Sentenza n. 33/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 409legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3,
del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11
agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1974
dal pretore di Savona nella causa di lavoro vertente tra Sardella
Iolanda e la Compagnia assicuratrice UNIPOL, iscritta al n. 451 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Compagnia assicuratrice UNIPOL;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Renato Scognamiglio, per la Compagnia assicuratrice,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 1 ottobre 1974, emessa nel corso del procedimento di
lavoro iniziato da Jolanda Sardella nei confronti della Compagnia
assicuratrice UNIPOL, il pretore di Savona ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del
codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11 agosto
1973, n. 533.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, sottoponendo al
rito speciale delle controversie individuali di lavoro i rapporti degli
agenti che si concretino in prestazioni prevalentemente personali,
darebbe luogo ad un'ingiusta sperequazione tra essi e le società che
hanno ad oggetto il disbrigo degli affari di agenzia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la società
UNIPOL ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della società, richiamando sostanzialmente gli argomenti
dell'ordinanza, chiede che la norma sia dichiarata costituzionalmente
illegittima.
L'Avvocatura generale, invece, conclude per l'infondatezza della
questione.
Al riguardo deduce che la disposizione denunziata, seguendo la
medesima ratio che ha indotto il legislatore a privilegiare
l'attuazione giurisdizionale del diritto del lavoratore subordinato, ha
assoggettato al nuovo rito rapporti di lavoro autonomo che, per il loro
carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale,
realizzino una non occasionale dipendenza del prestatore di lavoro
dall'impresa del preponente, analoga alla dipendenza economica del
prestatore subordinato. Tale comune caratteristica sarebbe confermata
dal rilievo che l'attività professionale degli agenti e rappresentanti
di commercio, prima di essere disciplinata dalla legge 12 marzo 1968,
n. 316, ha formato oggetto di accordi economici collettivi, alcuni dei
quali sono stati resi obbligatori erga omnes, in attuazione della legge
14 luglio 1959, n. 741, al pari di altri contratti collettivi di
lavoratori subordinati.
Deriverebbe da tutto ciò che l'assunta sperequazione tra agenti
puri e semplici e società costituite per il disbrigo degli affari di
agenzia si profilerebbe quale applicazione, anziché deroga, del
principio di eguaglianza.
La difesa della società UNIPOL ha depositato memoria nella quale,
insistendo nelle sue conclusioni, esprime l'avviso che la tutela
privilegiata del lavoratore subordinato sarebbe stata ingiustamente
estesa al rapporto di lavoro autonomo degli agenti che sarebbero,
invece, in ogni caso, imprenditori.
L'illegittimità sussisterebbe anche perché non potrebbero
avvalersi del nuovo rito né gli altri imprenditori non "agenti", né i
lavoratori autonomi non compresi nella norma denunziata.
Non sarebbe, poi, possibile fare distinzione nell'ambito interno
della categoria degli agenti per sottoporre alla speciale procedura del
lavoro solo quelli che esplichino una prestazione prevalentemente
personale, per essere tale requisito comune ad ogni attività di
agenzia.
Per quanto specificamente concerne gli agenti di assicurazione, la
stessa difesa fa, infine, presente che, di regola, la loro attività è
organizzata in imprese di medie o grandi dimensioni. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Savona esprime l'avviso che l'art. 409, n. 3,
del codice di procedura civile, nel testo sostituito dalla legge 11
agosto 1973, n. 533, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione:
ciò in quanto "può creare e crea sperequazioni tra agenti puri e
semplici e società costituite per il disbrigo di affari d'agenzia".
Dalla laconica esposizione dell'ordinanza sembra desumersi che
l'eventuale accoglimento della censura porterebbe all'esclusione del
rito speciale nei confronti degli uni e delle altre.
2. - Modificando la generica impostazione del giudice a quo, la
difesa della società UNIPOL prospetta che la discriminazione vi
sarebbe perché dal rito speciale sono esclusi imprenditori diversi
dagli agenti (o rappresentanti), come pure altri lavoratori autonomi.
Aggiunge che un'ulteriore disparità vi sarebbe per la distinzione
che si opera nell'ambito della stessa categoria degli agenti, per i
quali non può essere elemento differenziatore la prestazione
prevalentemente personale, perché tale carattere, richiesto dalla
norma denunziata, mancherebbe proprio negli agenti di assicurazione (di
cui trattasi nel giudizio di merito), che sarebbero degli imprenditori
di medie e grandi dimensioni e mai potrebbero configurarsi come
imprenditori che operano personalmente.
3. - Nei limiti della prospettazione dell'ordinanza, va rilevato
che la norma denunziata estende il medesimo trattamento processuale,
previsto per i lavoratori subordinati, ad ampie categorie di lavoratori
autonomi che abbiano una dipendenza non occasionale ed esplichino
prestazioni coordinate e prevalentemente personali, e, pertanto, affida
al magistrato la valutazione dei requisiti richiesti.
Di tal che sarà il giudice investito della controversia, nel suo
apprezzamento, ad accertare se la specifica natura delle prestazioni
dell'agente di assicurazione, nelle singole fattispecie, le collochi o
meno nella sfera di applicabilità della norma in esame, cioè se esse
siano meramente ausiliarie dell'attività imprenditoriale altrui oppure
se integrino quell'autonomia di impresa che è estranea all'ambito di
applicazione della norma stessa.
La questione è infondata.
E, invero, in questa sede è sufficiente osservare che il sistema
accolto ha come ratio la tutela non solo del lavoro subordinato (e
agricolo anche non subordinato), ma altresì del lavoro autonomo che
graviti attorno all'impresa, in quanto - ripetesi - si estrinseca in
una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale: è una scelta, sul piano processuale, parallela a quella
che, sul piano sostanziale, è stata operata dalla legge 14 luglio
1959, n. 741, la quale, all'art. 2, ha previsto che i decreti delegati
per l'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi economici
concernano, oltreché rapporti di lavoro, di associazione agraria, di
affitto a coltivatore diretto, quelli di collaborazione che si
concretino in prestazioni d'opera nel senso su indicato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile nel testo
risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina
delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte