Sentenza n. 33/1962
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
citata
- art. 39legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 24
giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
4 luglio successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1961, per
conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a
seguito del decreto 12 aprile 1961 del Ministro del tesoro col quale è
stato nominato il liquidatore della Cassa rurale "San Giuseppe" di
Mezzoiuso;
2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 24
giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
4 luglio successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1961, per
conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a
seguito del decreto 12 aprile 1961 del Ministro del tesoro col quale è
stato nominato il liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena;
3) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 24
giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
4 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1961, per
conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a
seguito del decreto 13 aprile 1961 del Ministro del tesoro col quale è
stato nominato il liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di
Roccapalumba.
Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per il Presidente della Regione
siciliana, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del 12 aprile 1961 il Ministro del tesoro,
considerato che il liquidatore della Cassa rurale "San Giuseppe" di
Mezzoiuso (Palermo), nominato ai sensi dell'art. 86 bis del D. L. 12
marzo 1936, n. 375, aveva declinato l'incarico ed occorreva pertanto
sostituirlo, provvedeva al riguardo nominando altro liquidatore della
predetta Cassa in persona dell'avv. Arturo Morreale, ai sensi del
citato art. 86 bis e dell'art. 9 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133,
contenente le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di
credito e risparmio.
Il decreto venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile
1961, n. 104.
Il Presidente della Regione siciliana, con atto in data 21 giugno
1961, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 dello
stesso mese e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 4 luglio seguente, sollevava conflitto di attribuzione, ai sensi
degli artt. 134 della Costituzione, 39 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale, affermando che il decreto ministeriale suddetto
invadeva la sfera di competenza amministrativa della Regione, e
chiedendone quindi l'annullamento.
2. - Nelle deduzioni poste a base della domanda il Presidente della
Regione premetteva che il ricorso era stato direttamente da lui
proposto, senza la previa delibera della Giunta regionale, richiesta a
norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendo ancora
stata costituita la nuova Giunta, che avrebbe dovuto sostituire quella
dimissionaria da lui presieduta, in vista della superiore esigenza di
tutelare gli interessi di natura costituzionale che assumeva lesi
dall'impugnato decreto. L'impugnativa direttamente da lui fatta sarebbe
giustificata da uno stato di necessità tale da prevalere sull'esigenza
formale prevista dall'art. 39 suddetto, il cui rispetto avrebbe finito
col comportare il superamento del termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento, pure previsto dalla legge per la
proposizione del ricorso, ed ormai prossimo a scadere.
Come risulta dalla copia del verbale di riunione del 4 luglio 1961,
versata in atti il 10 successivo, la Giunta regionale siciliana
deliberava poi, in quella seduta, di ratificare, a tutti gli effetti,
il ricorso suddetto, che, come si legge nel verbale stesso, bene il
Presidente della Regione aveva proposto "nella carenza dell'organo
collegiale di Governo", "ad evitare un irreparabile pregiudizio per gli
interessi della Regione, attesa l'imminente scadenza dei termini
processuali".
3. - A sostegno del ricorso si afferma che, a norma dell'art. 17,
lett. c. dello Statuto siciliano, spetta alla Regione la competenza
legislativa complementare in materia di credito e risparmio, e che, a
norma dell'art. 20, primo comma, dello Statuto stesso, spetta al
Presidente ed agli Assessori regionali svolgere nella Regione le
funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, la detta materia.
Le norme di attuazione dello Statuto, approvate con D.P.R. 27
giugno 1952, n. 1133, - afferma la Regione - hanno conferito (artt. 1 e
2) all'Assessore regionale per le finanze le attribuzioni già proprie
del Ministro del tesoro e del Governatore della Banca d'Italia in
materia di nomina di amministratori e sindaci degli istituti e aziende
di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale.
L'art. 9 delle stesse norme di attuazione, dopo aver attribuito
all'Assessore regionale per le finanze, su proposta della Banca
d'Italia, la competenza a deliberare sia lo scioglimento degli organi
amministrativi dei predetti istituti nei casi previsti dall'art. 57 del
D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (amministrazione straordinaria), sia la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in
liquidazione nei casi previsti dall'art. 67 dello stesso decreto,
aggiunge che restano però ferme, "anche per quanto riguarda la
competenza", le altre disposizioni contenute nei capi II e III del
titolo VII del R.D. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche,
concernenti appunto, rispettivamente, le modalità dell'amministrazione
straordinaria stabilita con lo scioglimento degli organi
amministrativi, e della liquidazione conseguente alla revoca della
autorizzazione all'esercizio del credito.
Questa norma contenuta nel secondo comma dell'art. 9 - prosegue la
Regione - investe indubbiamente anche le disposizioni dell'art. 86 bis
del citato R.D. 375 (nel quale fu introdotto con la successiva legge 7
aprile 1938, n. 636), secondo cui la sostituzione dei liquidatori, nei
casi di liquidazione ordinaria, è disposta con decreto dell'allora
Capo del Governo, ed oggi del Ministro del tesoro.
Secondo la Regione, si tratterebbe di provvedimento che, come
precisa lo stesso art. 86 bis, non importa mutamento nella procedura di
liquidazione, e verterebbe, quindi, nell'ambito degli interventi di
ordinaria amministrazione in materia, di natura e portata analoghe a
quelli che l'art. 2, lett. e, delle citate norme di attuazione
attribuisce alla Regione, in esecuzione appunto degli artt. 17, lett.
e, e 20 dello Statuto, ed in conformità del sistema di trasferimento
della competenza amministrativa, desumibile dalle norme stesse.
Con ciò - osserva la Regione - si viene a profilare un contrasto
fra la detta disposizione di attuazione e gli artt. 17 e 20 dello
Statuto siciliano, la cui risoluzione è necessaria e strumentale per
la definizione del conflitto di attribuzione.
A tale fine, il ricorrente - Presidente della Regione ha sollevato
formalmente, in via incidentale, la questione di legittimità
costituzionale nei termini suddetti, chiedendo dichiararsi
costituzionalmente illegittimo il secondo comma del citato art. 9,
nella parte in cui comprende, fra le disposizioni che restano ferme,
l'art. 86 bis del D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni.
4. - Subordinatamente sostiene la Regione che, in ogni caso, il
provvedimento impugnato costituirebbe violazione dell'art. 20, primo
comma, seconda parte, dello Statuto siciliano, giacché questa
disposizione prevede che, per le materie comprese nella competenza
propria della Regione, il Presidente e gli Assessori regionali svolgono
attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Dovrebbe, perciò, intendersi che, ferma restando la natura statale
della funzione, il suo esercizio sarebbe devoluto agli organi
dell'amministrazione regionale, onde sempre, ed in ogni caso,
dovrebbero ritenersi in contrasto con la Costituzione, e quindi
illegittimi, i provvedimenti di amministrazione diretta da parte dello
Stato adottati nella Regione nella subietta materia, in quanto
costituenti invasione della sfera di potestà amministrativa decentrata
della Regione stessa.
5. - Con altri due ricorsi notificati in pari data, il Presidente
della Regione ha poi impugnato altri due decreti del Ministro del
tesoro, pubblicati nella stessa Gazzetta Ufficiale, n. 104 del. 1961,
concernenti, rispettivamente, la nomina del liquidatore della
Cooperativa agricola di Roccamena, in sostituzione del precedente,
dimissionario, e la nomina del liquidatore della Cassa rurale ed
artigiana di Roccapalumba, per la sostituzione dei liquidatori di
nomina assembleare, ritenuta necessaria al fine di imprimere alla
procedura di liquidazione la dovuta speditezza.
In entrambi i ricorsi la Regione svolge argomentazioni e formula
richieste identiche a quelle contenute nel ricorso innanzi riferito.
6. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in
giudizio e, con deduzioni depositate l'8 luglio 1961 nella cancelleria
della Corte, ha resistito ai tre ricorsi, eccependo, in via
pregiudiziale, l'inammissibilità degli stessi sotto due distinti
profili.
In primo luogo, i ricorsi sarebbero inammissibili perché
presentati dal Presidente della Regione senza la previa deliberazione
della Giunta.
Invero, la giustificazione secondo cui sarebbero stati proposti
senza la detta deliberazione in via di urgenza, data l'imminente
scadenza dei termini, e "non essendo ancora costituita la nuova
Giunta", partirebbe dall'erroneo presupposto che, in quel periodo, non
esistesse la Giunta regionale, mentre, in base al principio della
perpetuatio iurisdictionis, la Giunta dimissionaria doveva considerarsi
tuttora in carica, sia pure per gli atti di ordinaria amministrazione e
per i provvedimenti d'urgenza, e ben poteva e doveva, quindi, emettere
la deliberazione in questione.
Né potrebbe contrastare con tale assunto l'affermazione della
Corte (sentenza 13 aprile 1957, n. 57) circa l'ammissibilità del
ricorso proposto in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio
provinciale di Bolzano senza la previa deliberazione del Consiglio
stesso, che ne curò poi la ratifica anteriormente all'udienza di
discussione, data la diversità delle situazioni, ravvisabile sia nella
mancanza della urgenza di proporre gli attuali ricorsi, sia nella
esistenza, nel caso presente, dell'organo collegiale competente per la
deliberazione.
L'altro motivo di inammissibilità dedotto dall'Avvocatura si
fonda, poi, sulla già avvenuta decisione della questione di competenza
ora proposta.
Con sentenza n. 44 del 26 giugno 1958 la Corte avrebbe pronunciato
appunto in materia identica, e precisamente sul conflitto di
attribuzione proposto contro il decreto del Ministro del tesoro 28
maggio 1957, concernente la nomina del liquidatore della Cassa rurale
"La Previdenza" di Valguarnera, dichiarando che spetta allo Stato di
procedere alla sostituzione dei liquidatori prevista dall'art. 86 bis
della legge n. 636 del 1938.
Con ciò, poiché oggetto della pronuncia della Corte in materia di
conflitto di attribuzione è la statuizione sulla competenza in
determinata materia, e solo mediatamente l'annullamento del
procedimento impugnato, resterebbe ormai precluso, in forza della
autorità del giudicato, ogni ulteriore esame della questione, anche se
sollevata in relazione ad ulteriori e formalmente diversi
provvedimenti.
Comunque, l'Avvocatura, nel merito, sostiene la infondatezza dei
ricorsi e della questione di legittimità costituzionale sollevata in
via incidentale dalla Regione.
Invero, come già avrebbe ritenuto la Corte con la citata sentenza
n. 44 del 1958, l'art. 9 delle norme di attuazione 27 giugno 1952 non
sarebbe in contrasto con il sistema adottato per regolare i rapporti
fra lo Stato e la Regione in materia di credito e risparmio. Il che
sarebbe confermato, poi, dai principi fissati con la successiva
sentenza n. 58 del 1958 che, pur se affermati in relazione allo Statuto
sardo, valgono anche per la Sicilia.
Con la detta sentenza, infatti, la Corte avrebbe stabilito che i
poteri della Regione sarda in materia di credito non possono escludere
i poteri che la legge bancaria conferisce agli organi statali circa
l'istituzione e l'ordinamento degli istituti di credito; che la
funzione creditizia, essendo di pubblico interesse immediato, impone
una disciplina unitaria; che, in ogni caso, in applicazione dei
principi vigenti nella legislazione statale, devono essere riservati
all'organo statale i poteri di controllo e di direzione sull'attività
bancaria, in funzione dell'interesse nazionale, al quale quello
regionale dev'essere subordinato.
Quanto poi alla tesi gradatamente prospettata dal ricorrente,
osserva l'Avvocatura che l'art. 20 dello Statuto non prevede una
competenza esclusiva degli organi regionali per l'esercizio decentrato
di funzioni amministrative statali, ma ammette solo la possibiltà che
ciò avvenga.
Onde inesistente sarebbe, nella specie, l'assunta invasione della
sfera di attribuzione regionale. E ciò anche perché l'eventuale
competenza degli organi regionali, in ogni caso, sorgerebbe solo per
effetto delle direttive del Governo dello Stato, in cui sarebbe
implicita una delega di esercizio di talune funzioni statali.
7. - La difesa della Regione ha depositato, nei termini, una
memoria illustrativa, con la quale ribatte anzitutto l'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura in ordine alla inammissibilità
del ricorso per l'omissione della previa deliberazione della Giunta.
A dire della Regione, nella specie si sarebbe trattato non tanto di
carenza di diritto della Giunta, quanto di carenza di fatto, giacché
nonostante la convocazione disposta per il 13 giugno 1961 per
provvedere anche in ordine all'impugnazione dei decreti in questione,
ogni deliberazione della Giunta sarebbe stata resa impossibile, in
mancanza del numero legale. Di fronte a tale situazione, collegata con
le note difficoltà di Governo sorte allora in Sicilia, non rimarrebbe
che riconoscere al Presidente un potere extra ordinem di procedere
all'adozione di provvedimenti indilazionabili, quali appunto erano
divenuti i ricorsi in esame, per la ormai imminente scadenza del
termine: potere fondato sul principio per cui, in caso di urgenza, la
deliberazione necessaria deve essere presa dall'organo che ha maggiori
possibilità di esercizio del potere.
Quanto all'altra eccezione pregiudiziale, circa la intervenuta
pronuncia della Corte in merito al precedente ricorso per conflitto di
attribuzione di cui alla sentenza n. 44 del 1958 che, secondo
l'Avvocatura, avrebbe riguardato la stessa questione oggi in
discussione, osserva la difesa della Regione, che, invece, i ricorsi
ora in discussione differirebbero da quello precedentemente esaminato e
deciso, sotto vari profili.
Infatti, ora si farebbe valere una questione di legittimità in via
incidentale non proposta nel primo giudizio, e la eventuale
dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi condurrebbe alla
preclusione anche della detta questione. Inoltre, in virtù dei limiti
di efficacia del giudicato, il conflitto in esame dovrebbe senz'altro
ritenersi diverso da quello deciso con la sentenza della Corte n. 44
del 1958, che si riferisce ad un atto diverso da quelli ora impugnati,
e comunque non potrebbe, in ogni caso, spiegare efficacia quanto alla
statuizione circa la competenza, in conformità dei principi
processualistici in materia.
Queste considerazioni sarebbero avvalorate anche dalla diversità
dei motivi addotti oggi a sostegno dei ricorsi, che si fondano
soprattutto sulla "illegittimità derivata", dipendente dalla assunta
incostituzionalità dell'art. 9 delle norme di attuazione di cui al
decreto presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133, nonché sulla richiesta
di annullamento dei decreti impugnati per il motivo indicato in via
subordinata, in relazione cioè all'art. 20, comma primo, parte
seconda, dello Statuto siciliano, non proposto nel giudizio al quale si
riferisce la ripetuta sentenza n. 44 del 1958 della Corte.
Quanto poi al merito della questione di legittimità costituzionale
dell'art 9 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano, la difesa
regionale insiste negli argomenti già svolti, ponendo particolarmente
in evidenza come la nomina dei liquidatori degli enti di credito
regionale, ai sensi dell'art. 86 bis del R.D. n. 375 del 1936, non
possa non rientrare fra le funzioni amministrative di competenza della
Regione siciliana, alla quale, infatti, sono devolute tutte le funzioni
in materia di disciplina del credito, e quindi anche quelle concernenti
l'attività delle aziende medesime. Si rivelerebbe così manifestamente
inconferente il richiamo dell'Avvocatura dello Stato alla sentenza n.
58 del 1958 della Corte, anche perché concernente la Regione sarda, il
cui ordinamento statutario sarebbe assai più restrittivo di quello
siciliano quanto ai poteri regionali in materia di credito e risparmio.
La difesa regionale, infine, insiste nella tesi subordinata di
illegittimità dei decreti impugnati, rilevando, in particolare, che la
devoluzione dell'esercizio delle funzioni amministrative agli organi
regionali, in virtù dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello
Statuto siciliano, non potrebbe ritenersi subordinata all'emanazione
delle direttive da parte del Governo dello Stato, così come afferma
l'Avvocatura, poiché l'eventuale mancanza delle direttive stesse non
potrebbe mai costituire legittimazione dell'invasione della competenza
regionale, ma soltanto, se mai, causa di responsabilizza' per gli
organi statali tenuti ad emanarle. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi, congiuntamente discussi all'udienza, possono
essere decisi con unica sentenza: essi, infatti, sono identici sia nei
loro presupposti di fatto, sia nei motivi e nelle argomentazioni
difensive svolte dall'una e dall'altra parte in causa.
2. - Pregiudiziale è l'esame della prima questione sollevata in
limine litis dall'Avvocatura dello Stato: la inammissibilità dei
ricorsi, che non sono stati preceduti da delibera della Giunta
regionale. Il Presidente della Regione, infatti, propose i tre ricorsi
senza che fosse intervenuta la previa deliberazione della Giunta, così
com'è richiesto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che,
in riferimento e in attuazione del disposto dell'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel
terzo comma, che il ricorso per conflitto di attribuzione è proposto
"per la Regione dal Presidente della Giunta regionale 'in seguito a
deliberazione della Giunta stessa'".
Tale omissione è stata giustificata dalla difesa della Regione con
la inderogabile necessità di assicurare la tutela dell'interesse della
Regione all'integrità della propria sfera di competenza amministrativa
proponendo i ricorsi entro il termine di decadenza previsto dall'art.
39, che scadeva pochi giorni dopo; e con la impossibilità di ottenere
la deliberazione della Giunta, perché dimissionaria. Ha poi
comprovato, con la esibizione del verbale, che la Giunta, d'altra
parte, fu convocata prima della scadenza del termine per produrre i
ricorsi, ma non poté legalmente riunirsi per mancanza del numero
legale. In ogni modo, l'operato del Presidente venne approvato e
ratificato dalla nuova Giunta.
Ritiene, tuttavia, la Corte che l'eccezione di inammissibilità dei
ricorsi, per il motivo sopra accennato, sia fondata.
3. - Come ha osservato all'udienza la difesa dello Stato, la
ricordata espressione del terzo comma dell'art. 39 della legge n. 87:
il ricorso della Regione per conflitto di attribuzione è proposto...
"in seguito a deliberazione della Giunta", non è dissimile da quella
adoperata negli artt. 31 e 32, a proposito della proposizione dei
ricorsi con i quali si faccia questione della legittimità
costituzionale di una legge di una Regione o dello Stato: "la questione
(della legittimità costituzionale di una legge di una Regione) è
sollevata, ' previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal
Presidente del Consiglio mediante ricorso ecc." (art. 31, comma
secondo); "la questione (della legittimità costituzionale di una legge
o di un atto avente forza di legge dello Stato), 'previa deliberazione
della Giunta regionale', è promossa dal Presidente della Giunta
mediante ricorso, ecc." (art. 32, secondo comma). Che la proposizione
del ricorso, in tali casi, debba essere preceduta da deliberazione,
rispettivamente, del Consiglio dei Ministri o della Giunta regionale,
è esigenza non soltanto formale, ma sostanziale. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente regionale sono gli organi
rappresentativi del Governo dello Stato e, rispettivamente, della
Regione, e attribuendosi ad essi la legittimazione attiva ad agire
dinanzi alla Corte costituzionale si adempie bensì ad una esigenza di
natura formale, ma, sostanzialmente, occorre che sia preceduta dalla
determinazione dei membri del Governo o dei componenti la Giunta
regionale, e ciò per l'importanza dell'atto e per gli effetti
costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre.
Infatti, la conseguente pronuncia della Corte costituzionale può avere
l'effetto di dichiarare l'inefficacia di una legge dello Stato o di una
Regione (art. 136 della Costituzione), e non minore importanza ha la
pronuncia della Corte in materia di conflitti di attribuzione, in
quanto la Corte costituzionale risolve il conflitto dichiarando il
potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione (art. 38
della legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 134 della Costituzione; v.
sentenze della Corte 18 gennaio 1957, n. 11; 19 gennaio 1957, n. 18;
26 giugno 1958, n. 44).
La inderogabilità di siffatta esigenza è confermata dal rilievo
che ben poteva il legislatore, ove lo avesse voluto, stabilire, in via
generale, nella legge n. 87 e, in via particolare, nello Statuto
speciale per la Regione siciliana, intorno al quale si discute nel
presente giudizio, una disposizione che avesse autorizzato quegli
organi rappresentativi a produrre, nei casi di urgenza o comunque di
contingenze eccezionali, ricorso, salvo convalida degli organi
collegiali. Il non averlo fatto è indizio di volontà contraria; e lo
si può argomentare anche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62,
riguardante la costituzione e il funzionamento delle Regioni a statuto
ordinario, nella quale il legislatore avrebbe ben potuto attribuire,
qualora l'avesse ritenuto necessario, un potere sostitutorio della
Giunta al Presidente delle Regioni, nei casi di urgenza, mentre
nell'art. 25, determinando le attribuzioni del Presidente, si è
limitato a dargli la facoltà di promuovere di propria iniziativa, e
salvo sempre a riferirne alla Giunta nella prima seduta, solo "i
provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie", cioè soltanto quei
provvedimenti e quelle azioni che si presentano come mezzi di tutela in
relazione a situazioni di fatto urgenti che, per la loro peculiarità,
postulano interventi immediati, non compatibili con la preventiva
consultazione della Giunta regionale.
Non vale, poi, richiamare la sentenza 13 aprile 1957, n. 57, con la
quale la Corte ritenne ammissibile il ricorso per la impugnazione di
una legge regionale del Trentino-Alto Adige proposta in via di urgenza
dalla Giunta provinciale anziché dal Consiglio, perché, come
espressamente si rileva dalla relativa motivazione, la decisione
rispecchia le particolari disposizioni dettate al riguardo dallo
Statuto di quella Regione, e precisamente l'art. 48, n. 7, che consente
tale potere sostitutorio. Si tratta, quindi, di una decisione basata
sopra una espressa disposizione, non applicabile al caso in esame.
Negli indicati casi speciali le disposizioni di legge sono quindi
tassative, il che implica l'esclusione del Presidente dalla
legittimazione ad agire, di sua iniziativa, negli altri casi.
Deve, dunque, ritenersi imprescindibile l'esigenza della previa
deliberazione della Giunta regionale, come prescrive l'art. 39 della
legge 11 marzo 1953, confermandosi in tal senso, quanto già ebbe a
decidere questa Corte con la sentenza 19 gennaio 1957, n. 15, con la
quale venne dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla
Regione sarda senza la previa deliberazione della Giunta regionale.
4. - Non si può in contrario opporre, per quanto riguarda i casi
di cui ora si discute, che la Giunta fu convocata, ma non poté
deliberare per mancanza del numero legale, e che, in ogni modo, la
nuova Giunta ratificò l'operato del Presidente.
L'avere convocato la Giunta, per quanto dimissionaria, per
deliberare, fra le altre cose poste all'ordine del giorno, la
proposizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione, significa
riconoscere, senza possibilità di equivoco, che venne ritenuta
necessaria, e giustamente, anche in tale situazione del Governo della
Regione, la necessità della deliberazione della Giunta; il che vale
negare il potere diretto e autonomo del Presidente a proporre i
ricorsi. Dal fatto, poi, che fu determinata dai componenti la Giunta la
mancanza del numero legale può anche inferirsi una volontà forse
contraria a produrre i ricorsi.
Non può poi valere, come si è sostenuto, la successiva ratifica
della nuova Giunta. A parte il rilievo che essa, come risulta dal
documento esibito, ha tutto il carattere di una sanatoria generale
dell'operato del Presidente, riferita a vari provvedimenti, resta pur
sempre la violazione della norma che impone, in via preventiva e in
modo inderogabile, la deliberazione della Giunta. Dando valore ad una
successiva ratifica potrebbe giungersi ad avallare il principio per
cui, ad libitum del Presidente, la deliberazione della Giunta può
seguire, invece che precedere, la proposizione del ricorso, in aperto
contrasto con la ricordata norma dell'art. 2 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953.
5. - Dovendosi, in base alle esposte considerazioni, dichiarare
inammissibili i ricorsi, rimane assorbito l'esame di ogni altra
questione e del merito dei ricorsi stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui ricorsi, indicati in epigrafe,
promossi dal Presidente della Regione siciliana contro il Presidente
del Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione fra la
Regione e lo Stato, sorto a seguito dei decreti del Ministro del tesoro
con i quali erano stati nominati i liquidatori della Cassa rurale "San
Giuseppe" di Mezzoiuso, della Cooperativa agricola di Roccamena e della
Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba:
dichiara inammissibili i ricorsi stessi, ai sensi del disposto del
terzo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per difetto
della preventiva deliberazione della Giunta regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte