Sentenza n. 33/1993
Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
citata
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 1legge 663/1964
- art. 14legge 53/1990
- art. 28legge 53/1990
- art. 15legge 55/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570 nel testo risultante dalle modificazioni ed
integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in
particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'articolo 1
sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano
anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti
parti:
Articolo 11 primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti";
Articolo 12; Articolo 27 secondo comma, limitatamente alle parole
"per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per
i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; Intestazione
della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole
"nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; Intestazione
della sezione III del capo IV del titolo II: "La presentazione delle
candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
Articolo 32 secondo comma, "il numero dei presentatori non può
eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma";
terzo comma, "la popolazione del comune è determinata in base ai
risultati dell'ultimo censimento ufficiale"; quarto comma, "i
sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del
Comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti
il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di
nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo
di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21
marzo 1990 n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere
si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28";
quinto comma, "ciascun elettore non può sottoscrivere più di una
dichiarazione di presentazione di lista"; sesto comma, "nessuna lista
può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei
consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo"; settimo comma,
"di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una
numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione"; ottavo
comma, "nessuno può essere candidato in più di una lista di uno
stesso Comune"; nono comma, "con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice
esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di accettazione della
candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere
in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di
qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di
designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso
l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto
e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al
quarto comma dell'art. 28; decimo comma, "la lista e gli allegati
devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8,00
del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno
antecedenti la data della votazione"; ultimo comma, "il segretario
comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta
dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della
presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla
Commissione elettorale mandamentale competente per territorio";
Articolo 33; Articolo 34; Articolo 35; Articolo 47 primo comma,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti
delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni";
Articolo 49 secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche
chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)".
Articolo 51 secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre
la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";
secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "Nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai
rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante
il tempo in cui questa rimane chiusa."; Intestazione della sezione II
del capo V del titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti"; Intestazione della sezione III
del capo V del titolo II: "Disposizioni particolari per la votazione
nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
Articolo 56; Articolo 57; Articolo 58; Articolo 60 primo comma,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti," nonché alle parole "nei comuni con popolazione superiore
ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella
lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non
inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non
sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle
liste elettorali del comune."; secondo comma, limitatamente alle
parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,".
Intestazione della sezione II del capo VI del titolo II,
limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti"; Intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:
"Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.";
Articolo 68; Articolo 69; Articolo 70; Articolo 71; Articolo 72;
Articolo 73; Articolo 74; Articolo 75 primo comma, limitatamente alle
parole "e III"; Intestazione della sezione II del capo VII del titolo
II, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a
10.000 abitanti"; Intestazione della sezione III del capo VII del
titolo II: "Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
Articolo 79; Articolo 81. iscritto al n. 51 del Registro Referendum. Viste le ordinanze del 15 dicembre 1992 e 11 gennaio 1992 con
le quali l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito nella Camera
di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida per i
presentatori Segni Mariotto ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 da cinquantasette
cittadini elettori sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato
il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate e come modificato in particolare dalla
legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'articolo 1 sancisce che "le
norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione
dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 11
primo comma, limitatamente alle parole "Nei comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti";
Articolo 12;
Articolo 27
secondo comma, limitatamente alle parole "per i comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti - ".
Intestazione della sezione II del capo IV del titolo II,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti";
Intestazione della sezione III del capo IV del titolo II:
"la presentazione delle candidature nei comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti";
Articolo 32
secondo comma, "Il numero dei presentatori non può eccedere di
oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.";
terzo comma, "La popolazione del comune è determinata in base
ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.";
quarto comma, "I presentatori debbono essere elettori iscritti
nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o
dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore.
Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.";
quinto comma, "Ciascun elettore non può sottoscrivere più di
una dichiarazione di presentazione di lista.";
sesto comma, "Nessuna lista può comprendere un numero di
candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né
inferiore a un terzo.";
settimo comma, "Di tutti i candidati deve essere indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione
deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di
presentazione.";
ottavo comma, "Nessuno può essere candidato in più di una
lista di uno stesso comune.";
nono comma, "Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice
esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni
candidato;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di
qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di
designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso
l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto
e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al
quarto comma dell'art. 28.";
decimo comma, "La lista e gli allegati devono essere presentati
alla segreteria del comune entro le ore 12 del trentesimo giorno
precedente l'elezione.";
ultimo comma, "Il segretario comunale, o chi lo sostituisce
legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati,
indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a
rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale
mandamentale competente per territorio.".
Articolo 33;
Articolo 34;
Articolo 35;
Articolo 47
primo comma, limitatamente alle parole "Nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita,
inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle
operazioni.";
Articolo 49
secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei
comuni con oltre 10.000 abitanti)";
Articolo 51
secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria
firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";
secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai
rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante
il tempo in cui questa rimane chiusa".
Intestazione della sezione II del capo V del titolo II,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti";
Intestazione della sezione III del capo V del titolo II:
"disposizioni particolari per la votazione nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
Articolo 56;
Articolo 57;
Articolo 58;
Articolo 60
primo comma, limitatamente alle parole "nei comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti," nonché alle parole "nei comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i
candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero
di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero
dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune.";
secondo comma, limitatamente alle parole "nei comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti,";
Intestazione della sezione II del capo VI del titolo II,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti";
Intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:
"Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione
nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.";
Articolo 68;
Articolo 69;
Articolo 70;
Articolo 71;
Articolo 72;
Articolo 73;
Articolo 74;
Articolo 75
primo comma, limitatamente alle parole "e III";
Intestazione della sezione II del capo VII del titolo II,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti";
Intestazione della sezione III del capo VII del titolo II:
"disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
Articolo 79;
Articolo 81.
2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ufficio centrale per il
referendum, verificata la regolarità della suddetta richiesta di
referendum popolare, ne ha dichiarato la legittimità.
3. - Con successiva ordinanza dell'11 gennaio 1992 l'ufficio
centrale per il referendum ha rilevato che alcune disposizioni
investite dal quesito referendario hanno subito modifiche nel senso
che:
a) il quarto comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art. 4
della legge 11 agosto 1991 n. 271 per cui il testo attuale risulta
così formulato: "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti
nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi
moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data
e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome,
data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
21 marzo 1990 n. 53. Per i presentatori che non sappiano
sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'art. 28";
b) il numero 2 del nono comma dell'art. 32 è stato sostituito
dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, per cui con la lista
devesi anche presentare "la dichiarazione autenticata di accettazione
della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non
essere in alcuna delle condizioni prevista dal comma 1 dell'art. 15
della legge 19 marzo 1990 n. 55";
c) il decimo comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art. 4
della legge 11 agosto 1991 n. 271, secondo cui: "la lista e gli
allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle
ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo
giorno antecedenti la data della votazione".
In relazione a tali modifiche l'ufficio centrale per il referendum
- dopo aver rilevato che non risulta mutato il contenuto normativo
essenziale delle varie disposizioni e che le nuove leggi hanno
apportato soltanto modifiche formali o di dettaglio - ha provveduto
(in applicazione dei principi fissati da questa Corte con la sentenza
n. 68 del 1978) a trasferire il quesito referendario sulla nuova
regolamentazione, disponendo di conseguenza, la parziale modifica del
quesito stesso.
5. - Ricevuta la comunicazione delle ordinanze, il Presidente di
questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente
deliberazione, dandone regolare comunicazione alle parti.
6. - Una memoria è stata depositata dai promotori del referendum
per sostenere che l'iniziativa referendaria, con la nuova
formulazione del quesito, supera le censure a suo tempo svolte dalla
Corte nella sentenza n. 47 del 1991 e va pertanto dichiarata
ammissibile.
Altra memoria è stata depositata dal "Comitato per la difesa ed
il rilancio della Costituzione" - qualificatosi come "libera
associazione di persone" interessata all'esito del giudizio di
ammissibilità dei referendum - per sostenere la tesi
dell'inammissibilità del referendum.
7. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio sono stati uditi,
come difensori dei presentatori, gli avvocati Paolo Barile, Nicolò
Lipari e Valerio Onida, che hanno insistito per la tesi
dell'ammissibilità. Considerato in diritto
1. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità
dell'intervento del "Comitato per la difesa ed il rilancio della
costituzione", dal momento che la possibilità di intervenire nei
giudizi relativi alla ammissibilità delle richieste referendarie è
stata limitata dall'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970,
n. 352 ai soli presentatori o delegati ed al Governo, con esclusione
di altri soggetti (cfr. sentt. n. 10 del 1972, n. 28 del 1987, n. 47
del 1991).
2. - La richiesta referendaria investe, in tutto o in parte,
ventiquattro articoli e le intestazioni di otto sezioni del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante
"Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali", con le successive
modificazioni e integrazioni.
Lo scopo perseguito dal referendum - così come risulta precisato
nella memoria presentata dai promotori - è quello di "estendere a
tutti i Comuni il sistema maggioritario attualmente previsto solo per
i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attraverso
l'abrogazione delle norme che disciplinano il sistema elettorale
vigente per i Comuni più popolosi".
In relazione a tale scopo il quesito, nella formulazione attuale -
oltre a non incorrere in nessuna delle ipotesi ostative di cui
all'art. 75, secondo comma, della Costituzione - può ritenersi
rispondente a quei criteri di chiarezza, omogeneità ed univocità
che questa Corte ha ripetutamente richiamato nelle proprie pronunce
in tema di ammissibilità dei referendum abrogativi (v., in
particolare, le sentenze n. 16 del 1978, n. 29 del 1987 e n. 47 del
1991).
3. - In proposito va ricordato che un quesito in parte coincidente
con quello in esame, presentato in data 8 febbraio 1990, venne
dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 47 del
1991. In tale pronuncia si poneva in luce che il quesito allora
proposto - essendo orientato a determinare sia l'estensione del
sistema maggioritario con voto limitato ai Comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti, sia l'eliminazione del potere di votare
i singoli candidati in qualunque lista compresi - veniva a investire
due "oggetti eterogenei", con la conseguenza di sottoporre
all'elettore "scelte non necessariamente convergenti" e suscettibili
di determinare - in caso di accoglimento della proposta referendaria
- una situazione "ambigua e oggettivamente incerta", in relazione
"tanto al fine perseguito quanto all'effettiva possibilità di
funzionamento della disciplina residuale".
Più in particolare, con la stessa sentenza, veniva sottolineato
come risultasse dubbio, alla luce della normazione residua, far
derivare l'eliminazione del metodo della libera scelta dei candidati
tra le varie liste dall'abrogazione parziale allora proposta nei
confronti dell'art. 55, primo e quarto comma, del testo unico n. 570
del 1960, mentre, in linea più generale, si dubitava anche della
possibilità di scorporare dalla ratio del sistema elettorale
previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti -
come "sistema maggioritario con voto limitato" (art. 11, primo comma,
testo unico n. 570) - l'eventualità di una libera scelta dei
candidati tra più liste.
La formulazione del quesito che viene ora sottoposto al giudizio
di ammissibilità supera tali rilievi, dal momento che la nuova
proposta di abrogazione non viene più a comprendere il richiamo
all'art. 55, primo e quarto comma, risultando limitata alle sole
norme del testo unico n. 570 del 1960 che prevedono per i Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti un sistema elettorale "a
scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale" (art. 12, primo
comma): con la conseguenza che il fine che viene ora a emergere dalla
proposta abrogatrice appare chiaramente circoscritto alla
unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente
estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con
voto limitato sanzionato dalla normazione in vigore per i soli Comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Il quesito, nella nuova formulazione, risulta, pertanto, ispirato
ad una ratio che si presenta unitaria e chiaramente percepibile
dall'elettore, mentre l'eventuale accoglimento della proposta
referendaria non è tale da dare adito a divergenze interpretative in
grado di determinare rischi di paralisi, sia pure temporanea, nel
funzionamento degli organi elettivi comunali. Le difficoltà,
peraltro di natura meramente operativa, che dovessero delinearsi in
sede di applicazione della disciplina di risulta - non venendo a
incidere su aspetti essenziali del sistema elettorale - potrebbero,
in ogni caso, essere ovviate mediante interventi successivi del
legislatore ordinario, che, pur dopo l'accoglimento della proposta
referendaria, conserva il potere d'intervenire nella materia oggetto
di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi
al divieto di far rivivere la normativa abrogata (v. sent. n. 468 del
1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata in epigrafe), 12,
27 (nella parte indicata in epigrafe), 32 (nelle parti indicate in
epigrafe), 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata in epigrafe); 49
(nella parte indicata in epigrafe), 51 (nella parte indicata in
epigrafe), 56, 57, 58, 60 (nella parte indicata in epigrafe), 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75 (nella parte indicata in epigrafe), 79 e 81,
nonché delle intestazioni della Sezione II (nella parte indicata in
epigrafe) e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nella
parte indicata in epigrafe) e III del Capo V del Titolo II, delle
Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VI del
Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III
del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali) e successive modificazioni e integrazioni, richiesta
dichiarata legittima, con ordinanze del 15 dicembre 1992 e dell'11
gennaio 1993, dall'Ufficio Centrale per il referendum, costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte