Sentenza n. 33/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58 e
65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani), promossi con ordinanze emesse l'8 giugno 1983 dal
Pretore di Roma, il 4, il 7 novembre e il 7 dicembre 1983 dal Pretore
di Aversa (n. 4 ord.), il 14 dicembre 1983 dal Pretore di Milano (n. 2
ord.), il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Aversa (n. 5 ord.), il 15
dicembre 1983 dal Pretore di S. Severo, il 23 gennaio 1984 dal Pretore
di Aversa, il 6 dicembre 1983 dal Pretore di Alessandria, il 26
settembre e il 31 ottobre 1983 dal Pretore di Palermo (n. 3 ord.), il
10, 18 e il 27 gennaio 1984 dal Pretore di Piacenza (n. 5 ord.), il 25
gennaio 1984 dal Pretore di Aversa (n. 2 ord.), iscritte ai nn. 825,
1077, 1101 del registro ordinanze 1983, e ai nn. 59, 142, 217, 218, da
225 a 229, 240, 247, 266, 284, 285, 286, da 307 a 311, 352 e 353 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 60, 141, 148, 155, 162, 176, 183, 197, 224, 231, 238,
245 del 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento vertente tra De Cataldo Lucio e
Ferlazzo Elsa ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un
immobile abitativo, il Pretore di Roma con ordinanza dell'8 giugno 1983
(reg. ord. n. 825 del 1983) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, in quanto
il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in
vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione
precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in
assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 st.l.,
mentre l'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga richiama
espressamente l'art. 3 cit. La differenza di trattamento, in quanto non
giustificata, sembrava dar luogo a contrasto con l'art. 3 Cost.
Osservava, in particolare, il Pretore come a suo avviso la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 22 del 1980, avesse ritenuto
strettamente analoghe le due categorie di contratti di cui all'art. 58
e all'art. 65 citt., contenendo quest'ultimo, sostanzialmente, una
proroga legale. Di qui la lamentata disparità di trattamento, che
consentiva solo ai conduttori con contratto "non prorogato" di
raggiungere la certezza circa l'ulteriore corso del rapporto sei mesi
prima della scadenza.
2. - La stessa questione veniva sollevata dai Pretori: di Aversa
con ordinanze nn. 1077, 1101 del 1983, 59, 142, da 225 a 229, 247, 352,
353 del 1984; di Milano, con ordinanze nn. 217, 218 del 1984; di San
Severo, con ordinanza n. 240 del 1984; di Alessandria, con ordinanza n.
266 del 1984; di Palermo, con ordinanze nn. 284, 285, 286 del 1984; di
Piacenza, con ordinanze nn. da 307 a 311 del 1984. I Pretori di Milano,
di Piacenza e di San Severo richiamavano anch'essi la sentenza n.
22/1980 di questa Corte; i primi due, anzi, vi aggiungevano anche il
richiamo alla sent. n. 250/1983.
Il Pretore di Aversa, pur senza un'espressa citazione delle dette
sentenze, sosteneva che entrambe le categorie di contratti, dell'art.
58 e dell'art. 65 citati, dovevano sostanzialmente ritenersi prorogate
dalla legge n. 392/1978. Egli insisteva sull'irrazionale disparità di
trattamento delle due categorie, non sembrandogli giustificato che i
conduttori con contratti già prorogati (art. 58) dovessero perdere la
disponibilità dell'abitazione senza preavviso del locatore.
Lo stesso Pretore notava infine che l'art. 56 della legge n. 392
del 1978 permette di differire l'esecuzione del provvedimento di
rilascio fino a dodici mesi: tale disposizione, in quanto operante
soltanto sul piano del diritto processuale, non eliminava tuttavia
l'ingiustificata disparità di trattamento sul piano del diritto
sostanziale a sfavore dei conduttori con contratto "prorogato".
Le ordinanze del Pretore di Palermo sono prive di qualsiasi
motivazione sulla rilevanza della questione nei giudizi a quibus.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause nn. 1077 e 1101 del 1983, da 225 a 229, 240, 247, 266 e da 307 a
311 del 1984, prospettando l'eventualità che le norme denunciate
potessero essere interpretate nel senso che anche per i contratti
"prorogati" fosse necessaria la disdetta prima della scadenza. Essa
però escludeva poi tale possibilità.
Secondo l'interveniente non era parimenti ravvisabile alcuna
violazione del principio di eguaglianza, stante l'eterogeneità delle
due categorie di rapporti locativi: infatti quelli "non prorogati", di
cui all'art. 65 l. cit., erano dal legislatore destinati ad essere in
poco tempo equiparati a quelli disciplinati dal regime definitivo della
legge sull'equo canone (d'onde la previsione, anche per essi, della
disdetta di cui all'art. 3 st. l.), mentre quelli "prorogati", di cui
all'art. 58, continuavano ad essere soggetti al principio già espresso
nelle precedenti leggi di proroga, secondo cui la scadenza determinata
per legge non richiede la disdetta da parte del locatore. Considerato in diritto :
1. - Tutte le ordinanze in epigrafe sollevano la medesima questione
di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.
392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani:
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. - Si osserva anzitutto che le ordinanze del Pretore di Palermo
(nn. 284, 285, 286 reg. ord. 1984) non fanno alcun riferimento alla
fattispecie concreta e quindi non contengono nessun cenno sulla
rilevanza della questione nel giudizio principale.
Pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a quo di
indicare nell'ordinanza di rinvio i termini e i motivi
dell'impugnativa, va dichiarata, conformemente alla costante
giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 127 del 1983 e 281 del
1984, ordd. nn. 164, 196 e 227 del 1984), l'inammissibilità della
questione sollevata con detti provvedimenti.
3. - Gli altri giudici a quibus muovono dalla premessa -
corrispondente alla prevalente giurisprudenza di merito, non risultando
ancora alcuna pronuncia specifica della Corte di cassazione - che le
norme anzidette pongono una disciplina differenziata in tema di
rinnovazione dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad
uso di abitazione. Invero, mentre l'art. 58 - relativo a quelli già
soggetti a proroga e da esso ulteriormente prorogati - non richiede la
disdetta per la cessazione del rapporto alla scadenza, per contro,
l'art. 65 - concernente i contratti in corso alla data di entrata in
vigore della legge e non soggetti a proroga - dispone che a questi si
applica la disciplina generale delle nuove locazioni, prevista dalla
cit. l. n. 392 del 1978 negli artt. 1 e 3: quest'ultimo stabilisce che
il contratto si intende rinnovato in mancanza di disdetta, da
comunicare sei mesi prima della scadenza.
La rilevata diversità del regolamento giuridico sembra ai giudici
suddetti violare - stante la sostanziale identità che, a loro avviso,
esisterebbe tra le situazioni considerate dalle suddette norme - il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della
Costituzione; pertanto essi prospettano l'esigenza di una parificazione
mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit.
art. 58 nella parte in cui non prevede la disdetta anche per i
contratti in esso considerati.
4. - Ciò posto, la Corte osserva che la questione non è fondata.
Invero le norme impugnate si riferiscono a due categorie di
contratti intrinsecamente differenti, come questa Corte ha avuto modo
recentemente di rilevare (sent. n. 281 del 1984). L'art. 65 considera i
contratti non soggetti a proroga, che il legislatore riconduce
nell'alveo della nuova disciplina, sicché applicandosi anche l'art. 3
della stessa legge n. 392/1978, consegue la necessità della disdetta.
L'art. 58 per contro, riferendosi ai contratti soggetti a proroga ed
ulteriormente prorogati (a data fissa), contiene una sua propria
speciale disciplina, molto più favorevole al locatario, nella quale il
legislatore non ha ritenuto di introdurre anche l'istituto della
disdetta.
5. - Tale diversa disciplina non può ritenersi priva di razionale
fondamento, in quanto la rinnovazione tacita, conseguente alla mancata
disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un rapporto
liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale,
sicché, in mancanza di una manifestazione di volontà contraria, il
legislatore può ragionevolmente presumere che ricorra il comune
intento di protrarre ulteriormente il rapporto medesimo: per contro, in
caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza del
contratto, disponendone la proroga, la ricordata presunzione non può
intuitivamente sussistere ed è logico quindi che il contratto,
indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare del termine
finale. Il che trova precisa conferma nei numerosi provvedimenti di
legislazione vincolistica, in cui, salve due sole eccezionali e anomale
ipotesi, non è stata mai prevista la disdetta, escludendosi con ciò
la rinnovazione tacita del contratto.
Né può condividersi il rilievo, contenuto in alcune ordinanze,
che, così argomentando, ne risulterebbe un trattamento deteriore per
i titolari di contratti previsti nell'art. 58 l. cit. La situazione
deve infatti essere considerata con una valutazione complessiva, dalla
quale si evince agevolmente che tali contratti risultano di certo
maggiormente protetti perché il conduttore fruisce sempre di una
proroga di notevole entità. Tale certezza non sussiste invece per i
rapporti di cui all'art. 65, in quanto la loro protrazione, dovendosi
detrarre dalla durata stabilita dall'art. 1 il tempo già trascorso
dall'inizio della locazione (o, in caso di intervenuto rinnovo
contrattuale, dalla data di esso), può ridursi, nella multiforme
varietà di casi concreti, ad una misura minima ed eventualmente
trascurabile. Se così è, non si può accusare la normativa di
irrazionalità, in quanto la disciplina ex art. 58 risulta di certo
più favorevole al conduttore ed appunto per tale maggior favore è
stata sollevata la questione della sua estensione ai contratti previsti
nel cit. art. 65 (e su ciò la Corte si è pronunciata negativamente
con la ricordata sent. n. 281/1984 sul rilievo della eterogeneità
delle due categorie).
6. - I giudici a quibus aggiungono però che la diseguaglianza
delle due situazioni, considerate rispettivamente dai citt. artt. 58 e
65, anche se esistente originariamente, sarebbe venuta meno in
conseguenza delle decisioni di questa Corte nn. 22 del 1980 e 250 del
1983. Queste, avendo esteso alle locazioni di cui all'art. 65 la
facoltà di recesso prevista dall'art. 59 l. cit. per i contratti di
cui al precedente art. 58, avrebbero in realtà stabilito un'identità
ontologica tra le due categorie di locazioni, identità che non
consentirebbe più un diverso trattamento ai fini della disdetta.
Non è però possibile seguire tale ragionamento.
Invero con le due richiamate decisioni la Corte ha ritenuto che il
cit. art. 59 aveva limitato irrazionalmente la rilevanza delle
circostanze straordinarie, giustificative di un recesso anticipato, ai
contratti indicati nel precedente art. 58 in quanto esse, per
l'identità della ratio, consistente nelle urgenti e inderogabili
necessità del locatore, dovevano valere in tutti i casi di protrazione
coattiva del rapporto. La Corte, quindi, non parificò a tutti gli
effetti - né poteva ovviamente farlo - situazioni intrinsecamente
differenziate, ma ritenne soltanto, sotto un profilo del tutto
particolare, che le gravi esigenze del locatore non fossero
razionalmente suscettibili del diverso trattamento disposto dal
legislatore. Tale essendo il contenuto delle ricordate decisioni, è
evidente come nessuna conseguenza possa da esse derivare in tema di
disdetta. Questa, invero, non ha nessuna correlazione con l'estensione
della disposizione dell'art. 59 anche ai contratti di cui all'art. 65
l. cit., dovendosi ricercare altrove, come già si è detto, il
fondamento della mancata previsione di essa rispetto ai contratti
previsti nell'art 58.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Palermo con le ordinanze
indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la medesima questione di legittimità
costituzionale, sollevata dai Pretori di Roma, Aversa, Milano, San
Severo, Alessandria e Piacenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte