Sentenza n. 33/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/1967 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio
1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 dal
Tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Dragoni
Giuseppe ed altro, iscritta al n. 228 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14
gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 16 novembre 1966 nel procedimento penale a
carico di Dragoni Giuseppe ed altro, il Tribunale di Acqui Terme ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in
relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge
delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il
28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi
fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto
a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto
la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in
relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo
(diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge
delegante.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede. Considerato in diritto :
La prima questione non è fondata.
Il Tribunale non ha detto perché il termine di tre mesi fissato
per l'emanazione della legge delegata si deve ritenere scaduto il
giorno 11, e non il giorno 12 febbraio 1965. Ma l'affermazione non è
esatta.
Come questa Corte ha deciso con la sentenza di pari data emessa
sulla stessa questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Casale
Monferrato, il termine di tre mesi ebbe inizio il 12 novembre 1964 e
compimento il 12 febbraio dell'anno successivo; e ciò perché il
termine fissato a mesi ha avuto compimento nel giorno di scadenza
corrispondente a quello iniziale di decorrenza secondo il calendario.
E pertanto il D.P.R. 12 febbraio 1965 risulta emanato nel termine
utile.
Per quanto concerne la seconda questione di costituzionalità dello
stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della
Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della
legge delegante, si osserva che tale questione è stata da questa Corte
risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1
febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti, con l'ordinanza in
esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e
manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANTALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte