Sentenza n. 33/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60d.P.R. 130/1969
- art. 135d.P.R. 130/1969
- art. 6legge 336/1964
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 6legge 132/1968
- art. 66legge 132/1968
- art. 42legge 130/1968
citata
- art. 42d.P.R. 130/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 60,
lett. a), e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ("Stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri") e dell'art. 6 della legge 10 maggio
1964, n. 336 ("Norme sullo stato giuridico del personale sanitario
degli ospedali"), promossi con due ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo in data 4 ottobre 1977 e 21
febbraio 1978 e con tre ordinanze del Consiglio di Stato - Sez. V
giurisdizionale - in data 27 novembre 1975 e 6 aprile 1979 (due
ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 276, 305 e 383 del registro
ordinanze 1978 ed ai nn. 560 e 939 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 250, 257 e 300
del 1978, n. 265 del 1979 e n. 50 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Arcuri Francesco e di Gariglio
Marcella e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi gli avvocati Filippo Lubrano e Giacinto Miraglia, per Arcuri
Francesco, l'avvocato Salvatore Neglia, per Gariglio Marcella e
l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze, emesse rispettivamente in data 4 ottobre
1977 (reg. ord. n. 276 del 1978) e 21 febbraio 1978 (reg. ord. n. 305
del 1978), il TAR per l'Abruzzo sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R.
27 marzo 1969, n. 130, in relazione all'art. 42, ultimo comma, della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, e all'art. 6 della legge 10 maggio
1964, n. 336, per preteso contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
Il detto tribunale amministrativo era stato investito di quattro
ricorsi di altrettanti primari ospedalieri i quali erano stati
collocati a riposo in quanto avevano compiuto i sessantacinque anni; i
medici ricorrenti avevano per contro sostenuto di aver diritto ad
essere mantenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno
di età, in forza dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336;
questa norma aveva disposto che determinate categorie di sanitari
avessero diritto ad essere mantenute in servizio fino al compimento del
settantesimo anno.
Premesso che, ad avviso del collegio a quo, il d.P.R. 27 marzo
1969, n. 130, emanato in forza della delega contenuta nella legge 12
febbraio 1968, n. 132, aveva per un verso stabilito un limite massimo
generale di sessantacinque anni per il collocamento a riposo del
personale medico, e, per contro, abrogato ogni disposizione contraria
in materia, e che pertanto non poteva dubitarsi della infondatezza, de
iure condito, dei ricorsi in parola, si rilevava che la legge delega
del 1968 aveva dettato direttive al legislatore delegato che, nella
specie, sarebbero state disattese. Infatti, la citata legge del 1968
avrebbe da un lato (art. 66) "ribadito inequivocabilmente la vigenza
del ricordato art. 6 della legge n. 336 del 1964, estendendo il
beneficio previsto anche al personale successivamente trasferito ad
altro ospedale; e, dall'altro, sancito (art. 42) il riconoscimento
delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale in
servizio.
Tale ultima norma assume particolare rilievo nell'argomentare del
tribunale amministrativo a quo; si rileva infatti che il diritto alla
permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, attiene
"indubbiamente" allo status sanitario ospedaliero, diritto già
acquisito per coloro che già si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 6 più volte citato. Deriverebbe da ciò che le norme di cui
agli artt. 60 e 135 del d.P.R. n. 130 del 1969, con l'introdurre in via
generale ed indifferenziata il collocamento a riposo al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, e con l'abrogare ogni disposizione
contraria, avrebbero oltrepassato i limiti della delega contenuta
nell'art. 42 della legge n. 132 del 1968, per ciò che attiene alla
posizione di quei sanitari che avevano acquisito il diritto ad essere
trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno in
forza dell'art. 6 della legge n. 336 del 1964. Ne risulterebbe quindi
violato l'art. 76 della Costituzione.
Le ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate; spiegava
intervento il Presidente del Consiglio per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, relativamente ad entrambi i giudizi, mentre le
parti private non si costituivano.
Negli atti di intervento si osservava che se la legge delegante
aveva prescritto al legislatore di riconoscere le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dal personale già in servizio, in questo
concetto non possono certo essere ricomprese le posizioni di quel
personale cui era stato riconosciuto il diritto di restare in servizio
sino al compimento del settantesimo anno. Vige infatti (ed è al
riguardo preminente) per il legislatore ordinario l'obbligo di
organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento
e l'efficienza. Pertanto, se "una norma di privilegio preesistente"
aveva disposto che il collocamento a riposo dovesse avvenire al
compimento del settantesimo anno, ciò era stato stabilito in modo
difforme da ciò "che occorreva ed occorre" per il puntuale svolgimento
- nell'ospedale - dei servizi sanitari di istituto.
Si ricordava che alcune decisioni del Consiglio di Stato avevano
escluso che in tema di collocamento a riposo per limiti di età
potessero esistere posizioni acquisite. Si sottolineava altresì che la
norma di cui all'art. 66 della legge n. 132 del 1968, che aveva esteso
la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni anche al caso di
trasferimento da un ospedale all'altro, purché in presenza di un
rapporto di categoria tra l'uno e l'altro luogo di cura, non può
essere considerata come norma delegante, altri essendo il suo scopo e
la sua collocazione nella legge delega.
2. - Con ordinanza emessa in data 27 aprile 1975 (reg. ord. n. 383
del 1978), la V sezione del Consiglio di Stato ha sollevato un'analoga
questione di costituzionalità attinente alle stesse norme di cui si è
detto e con riferimento pure all'art. 76 della Costituzione, seppure
avuto riguardo alla legge 20 febbraio 1956, n. 68, su cui il
ricorrente, primario incaricato, aveva basato il suo diritto ad
ottenere il mantenimento in servizio fino al 70 anno di età.
Sostanzialmente nell'ordinanza di remissione si ritiene che il diritto
di essere trattenuti in servizio, spettante a quei sanitari in possesso
dei requisiti di cui alla legge n. 68 del 1956, attiene allo status di
sanitario ospedaliero già conseguito e pertanto nella previsione del
più volte citato art. 42 della legge n. 132/1968; donde la censura di
incostituzionalità degli articoli 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27
marzo 1969, n. 130, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
Dall'ordinanza risulta che il ricorrente dr. Aloj era primario
incaricato, non di ruolo; sul punto, la stessa ordinanza si limita ad
osservare che "E neppure è controverso, per non averlo mai l'Ente
ospedaliero contestato, né nel provvedimento amministrativo, né in
questa sede, che il ricorrente sia in possesso di quei requisiti che
rendono la disposizione applicabile nei suoi confronti".
Della questione si occupava l'Avvocatura dello Stato, ma in un atto
di intervento presentato fuori termine.
3. - Con ordinanza in data 6 aprile 1979 (reg. ord. n. 939 del
1979), la stessa V sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato
sollevava una questione di legittimità costituzionale sostanzialmente
non diversa da quelle già ricordate, seppure riferentesi ai casi delle
signore Ester Benecchi e Marcella Gariglio, rispettivamente direttrice
e vice direttrice della Scuola Convitto per infermieri professionali
"Regina Elena", le quali lamentavano di non essere state inquadrate nei
ruoli degli Ospedali Riuniti, a seguito dell'"assorbimento" della
Scuola Convitto, in base al fatto che avevano entrambe superato il 60
anno di età; e ciò in contrasto con il disposto dell'art. 60, lett.
a) del più volte citato d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130. Le ricorrenti
avevano opposto che l'art. 137, lett. b) del decreto 23 agosto 1946
dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica che aveva
approvato il Regolamento della Scuola dava loro diritto di rimanere in
servizio sino a 65 anni. Il TAR del Lazio aveva respinto le domande
delle ricorrenti, che avevano perciò adito il Consiglio di Stato, il
quale nel ribadire, a sostegno della non manifesta infondatezza della
prospettata questione, le argomentazioni già esposte a proposito delle
ordinanze in precedenza riassunte, escludeva che la rilevanza della
questione stessa potesse essere revocata in dubbio in ragione del fatto
che la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche di cui
all'art. 42 concerneva soltanto il personale già in servizio presso
enti ospedalieri o tali riconosciuti "di diritto" e non già quello
appartenente ad enti diversi.
Né potrebbe aver rilievo il fatto che le norme da cui deriva la
posizione acquisita abbiano natura non legislativa; e ciò in quanto il
più volte citato art. 42 della legge delega non limita la salvaguardia
a quelle posizioni che trovino il loro fondamento solo in una legge,
come sarebbe confermato dall'art. 49 della stessa legge n. 132 che
prevede il rispetto di posizioni conseguite dal personale presso gli
enti di provenienza in forza dei rispettivi statuti e regolamenti,
fonti dunque non legislative.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata. Si
costituivano la Gariglio e la Benecchi, chiedendo che la proposta
questione fosse accolta e svolgendo argomentazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle contenute nell'ordinanza di remissione.
Interveniva altresì il Presidente del Consiglio, per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato. Nel chiedere che la proposta
questione fosse dichiarata infondata, si ribadivano le tesi già
esposte più sopra; con riferimento specifico al caso in esame, si
aggiungeva che salvaguardare una posizione giuridica acquisita può
soltanto significare di evitare che, nel passaggio da un ordinamento
all'altro, si verifichi una limitazione della sfera giuridica del
soggetto, perché si possa parlare di salvaguardia però, occorre che
tale posizione sia in concreto raggiunta.
4. - Con altra ordinanza in data 6 aprile 1979 (reg. ord. n. 560
del 1979), la stessa V sezione del Consiglio di Stato, ritenendola
preliminare e, nel caso di fondatezza, assorbente, sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 10
maggio 1964, n. 336, nella parte in cui tale norma limita ai primari di
ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della detta legge
il diritto ad essere mantenuti in servizio fino al compimento del 70
anno di età, non estendendo il beneficio ai primari incaricati, per
preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che la
diversità di trattamento sarebbe ingiustificata e irrazionale.
Il collegio a quo argomenta nel senso che l'intero svolgersi della
legislazione al riguardo sarebbe idoneo a dimostrare che il fine
propostosi dal legislatore era chiaramente quello di ovviare a
situazioni particolari afferenti alle conseguenze del periodo bellico
ovvero alla necessità di tener conto di specifiche esigenze, in attesa
di nuove norme legislative in materia di limiti di età, tanto che,
nell'ambito delle disposizioni normative susseguitesi al riguardo (R.D.
30 settembre 1938, n. 1631, art. 18; legge 20 febbraio 1956, n. 68,
articolo unico; legge 23 ottobre 1962 n. 1552) non era contenuta alcuna
distinzione tra le categorie di sanitari aventi diritto al beneficio;
solo nella legge n. 336 del 1964 si rinviene la detta discriminazione
soggettiva che "non trova alcuna plausibile giustificazione obiettiva".
Si costituiva il prof. Arcuri, il quale aderiva alle ragioni
esposte nell'ordinanza di rinvio e sottolineava che la ratio della
norma di cui all'art. 6 della legge n. 336 del 1964 era palesemente
quella di prolungare l'attività professionale per i sanitari che, "a
causa degli eventi bellici e delle note deficienze amministrative del
periodo post-bellico che impedirono il normale espletamento dei
concorsi ospedalieri", avevano trovato obiettivi ostacoli al normale
svolgimento della carriera. Questo scopo del legislatore sarebbe
ravvisabile anche nelle altre disposizioni normative precedentemente
emanate, concernenti tutte le categorie dei sanitari, senza
distinzione, e che avevano prolungato i limiti di età.
Nell'atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedeva che la
proposta questione fosse dichiarata infondata, osservando che le
situazioni poste a confronto nella ordinanza di rimessione non sono
identiche; da un lato infatti vi sarebbero i primari di ruolo, tali
divenuti a seguito del superamento di un "duro concorso", dall'altra i
primari non di ruolo che tale prova non hanno affrontato o superato;
che inoltre sarebbe stata apertamente contraria al pubblico interesse
una disposizione che avesse "stabilizzato" sino al compimento del 70
anno di età anche i primari incaricati, bloccando così la potestà
degli enti ospedalieri di indire concorsi onde sostituire ai primari
incaricati i primari di ruolo; mentre poi con la legge 28 aprile 1967,
n. 252, era stato accordato agli incaricati di partecipare ad un
concorso interno riservato.
L'Avvocatura sottolineava poi la violazione dell'interesse
pubblico, che sarebbe derivata dal mantenimento in servizio anche degli
incaricati, bloccando i concorsi per cinque anni, per difetto di posti
disponibili. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze riassunte in narrativa sollevano questioni
di legittimità costituzionale eguali o connesse: le quali, pertanto,
possono essere riassunte e decise con unica sentenza.
2. - La legge 10 maggio 1964, n. 336 ("Norme sullo stato giuridico
del personale sanitario degli ospedali") nelle norme transitorie
stabiliva (art. 6) che "... i primari, che all'entrata in vigore della
presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio
fino al compimento del 70 anno di età". Il d.P.R. 27 marzo 1969, n.
130 ("Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri") all'art.
60 stabilisce il collocamento a riposo obbligatorio d'ufficio "al
compimento del 65 anno di età per il personale sanitario, tecnico
laureato, amministrativo e di assistenza religiosa; al compimento del
60 anno di età per il restante personale"; e stabilisce all'art. 135
che "è abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute
nel presente decreto".
Il citato d.P.R. n. 130 è stato emanato in virtù della legge
delega 12 febbraio 1968, n. 132 ("Enti ospedalieri ed assistenza
ospedaliera") che nell'art. 42 ("Principi direttivi per lo stato
giuridico del personale") stabilisce: "In ogni caso dovranno essere
riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal
personale già in servizio".
Il TAR per l'Abruzzo con le due ordinanze in esame nn. 276 e 305
del reg. ord. del 1978 dubita della legittimità costituzionale delle
citate disposizioni del d.P.R. n. 130 del 1969 in ragione del contrasto
in cui esse si porrebbero con i principi direttivi stabiliti nell'art.
42 della legge delega n. 132 del 1968, per non aver riconosciuto "le
posizioni giuridiche ed economiche del personale già in servizio",
posizioni (diritto a restare in servizio fino al compimento del 70 anno
di età) che sarebbero state acquisite in virtù della citata norma
transitoria (art. 6) della legge n. 336 del 1964.
Eguale è la questione sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. V,
con l'ordinanza n. 383 del reg. ord. del 1978, con la sola differenza
che questa si riferisce, quale fondamento del diritto del sanitario a
restare in servizio fino al 70 anno di età, all'articolo unico della
legge 20 febbraio 1956, n. 68 ("Collocamento a riposo dei sanitari
ospedalieri di ruolo") il quale dispone che i sanitari ospedalieri di
ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del R.D. 30 settembre
1938, n. 1631 sono collocati a riposo quando hanno compiuto 65 anni di
età e 40 di servizio, "salvo in ogni caso il collocamento a riposo al
compimento del 70 anno di età".
Sostanzialmente eguale è anche la questione sollevata con
l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 939 del reg. ord. del
1979. Nel caso in esame si trattava dell'asserito diritto di una
direttrice e di una vice direttrice infermiere a restare in servizio
dopo il superamento dei 60 anni di età.
Questo diritto avrebbe avuto la sua fonte nel Regolamento della
Scuola Convitto Professionale "Regina Elena" per infermiere presso il
Policlinico di Roma approvato con decreto 23 agosto 1946 dall'Alto
Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica, il quale all'art. 137
fissava a 65 anni i limiti di età per la cessazione dal servizio per
la direttrice, per la vicedirettrice e infermiere caposala. Il
Consiglio di Stato, ritenendo motivatamente che l'art. 42 della legge
delega n. 132 del 1968 si riferiva anche alla direttrice e vice
direttrice della Scuola Convitto "Regina Elena", aventi mansioni
proprie del personale ospedaliero, benché la loro posizione giuridica
derivasse da un regolamento e non da una legge, ha dubitato anche in
questo caso che l'art. 60 del d.P.R. n. 130 del 1969 potesse stabilire
il collocamento a riposo obbligatorio a 60 anni, senza porsi in
contrasto con il citato art. 42 della legge delega n. 132 del 1968, che
imponeva il riconoscimento delle "posizioni giuridiche ed economiche"
acquisite dal personale già in servizio.
Le quattro ordinanze ora esaminate chiamano dunque la Corte a
decidere l'unica questione se l'art. 60 del d.P.R. n. 130 del 1969,
disponendo il collocamento a riposo rispettivamente a 65 anni per il
personale sanitario (nonché tecnico laureato, amministrativo e di
assistenza religiosa) e a 60 anni per il restante personale, e l'art.
135 dello stesso decreto dichiarando "abrogata ogni disposizione
incompatibile con le norme contenute nel presente decreto", siano in
contrasto con il principio direttivo indicato nell'art. 42 della legge
delega n. 132 del 1968 ("in ogni caso dovranno essere riconosciute le
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in
servizio"), con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.
3. - La questione non è fondata.
Il legislatore delegato non poteva attribuire al criterio direttivo
cui era tenuto ad attenersi portata più ampia di quella determinata
dalla sua espressione letterale, come era comunemente intesa nel tempo
in cui la delega fu data ed esercitata. Ora in quel tempo era
concordemente escluso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che
l'età del collocamento a riposo costituisse un elemento immutabile
dello status del dipendente, costituisse, in altre parole, non una
semplice aspettativa, ma un diritto quesito di fronte al quale doveva
cedere la potestà della pubblica amministrazione di operare le scelte
organizzative ritenute necessarie in vista del suo buon andamento (art.
97 Cost.). Pertanto ben poteva il legislatore delegato determinare con
disposizione generale e senza eccezioni l'età per il collocamento a
riposo in 65 anni per il personale sanitario, tecnico laureato,
amministrativo e di assistenza religiosa e in 60 anni per il restante
personale.
Del resto, anche in tempo successivo, con la sola eccezione (oltre
che delle ordinanze che hanno sollevato le questioni in esame) di
qualche isolata recente decisione, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato, e, senza eccezioni, quella della Corte dei conti continuano ad
escludere che fra le posizioni giuridiche ed economiche acquisite sia
compresa la disciplina del collocamento a riposo, la quale attiene al
potere di organizzazione della pubblica amministrazione.
Ma anche a prescindere dalla attuale netta prevalenza di questa
opinione, decisiva, al fine di determinare l'esatta portata del
criterio direttivo cui il legislatore delegato doveva attenersi, è la
considerazione che, di fronte a tale opinione, allora pacifica, se il
legislatore delegante avesse voluto far salve in via di eccezione le
disposizioni di favore contenute nella normativa precedente alla legge
del 1968, avrebbe fatto espresso e distinto riferimento, in aggiunta
alle "posizioni giuridiche ed economiche", al collocamento a riposo.
Ciò che non è avvenuto, né è dato rinvenire nei lavori preparatori
della legge traccia alcuna della intenzione del legislatore di salvare
anche le aspettative dei dipendenti in ordine all'età del collocamento
a riposo. Aspettative che - come in materia analoga e con riferimento
allo stesso d.P.R. n. 130 del 1969 ebbe già a ritenere la Corte
(sentenza n. 131 del 1974) - non rientrano fra le "posizioni giuridiche
ed economiche" del personale già in servizio, tanto che il legislatore
quando in altra circostanza volle assicurarne la soddisfazione sentì
il bisogno di menzionarle espressamente e distintamente dal trattamento
economico e dalle posizioni giuridiche già conseguite.
Per sottrarsi alla detta conclusione circa la rispondenza della
legge delegata ai criteri della legge delega una delle ordinanze di
rimessione, cioè quella del TAR per l'Abruzzo emessa il 4 ottobre 1977
(n. 276 del reg. ord. del 1978) richiama anche l'art. 66 della legge n.
132 del 1968, il quale dispone l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 anche nel caso di
successivo trasferimento del personale da un ospedale all'altro.
Senonché, come lo stesso TAR per l'Abruzzo rileva nell'altra
ordinanza emessa il 21 febbraio 1978 (n. 305 del reg. ord. 1979), con
la quale pure solleva la stessa questione di legittimità
costituzionale, "è vero che l'art. 66 considera ancora in vigore
l'art. 6 più volte citato, tuttavia esso non contiene direttive (a
meno di volerle desumere implicitamente, il che sembra da escludere,
dal fatto stesso della "estensione") al legislatore delegato in merito
alla considerazione del beneficio di cui si tratta". Ed è inoltre
significativo che nelle ordinanze del Consiglio di Stato nelle quali
pure si imputa al legislatore delegato di aver disatteso i criteri
direttivi fissati nell'art. 42 della legge delega, non vi è traccia di
riferimento all'art. 66 della legge del 1968. Segno evidente che anche
il Consiglio di Stato ha ritenuto l'art. 66 estraneo alla delega,
quindi non influente sulle determinazioni del legislatore delegato.
Si può pertanto concludere che la denunziata violazione dell'art.
76 della Costituzione non sussiste, corrispondendo la legge delegata ai
criteri direttivi fissati nella legge delega.
4. - Rimane da esaminare l'ordinanza 6 aprile 1979 (n. 560 del reg.
ord. del 1979) del Consiglio di Stato, Sez. V.
Essa è stata emessa in grado di appello in una causa promossa dal
prof. Francesco Arcuri per sentir dichiarare il suo diritto a restare
in servizio fino a 70 anni presso l'Ospedale civile di Genova in virtù
del più volte citato art. 6 della legge n. 336 del 1964, e ciò
nonostante che egli non occupasse "un posto di ruolo", come prescrive
la detta norma, ma un posto di primario incaricato.
Il Consiglio di Stato, giudicando, come si è detto, in grado di
appello contro una decisione del TAR per la Liguria, ebbe sì a
ricordare che con sua ordinanza 1 aprile 1976 aveva sollevato la
questione di costituzionalità dell'art. 60, lett. a) del d.P.R. 27
marzo 1969, n. 130, "tuttavia per un profilo completamente diverso che
non ricorre nel caso in esame", ma ritenne di dover "esaminare per
prima la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
ricorrente" (cioè la pretesa ingiustificata disparità di trattamento
- nell'art. 6 della legge n. 336 del 1964 - fra primari di ruolo e
primari incaricati) perché "ove tale motivo dovesse ritenersi fondato
esso avrebbe carattere assorbente".
Senonché è evidente che in tanto la detta questione potrebbe aver
rilevanza in quanto si dichiarasse la persistente vigenza della detta
disposizione dell'art. 6 dopo il d.P.R. 27 marzo n. 130 del 1969 che
nell'art. 60 fissa a 65 anni il collocamento a riposo per tutti i
sanitari (di ruolo o incaricati) e nell'art. 135 abroga ogni
disposizione incompatibile con le norme contenute nel decreto stesso;
cioè in quanto si ritenesse l'illegittimità costituzionale dei detti
artt. 60 e 135. Questo essendo escluso, come sopra si è visto, la
questione relativa alla legge del 1964 sollevata dal Consiglio di Stato
con l'ordinanza in esame si appalesa irrilevante, dunque inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. dichiara la non fondatezza: 1) della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 130 in relazione all'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio
1968, n. 132 nonché all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336,
sollevata dal TAR per l'Abruzzo con l'ordinanza n. 276 del reg. ord.
del 1978 di cui in epigrafe con riferimento all'art. 76 della
Costituzione; 2) della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione
agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132
e all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sollevata dal TAR per
l'Abruzzo con l'ordinanza n. 305 del reg. ord. del 1978 di cui in
epigrafe con riferimento all'art. 76 della Costituzione; 3) della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135
del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione all'art. 42 della legge
12 febbraio 1968, n. 130 e alla legge 20 febbraio 1956, n. 68,
sollevata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 383 del reg. ord.
del 1978 di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 76 della
Costituzione; 4) della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione
all'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 939 del reg. ord.
del 1979, di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
2. - dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336,
sollevata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 560 del reg. ord.
del 1979, di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte