Sentenza n. 33/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1978 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Bergamini Gaudenzio, iscritta al n. 219
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 186 del 1978;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1984 dalle Sezioni unite penali
della Corte di cassazione sul ricorso proposto da Perla Stefano,
iscritta al n. 1144 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis del 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Bergamini Gaudenzio proponeva appello al Tribunale di Rovigo
contro la sentenza del Pretore di Ficarolo nella parte in cui era stato
condannato quale responsabile del delitto di lesioni colpose;
proponeva, altresl', quale parte civile, ricorso per cassazione per i
soli interessi civili avverso la stessa sentenza che aveva anche
assolto Picozzi Vincenzo dal delitto di lesioni colpose gravi in danno
del ricorrente. Il ricorso non veniva, però, notificato al Picozzi nel
termine stabilito dall'art. 202, secondo comma, del codice di procedura
penale.
Il Tribunale di Rovigo, investito, ai sensi dell'art. 514 del
codice di procedura penale, anche della cognizione del ricorso per
cassazione, con ordinanza del 2 marzo 1978 ha denunciato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
disparità di trattamento rispetto al pubblico ministero,
l'illegittimità "dell'art. 202, secondo comma, c.p.p., nella parte in
cui non dispone che il termine di trenta giorni accordato al p.m.
dall'art. 199-bis c.p.p. si applica anche all'impugnazione della parte
civile per gli interessi civili".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5 luglio 1978. È
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata non fondata.
Deduce, in primo luogo, l'Avvocatura che la previsione di termini
diversi per la notifica dell'impugnazione del pubblico ministero e per
la notifica dell'impugnazione della parte civile trova razionale
fondamento "nella diversa posizione processuale dei soggetti del
processo penale: " necessario " il pubblico ministero ", non necessaria
" la parte civile". L'"interesse " pubblicistico " che assiste
l'impugnazione del pubblico ministero non può essere in alcun modo
equiparato a quello " privatistico " della parte civile, la cui
impugnazione è diretta esclusivamente alla tutela dei suoi interessi
civili"; stante l'eterogeneità dei termini considerati, sarebbe
impossibile effettuare un raffronto tra l'art. 202 e l'art. 199-bis del
codice di procedura penale.
La previsione di un termine più ampio rispetto a quello stabilito
a favore della parte civile per la notifica dell'impugnazione del
pubblico ministero non potrebbe incorrere nella censura di
irrazionalità, sol che si consideri la opportunità, anche sul piano
pratico, di consentire ad "un ufficio", quale è quello del pubblico
ministero, onerato, tra l'altro, di numerosi incombenti, e non soltanto
di quello relativo ad una particolare impugnazione, di avere margini di
tempo maggiori di quelli concessi ad un singolo che altro incombente
non deve espletare se non quello di provvedere alla notifica delle
impugnazioni per i suoi interessi civili.
2. - Il legale rappresentante di Perla Stefano, parte civile nel
procedimento penale a carico di Cocchi Dante, proponeva appello avverso
la sentenza del Pretore di Bologna che aveva condannato il Cocchi alla
pena di lire centomila di multa ed al risarcimento dei danni in favore
della parte civile costituita.
Il Tribunale di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'appello
per essere la dichiarazione di impugnazione pervenuta all'imputato
oltre il termine stabilito dall'art. 202, secondo comma, del codice di
procedura penale: la sentenza del Pretore era stata pronunciata il 24
novembre 1978; il Perla aveva proposto appello con dichiarazione resa
al cancelliere della Pretura di Bologna il 24 novembre 1978;
l'ufficiale giudiziario aveva spedito il 27 novembre 1978 la
comunicazione dell'avvenuto deposito nella casa comunale della copia
dell'atto da notificare; il plico raccomandato era pervenuto
all'imputato il 30 novembre successivo.
Ricorreva per cassazione il Perla, deducendo che l'inosservanza del
predetto termine non era derivata da inerzia od insufficiente attività
della parte ma da inefficienza del servizio postale.
Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con ordinanza
del 24 marzo 1984, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
202, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui,
stando all'indirizzo giurisprudenziale "rigoroso e pur corretto",
"condiviso dalla quasi totalità della dottrina", stabilisce che anche
la notificazione della dichiarazione della impugnazione della parte
civile può ritenersi eseguita soltanto con la consegna del plico al
destinatario.
La vulnerazione del principio di eguaglianza deriverebbe dalla
disparità di trattamento riservata alla parte civile rispetto al
pubblico ministero, il quale, per la notificazione della propria
dichiarazione di gravame, dispone del più lungo termine di trenta
giorni dalla proposizione della dichiarazione, assegnatogli dall'art.
199-bis del codice di procedura penale.
Tale disparità di trattamento apparirebbe "ancora più accentuata"
sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, "giacché l'esercizio
del diritto di difesa nel processo penale per la parte che si ritiene
lesa nella sfera degli interessi civili è reso inoperoso e svuotato di
ogni contenuto per le frequenti e costantemente ricorrenti. difficoltà
di ordine pratico che si frappongono al perfezionamento del
procedimento di notificazione". Con la norma impugnata il legislatore
avrebbe, infatti, dettato "un comportamento di pronta esecuzione e di
rigoroso adempimento di un termine processuale di difficile e spesso
impossibile realizzazione, sanzionato dalla decadenza, in evidente
contrasto con la realtà fenomenica del suo normale svolgimento, come
si ricava dalla numerosa casistica giudiziaria".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42-bis del 18 febbraio 1985.
Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri né costituzione delle parti private. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni di
legittimità costituzionale strettamente connesse e, anzi, per un
verso, addirittura coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi,
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - In entrambi i casi è oggetto di censura l'art. 202, secondo
comma, del codice di procedura penale, là dove prescrive alla parte
che impugna per i soli interessi civili di far notificare, a pena di
decadenza, la dichiarazione di gravame alle altre parti "entro tre
giorni".
Tanto il Tribunale di Rovigo quanto, in data più recente, le
Sezioni unite penali della Corte di cassazione si richiamano all'art. 3
della Costituzione, per la violazione del principio di eguaglianza che
emergerebbe dalla comparazione della norma censurata con l'art. 199-bis
del codice di procedura penale, in forza del quale, usando le parole
delle Sezioni unite penali, "il pubblico ministero, per la
notificazione della propria dichiarazione di gravame, dispone del più
lungo termine di trenta giorni dalla proposizione della dichiarazione
stessa".
L'ordinanza della Corte di cassazione si richiama, inoltre,
all'art. 24 della Costituzione, per la violazione del diritto di difesa
che discenderebbe dalla previsione "di un termine processuale di
difficile e spesso impossibile realizzazione... in evidente contrasto
con la realtà fenomenica nel suo normale svolgimento", come dimostrano
"le frequenti e costantemente ricorrenti difficoltà di ordine pratico
che si frappongono al perfezionamento del procedimento di
notificazione".
3. - Anche se l'inviolabilità del diritto di difesa viene invocata
senza abbandonare l'ottica della disparità di trattamento,
nell'intento anzi di sottolinearne ulteriormente l'incidenza ("Ma
ancora più accentuata si appalesa la disparità di trattamento sotto
il profilo dell'art. 24 della Costituzione"), il senso e la forza
delle argomentazioni svolte consentono di ritenere che siano due le
questioni di legittimità portate al vaglio di questa Corte: l'una
comune alle due ordinanze, l'altra posta soltanto dalle Sezioni unite
penali. Da ciò la necessità di esaminarle separatamente, secondo
l'ordine dei parametri indicati.
4. - La prima questione non è fondata.
Il parallelo che si vorrebbe veder realizzato appieno, e quindi
anche nei riguardi del termine per la notifica della dichiarazione di
gravame, tra l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato
nell'art. 202, secondo comma, e l'esercizio del diritto di impugnazione
quale disciplinato nell'art. 199-bis (quasi sul modello di quanto
avveniva all'epoca del codice di procedura penale del 1865 per la sola
"domanda di cassazione": cfr. art. 654, primo comma) mette di fronte
due situazioni che, per più di una ragione, non possono certo dirsi
omogenee: da ciò la non irrazionalità di una disciplina eventualmente
differenziata, come ha puntualmente osservato l'Avvocatura Generale
dello Stato all'atto di intervenire per la Presidenza del Consiglio dei
ministri nel giudizio promosso dal Tribunale di Rovigo.
A parte la diversa matrice delle due norme (l'art. 202, secondo
comma, che, quanto a formulazione, risale al testo emanato nel 1930,
trova diretta e precisa corrispondenza negli artt. 484 e 511 del codice
di procedura penale del 1913, mentre l'art. 199-bis è stato introdotto
con la riforma operata dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) e a parte,
di conseguenza, la diversa ratio loro rispettivamente sottesa
(tradizionale formalismo che accompagna l'esercizio delle azioni civili
nel processo penale, da un lato, e recente pieno riconoscimento
dell'esigenza che all'imputato sia data tempestiva notizia dei momenti
salienti relativi all'esercizio dell'azione penale, dall'altro), un
rilievo si presenta decisivo: mentre l'art. 199-bis concerne
un'impugnazione sempre e comunque attinente al rapporto processuale
penale (v. sent. n. 155 del 1974), l'art. 202, secondo comma, riguarda
le impugnazioni attinenti esclusivamente ai rapporti processuali civili
inseriti nel processo penale (azione per le restituzioni o il
risarcimento dei danni nascenti da reato; obbligazione civile per la
multa o per l'ammenda).
Tanto poco la disparità di trattamento della quale si discute è
da mettere in relazione ai soggetti del processo in sé e per sé
considerati che lo stesso art. 202, secondo comma, e non l'art.
199-bis, viene a trovare applicazione nei confronti del pubblico
ministero, allorché quest'ultimo abbia proposto la sola impugnazione
prevista dall'art. 196 del codice di procedura penale: cioè, contro i
capi della sentenza di condanna "riguardanti le istanze proposte a
norma dell'art. 105", dettato per l'"esercizio dell'azione civile da
parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci".
La lamentata disparità non intercorre, dunque, tra parte civile e
pubblico ministero, come vorrebbe il Tribunale di Rovigo, oppure tra
parte privata e pubblico ministero, come vorrebbero le Sezioni unite
penali, ma tra una qualunque "parte", pubblico ministero compreso, "che
impugna per i soli interessi civili" e il pubblico ministero che
impugni in ordine al rapporto processuale penale.
Per tacere di quell'altra differenza, in forza della quale l'art.
199-bis, nel prevedere un termine più lungo, ne fa dipendere
l'osservanza anche dal cancelliere, affidando l'iniziativa per la
notificazione della dichiarazione di gravame presentata dal pubblico
ministero "alle cure del cancelliere che l'ha ricevuta", Così da
inserire un elemento solitamente senza riscontro negli sviluppi del
procedimento di notificazione, completandone la regolamentazione con
l'art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.
5. - La seconda questione, per come risulta prospettata, è
inammissibile.
In tanto le Sezioni unite penali si dolgono del fatto che, ai sensi
dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale,
l'esercizio del diritto di difesa "è reso inoperoso e svuotato di ogni
contenuto" in quanto, fra i tre orientamenti delineatisi nella
giurisprudenza della Corte di cassazione circa l'individuazione del
"momento nel quale l'onere della notificazione possa dirsi adempiuto",
esse mostrano di optare per quello, più rigoroso, che ha esclusivo
riguardo "al momento della consegna del plico al destinatario": con la
conseguenza che le "frequenti e costantemente ricorrenti, difficoltà
che si frappongono al perfezionamento del procedimento di
notificazione", se non tempestivamente fronteggiate, finiscono con il
ritorcersi sempre sull'impugnante, anche se del tutto immune da
addebiti sotto il profilo della diligenza. Ovviamente, la lesione del
diritto di difesa Così evidenziata non avrebbe modo di verificarsi,
qualunque fosse l'entità del termine a disposizione, se per
l'impugnante l'onere della notificazione risultasse assolto con la
consegna all'ufficio competente in proposito o se, comunque, non
andasse a scapito dell'impugnante l'inosservanza del termine dipesa da
"negligenza o trascuratezza... ovvero... inefficienza" di pubblici
uffici.
In effetti, qualora sussistessero gli estremi per passare al merito
della questione, non sarebbe agevole disconoscere che la necessità di
espletare un procedimento di notificazione nell'arco di soli tre giorni
comporti l'osservanza di un termine "di difficile e spesso impossibile
realizzazione", rendendo oltretutto addirittura impraticabile lo
strumento della notificazione con il mezzo della posta. D'altro canto,
"secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di
difesa e di agire in giudizio deve essere regolato dalla legge in modo
da garantirne l'effettività, sicché ove fossero stabiliti termini
Così ristretti da renderne eccessivamente difficile l'esercizio o da
vanificarlo, la relativa normativa dovrebbe esser dichiarata
illegittima" (sent. n. 56 del 1979; v. anche sent. n. 42 del 1981).
Ma, se è chiara la causa petendi da cui muove il dubbio di
legittimità costituzionale formulato in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, non altrettanto può dirsi del petitum, una volta esclusa
(retro, punto 4) la possibilità di addivenire, nell'ambito di un
giudizio di legittimità costituzionale, all'estensione del termine di
cui all'art. 199- bis del codice di procedura penale, il solo ad essere
indicato dal giudice a quo anche dopo l'ampliamento del discorso al
diritto di difesa.
Esclusivamente nel caso che fosse dato di rintracciare un tipo di
epilogo tale da poter essere considerato l'unico concretamente
perseguibile in sede di controllo di costituzionalità e, quindi, non
bisognoso di esplicita indicazione da parte del giudice a quo ai fini
della precisazione del thema decidendum, il silenzio dell'ordinanza di
rimessione non sarebbe di ostacolo ad affrontare il merito della
questione.
Più di una sono, invece, le conclusioni che, nell'intento di
ovviare agli inconvenienti lamentati, potrebbero ipotizzarsi come
oggetto di domanda a questa Corte: dalla caducazione del termine (o,
addirittura, dell'onere che gli si ricollega) all'invalidazione
dell'art. 202, secondo comma, in quanto, sulla base
dell'interpretazione allo stato preferita dalle Sezioni unite penali,
fa dipendere l'adempimento dell'onere della notificazione dalla
consegna del plico al destinatario anziché nelle mani dell'ufficiale
giudiziario, oppure in quanto non prevede la possibilità di escludere
la decadenza allorché il termine sia vanamente decorso per causa non
imputabile all'impugnante. Senza contare che, sotto quest'ultimo
profilo, verrebbe ad evidenziarsi come, in ultima analisi, le
difficoltà lamentate dipendano non solo dalla brevità del termine, ma
anche dai meccanismi fortemente condizionati e condizionanti del
procedimento notificatorio, a sua volta passibile di rielaborazione o
comunque di adattamenti. Per non dire, infine, dell'ipotesi di una
sostituzione del termine di tre giorni con altri meno brevi ricavabili
dalle regole vigenti per la notificazione delle impugnazioni in materia
processuale civile, alla stregua di quanto esplicitamente statuiva
circa l'appello della parte civile o dell'imputato "pel solo suo
interesse civile" l'art. 370 del codice di procedura penale del 1865.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Rovigo con ordinanza del 2 marzo 1978 e dalle Sezioni unite penali
della Corte di cassazione con ordinanza del 24 marzo 1984;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalle
Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la stessa ordinanza
del 24 marzo 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte