Sentenza n. 33/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 660/1973
- art. 6d.l. 660/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 5
novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1973, n. 823 (Norme per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 9
novembre 1977 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, sul
ricorso proposto dall'Ufficio del Registro atti pubblici di Milano
contro la s.a.s. Fasana 1, iscritta al n. 560 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del
31 gennaio 1979.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa in data 9 novembre 1977 la Commissione
tributaria di 2 grado di Milano sollevava questione di
costituzionalità dell'art. 6 del decreto - legge n. 660 del 5
novembre 1973, recante "Norme per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria", convertito, con modificazioni, nella
legge 19 dicembre 1973, n. 823, per contrasto con gli artt. 3 e 53
della Costituzione, ritenendo appunto incompatibili con i principi di
eguaglianza e di capacità contributiva escludere dal condono coloro
nei cui confronti l'amministrazione ha proceduto ad esecuzione
coattiva secondo una valutazione assolutamente discrezionale ed
insindacabile.
Nel caso di specie era aperta controversia al momento dell'entrata
in vigore del decreto - legge contenente norme per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria. L'Ufficio del
Registro di Milano aveva tuttavia eseguito coattivamente il suo
credito ed aveva riscosso l'intera somma in pendenza del giudizio di
merito. Il contribuente (s.a.s. Fasana 1) dunque, nel chiedere
l'applicazione nei suoi confronti dei benefici previsti dal menzionato
decreto - legge, domandava anche la restituzione di quanto versato in
eccedenza; l'Amministrazione finanziaria negava l'applicabilità del
condono alla fattispecie dato che la normativa di cui si tratta
intenderebbe agevolare la soluzione di questioni pendenti e non già
consentire la riapertura di rapporti ormai esauriti. Il giudice a quo,
pur dandosi carico delle difficoltà interpretative che la norma
discussa suscita, riteneva in definitiva esatta l'interpretazione
dell'Amministrazione finanziaria. Dubitava peraltro che la norma, così
interpretata, contrastasse con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, ritenendo non compatibile con il principio di
eguaglianza un diverso trattamento condizionato all'eventuale esercizio
di poteri di esecuzione coattiva da parte dell'Amministrazione
finanziaria ed in contrasto con lo stesso scopo della legge, che
sarebbe di risolvere rapidamente le controversie pendenti e dunque
anche quelle che sorgono dalla pretesa di ripetere somme già versate;
dubitava inoltre che la norma contrastasse con l'art. 53 della
Costituzione, finendo con il collegare diversi carichi tributari a
presupposti identici.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 31 gennaio 1979.
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso
l'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione.
L'avvenuto pagamento dell'imposta concreterebbe una diversità
oggettiva idonea a giustificare una diversa disciplina, avuto riguardo
appunto allo scopo della norma in esame che è anche di assicurare
un rapido introito allo Stato. Non risulterebbe invocabile l'art. 53
della Costituzione, atteso che non viene in esame il rapporto di
imposta ma un diverso rapporto che ha natura e finalità a carattere
processuale e strumentale.
I diritti di chi non può beneficiare del condono sarebbero
comunque salvi, rimanendo libera la possibilità di esperire tutti i
rimedi giurisdizionali previsti dalla legge, fino alla completa
attuazione delle norme sostanziali.
All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le
argomentazioni svolte. Considerato in diritto :
1. - Malgrado la formulazione piuttosto riduttiva, adottata nel
dispositivo dell'ordinanza dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Milano (l'art. 6 viene denunziato "in quanto non prevede il diritto a
rimborso di tributi pagati in pendenza di opposizione, successivamente
estinta per condono fiscale"), la questione di legittimità
costituzionale riguarda più propriamente la conformità o meno agli
artt. 3 e 53 della Costituzione della esclusione dalla applicabilità
del decreto - legge n. 660 del 1973 dei contribuenti, i quali abbiano
provveduto al pagamento del tributo richiesto in pendenza della
controversia "sotto l'impulso di atti coattivi"; in altre parole,
sotto la minaccia di riscossione coattiva mediante esecuzione sui beni
del contribuente stesso.
Come ha esattamente visto l'Avvocatura dello Stato (e come risulta
dagli atti di causa), la formulazione del dispositivo (e di alcune
parti motive) dell'ordinanza anticipa dunque lo svolgimento di un
profilo di carattere conseguenziale (diritto a rimborso) rispetto al
tema di carattere preliminare (possibilità o meno per il contribuente
di chiedere l'applicazione dell'art. 6). È ovvio che, solo se si
accertasse la illegittimità costituzionale della inapplicabilità
della norma a questa categoria di contribuenti, verrebbero in
discussione sia le conseguenze a proposito della ripetibilità delle
quote eccedenti l'imposta già pagate, sia la possibilità di
utilizzare, nella parte motiva della pronuncia, altre disposizioni del
decreto - legge n. 660 del 1973.
2. - Per giurisprudenza di Cassazione e di giudici di merito
(anche se con dissensi tra questi ultimi) deve senz'altro ammettersi
che come "diritto vivente" sul tema proposto al giudizio di questa
Corte si è affermata la inapplicabilità dell'art. 6 ai contribuenti
che abbiano già pagato l'imposta sia pure "sotto l'impulso di atti
coattivi". Non è tuttavia privo di significato che la formulazione
dell'art. 6 (nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge
di conversione) conforti pienamente l'interpretazione prevalsa: nel
comma primo si prevede che le controversie pendenti "sono definite ...
mediante il pagamento del 50% dell'imposta richiesta"; nel comma
terzo la disapplicazione delle sanzioni pecuniarie è subordinata al
"versamento" dei tributi dovuti; e, infine, nel comma quarto, la prova
dell'"avvenuto versamento", da allegare alla domanda, allude
chiaramente ad un versamento ad hoc, effettuato dopo l'entrata in
vigore del decreto-legge. È evidente che tutte le proposizioni
normative ora richiamate prospettano in modo univoco pagamenti e
versamenti che si situano in un periodo successivo rispetto alla data
di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge. Ciò spiega
anche come sarebbe stato del tutto superfluo, se non contraddittorio,
ogni divieto di ripetizione di imposte già pagate.
Infine, nelle pronuncie di questa Corte (n. 2 e 3 del "considerato
in diritto" rispettivamente delle sentt. nn. 96 e 119 del 1980) viene
in evidenza la duplice condizione cui è subordinata l'applicabilità
del provvedimento: la mancata definizione di una controversia da una
parte, e dall'altra la certezza di acquisire all'erario un introito
anche ridotto, che si qualifica in ogni caso come "ulteriore", se
riguardato dal punto di vista delle entrate acquisite al momento della
emanazione del decreto - legge. Ciò corrisponde, tra l'altro, al
carattere innovativo del provvedimento, per il quale, a differenza dei
precedenti, si ricollegano sicuri benefici conseguenziali (condono di
sanzioni pecuniarie) ad una definizione della controversia che,
includendo pagamenti o versamenti di somme rigidamente prefissate in
base a criteri ex lege, può non sempre riuscire vantaggiosa per il
contribuente. Di qui il carattere non assolutamente "universale" della
applicazione del decreto, che intende sì eliminare il maggior numero
possibile di controversie, ma non in modo indiscriminato; e non si
può dubitare che tra le "qualificazioni" della pendenza vi sia anche
quella della produttività necessaria di un introito ulteriore.
3. - La questione sottoposta in via primaria al giudizio di questa
Corte consiste pertanto nel quesito circa la legittimità
costituzionale della esclusione dalla sfera di applicabilità
dell'art. 6 dei contribuenti che hanno già pagato le imposte
suppletive quando gli uffici tributari si siano avvalsi della facoltà
di procedere a riscossione coattiva, nonostante la pendenza di
opposizione.
La questione non è fondata. Non si può negare, in primo luogo,
che diversa sia la situazione di chi ha già pagato e di chi può
definire la controversia pagando. Né la diversità di trattamento tra
queste due categorie di contribuenti è irragionevole, nel senso che
la differenza presupposta come criterio di distinzione corrisponde
alle finalità assunte dal legislatore e caratterizzanti il
provvedimento. A loro volta, tali finalità, ponendosi come
strumentali rispetto ad una migliore attuazione dell'art. 53 della
Costituzione (avvio della riforma tributaria), sono congruenti con
tale obiettivo costituzionalmente rilevante; inoltre il legislatore ha
adottato con coerenza congegni operativi di carattere automatico e, in
certa misura, astratto: sicché è esclusa, per la fattispecie
normativa che qui interessa, ogni possibilità di valutare, ai fini
dell'applicazione del decreto - legge n. 660 del 1973, se gli uffici
tributari si siano avvalsi in modo pienamente legittimo dei poteri ad
essi spettanti in tema di riscossione coattiva. Di fronte a pagamenti
effettuati anteriormente in condizioni di regolarità formale, il
legislatore ha preferito rinunciare anche ai vantaggi che potevano
derivare da una soluzione definitiva della controversia in sede di
applicazione dell'art. 6 e dalla conseguenziale definitività
dell'introito in quella sede conseguito. Né si può trascurare che le
disparità di trattamento suscettibili di prodursi tra contribuenti in
situazioni in apparenza analoghe non differiscono sostanzialmente da
quelle che, per effetto dell'automatismo caratterizzante il
provvedimento, questa Corte ha riconosciuto non contrastanti con i
precetti dell'art. 3 della Costituzione (sentt. nn. 96 e 119 del 1980).
Quanto all'art. 53 della Costituzione, esso non è evocato a
proposito in ordine alla sussistenza della capacità contributiva ed
al suo accertamento, mentre, per ciò che concerne la rarità nel
trattamento tributario, valgono le considerazioni svolte in tema di
art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE, Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1981:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte