazione e pubblicazione dei nuovi
piani di esproprio in sostituzione dei precedenti.
Dall'esame degli atti la difesa trae, inoltre, argomento per
denunciare altri vizi di illegittimità dei decreti impugnati che le
aziende Ricasoli non sarebbero state valutate nella loro consistenza
alla data del 15 novembre 1949, ma in quella che avevano alla data
della dichiarazione di esonero; che le aziende stesse sarebbero state
valutate cumulativamente ai soli effetti della dichiarazione di esonero
come se costituissero un unica azienda, mentre alla predetta data del
15 novembre 1949 i terreni per i quali era stato richiesto l'esonero
facevano parte di due aziende separate e distinte; che per i terreni
esonerati non ricorrerebbero le condizioni prescritte dall'art. 10
della legge n. 841 del 1950 per far luogo alla concessione di esonero.
La difesa conferma le conclusioni precedentemente prese.
L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 13 aprile 1961,
osserva, per quanto riguarda la dichiarazione di esonero, che il
competente Ministro avrebbe preso la sua determinazione fin dalla
primavera 1952 e che l'Ente ne sarebbe stato " informato per le vie
brevi" prima della data della comunicazione scritta in data 4 ottobre
1952, "spedita molto tempo dopo l'adozione del provvedimento soltanto
per completezza formale di pratica".
L'Avvocatura dello Stato conferma, quindi, le conclusioni già
enunciate.
All'udienza del 27 aprile 1961 l'avv. Sorrentino e il sostituto
avvocato generale Agrò hanno svolto le tesi difensive e confermato le
loro conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni depositate
in cancelleria il 26 novembre 1959, ha sollevato eccezione
pregiudiziale di inammissibilità della questione, osservando che con
l'ordinanza 4 giugno 1959 il Tribunale di Firenze, ritenuti non
soddisfacenti gli atti e documenti relativi al procedimento di
esproprio ed espressi dubbi sulla consistenza di dette prove, avrebbe
sostanzialmente rimesso alla Corte costituzionale la valutazione delle
prove stesse.
L'eccezione - sulla quale, invero, l'Avvocatura dello Stato non si
è più soffermata nelle successive memorie depositate il 25 maggio
1960 e il 13 aprile 1961 e nella discussione orale - deve essere
disattesa.
Dal testo dell'ordinanza può, infatti, desumersi che il Tribunale
ha affrontato e risolto le questioni della causa, compiendo il suo
esame in ordine al valore degli atti e documenti prodotti in giudizio
in ottemperanza alla propria ordinanza 13 maggio 1957.
Né è esatto affermare che il Tribunale non abbia al riguardo
espresso alcun giudizio, ma solo prospettato dubbi sulla consistenza
degli atti prodotti, perché nell'ordinanza stessa leggesi che "la
documentazione consiste tutta in semplici minute, neppure autenticate e
prive, pertanto, di qualsiasi attendibilità" e che "l'accertata
insufficienza dei documenti esibiti... non può rappresentare un
difetto di prova da parte degli attori". Espressioni queste che non
destano incertezze circa il convincimento del giudice sul valore degli
atti e documenti dinanzi ad esso prodotti; ed è, appunto, in
conseguenza di ciò che il Tribunale, ritenendo l'eccezione di
illegittimità costituzionale dei decreti di esproprio, sollevata dalle
parti private, non manifestamente infondata e rilevante ai fini del
giudizio principale, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
2. - Questa Corte, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli
artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme
integrative e in accoglimento di istanza in proposito avanzata dalla
difesa delle parti private, ha ritenuto opportuno, sospesa ogni
pronuncia sulle questioni di causa, acquisire i documenti relativi ai
procedimenti di espropriazione nei confronti delle sorelle Caterina ed
Eleonora Ricasoli Firidolfi, ivi compresi tutti gli atti concernenti la
dichiarazione di esonero; ed all'uopo, con ordinanza n. 42 del 10
giugno 1960, ha disposto che l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco- laziale e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
depositassero nella cancelleria della Corte i documenti di cui sopra.
3. - In base agli atti già acquisiti e alla documentazione in
questa sede prodotta, debbono esaminarsi i denunciati vizi di
illegittimità costituzionale per eccesso di delega dei decreti di
esproprio nn. 4048 e 4385 del 28 dicembre 1952 emessi nei confronti
delle sorelle Ricasoli.
Il primo di tali vizi consisterebbe nella circostanza che i due
decreti avrebbero valicato il limite temporale posto dall'art. 1 della
legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione agli artt. 5 della legge 12
maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 2 della
legge 2 aprile 1952, n. 339, in quanto i relativi piani
particolareggiati di esproprio sono stati pubblicati oltre il termine
del 31 dicembre 1951 stabilito dall'art. 1 della legge n. 333 del
1951, senza che nella specie ricorresse alcuna delle ipotesi
eccezionali le quali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 339 del 1952,
ne avrebbero consentito la pubblicazione oltre il termine del 31
dicembre 1951 e fino al 30 settembre 1952.
Come è stato riassunto in narrativa, il Tribunale, nell'ordinanza
di rimessione, ha rilevato che il motivo per il quale i primi piani
particolareggiati di esproprio, pubblicati entro il 31 dicembre 1951,
furono sostituiti con i successivi pubblicati il 29 settembre 1952,
sarebbe quello che nei primi piani erano stati compresi terreni a
coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti e,
quindi, terreni suscettibili di esonero dall'esproprio ai sensi
dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il Tribunale ha
desunto tale motivo sia dalle copie delle istanze presentate dalle
sorelle Caterina ed Eleonora Ricasoli rispettivamente in data 7
dicembre 1951 e 18 gennaio 1952 (acquisite allora in copia ed ora in
originale), istanze dirette ad ottenere l'esonero di terreni compresi
negli iniziali piani particolareggiati, sia da un documento 4 ottobre
1952 proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(prodotto dinanzi al Tribunale in copia dattiloscritta priva di
dichiarazione di conformità all'originale), documento concernente la
concessione, in accoglimento delle suddette istanze delle interessate,
del richiesto esonero.
La difesa del Falconi ed altri, pur negando ogni valore probatorio
a tale documento così come prodotto, sostiene che, anche volendo in
ipotesi tener conto di esso, i decreti di esproprio sarebbero
ugualmente illegittimi recando il documento in parola la data del 4
ottobre 1952, posteriore a quella di pubblicazione dei secondi piani
(29 settembre 1952), i quali avrebbero dovuto, invece, essere
necessariamente preceduti dalla dichiarazione di esonero.
La Corte ritiene fondato il motivo di illegittimità in esame nei
riguardi di entrambi i decreti presidenziali.
Infatti, per l'art. 1 della legge n. 333 del 1951 il termine
ultimo, entro cui gli Enti dovevano procedere alla formazione e
pubblicazione dei piani di esproprio, era quello del 31 dicembre 1951.
L'art. 2 della legge n. 339 del 1952 consentiva che gli Enti di riforma
pubblicassero piani particolareggiati di esproprio oltre il termine
suindicato e fino al 30 settembre 1952 in alcuni casi tassativamente
indicati, tra i quali quello previsto dal n. 1 del citato articolo:
quando, cioè, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della
legge n. 841 del 1950 fossero "stati esonerati dalla espropriazione"
terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e fosse
così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in
osservanza della legge medesima, la pubblicazione di nuovi piani che
comprendessero altri terreni in luogo di quelli esonerati.
Orbene, dalla lettera stessa delle norme contenute nei citati
articoli palesamente risulta che il termine ordinario o normale, entro
cui gli Enti dovevano pubblicare i piani, poteva eccezionalmente essere
superato quando, essendo intervenuta una dichiarazione di esonero
dall'esproprio di terreni compresi in precedenti piani, si rendesse
necessario pubblicare nuovi piani di recupero.
È, pertanto, evidente che la facoltà dell'Ente di pubblicare
piani di recupero era condizionata all'esistenza di una preventiva e,
quindi, già intervenuta, dichiarazione di esonero, la quale doveva
essere di data anteriore a quella stabilita come termine ultimo per la
pubblicazione dei piani di recupero (30 settembre 1952).
Nella specie, i secondi piani particolareggiati di esproprio, come
si è detto, risultano pubblicati il 29 settembre 1952 entro il termine
eccezionale. Per quanto concerne la dichiarazione di esonero, in atti
esistono due fogli relativi ad una nota n. 39381 in data 4 ottobre
1952, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe diretto
all'Ente Maremma all'oggetto: "Dichiarazione di esonero - Ditta
Ricasoli Caterina e Ricasoli Eleonora". In tali fogli leggesi che "a
norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, si dichiara che i terreni... appartenenti alle sorelle Ricasoli...
sono esonerati dalla espropriazione". Segue l'indicazione degli
elementi catastali occorrenti per la identificazione dei terreni in
parola specificatamente per Caterina e per Eleonora; leggesi, infine,
che "codesto Ente vorrà rielaborare i piani particolareggiati di
esproprio" - "si resta in attesa di conoscere la estensione della
superficie eventualmente recuperabile in sostituzione dei terreni come
sopra esonerati dall'espropriazione".
Giova precisare che i due fogli di cui trattasi consistono: l'uno,
nella minuta, proveniente dal Ministero, con il numero di protocollo e
la indicazione della firma del Ministro Pro-tempore e la consueta
stampiglia di archivio "scaricato"; l'altro, in una copia fotostatica
di copia dattiloscritta dell'atto.
Occorre qui rilevare che sia il Tribunale di Firenze sia la Corte
costituzionale hanno disposto il deposito degli atti e documenti
relativi al procedimento di esproprio e che, in base all'art. 210 Cod.
proc. civile, il Ministero e l'Ente avrebbero dovuto depositare
documenti originali; non è stato prodotto documento originale di
dichiarazione di esonero, onde è mancata la richiesta prova.
L'Avvocatura dello Stato ha dedotto che, data l'urgenza di siffatti
provvedimenti e i continui rapporti, quale quotidiana collaborazione
tra Ministero ed Enti di riforma, la deliberazione di esonero sarebbe
stata fatta in tempo utile e comunicata "per vie brevi"; avrebbe, poi,
fatto seguito, "per completezza di pratica", la nota 4 ottobre 1952. Al
riguardo la Corte osserva che, a parte l'ammissibilità di
determinazioni o dichiarazioni non formali in materia tanto delicata
che tocca diritti privati, nei documenti prodotti non trovasi alcuna
traccia, neppure sotto forma di appunto per memoria, di una
determinazione del genere. Ma vi è di più: la forma in cui è redatto
il documento di cui si discute indurrebbe a ritenere che esso non sia
soltanto - come deduce l'Avvocatura dello Stato - la comunicazione
all'Ente di riforma della determinazione di esonero tempestivamente
adottata, ma costituisca insieme il provvedimento formale di esonero e
la relativa comunicazione.
Richiamando, infatti, il testo dell'atto sopra riportato, sotto la
voce "oggetto" leggesi "Dichiarazione di esonero" e più oltre "si
dichiara che i terreni... sono esonerati"; successivamente "codesto
Ente vorrà rielaborare i piani particolareggiati di esproprio" e,
infine, richiesta di notizie della superficie recuperabile.
Si aggiunge che in alcuni tra i vari documenti prodotti è fatto
riferimento al concesso esonero; in nessuno di essi è indicata
precedente tempestiva determinazione o dichiarazione al riguardo come
pur sarebbe stato naturale e spontaneo, ma è esclusivamente citato
l'atto 4 ottobre 1952 (vedi, ad es., raccomandata a mano n. 53000 del
18 ottobre 1952 diretta dall'Ente al Ministero, nella quale si dà
notizia degli effettuati recuperi proprio in riferimento all'atto 4
ottobre 1952; - note illustrative in data 9 dicembre 1952 allegate alle
raccomandate a mano nn. 66352 e 66362 del 10 dicembre 1952 - trasmesse
dall'Ente al Ministero).
Anche volendo, in ipotesi, attribuire un valore probatorio alla
minuta o alla copia fotostatica di copia dell'atto, deve concludersi
che, recando esso la data 4 ottobre 1952, il provvedimento è
successivo, e non precedente, alla formazione e pubblicazione dei piani
particolareggiati di recupero, piani che, per le richiamate norme di
legge, in tanto avrebbero potuto essere legittimamente predisposti e
pubblicati in quanto fosse già intervenuta preventiva formale
dichiarazione di esonero, la quale, ai sensi degli artt. 10 della legge
n. 841 del 1950 e 2 della legge n. 339 del 1952, ne avrebbe costituito
il necessario presupposto. Il procedimento risulta, quindi, viziato con
conseguente illegittimità costituzionale dei decreti di espropriazione
per eccesso dai limiti della delega legislativa attribuita dalle
disposizioni in materia.
È, infine, opportuno rilevare che non è in discussione, sempre in
ordine al vizio di illegittimità in esame, il potere discrezionale
dell'Amministrazione circa la dichiarazione di esonero, perché la
questione non verte sul punto se sussistessero o meno le condizioni
idonee a rendere esonerabili i terreni Ricasoli come aziende modello ai
sensi dell'art. 10 della legge stralcio; ma, ai fini della legittimità
dei decreti, si discute se nel relativo procedimento la dichiarazione
di esonero abbia o meno preceduto la pubblicazione dei piani di
recupero.
Date le conclusioni cui sopra è pervenuta la Corte, non occorre
scendere all'esame degli altri motivi di illegittimità denunciati
nell'ordinanza di rimessione e dalle parti private.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre
1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi
ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23
gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953),
in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 2, n.
1, della legge 2 aprile 1952, n. 339, e in riferimento agli artt. 76 e
77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte