Sentenza n. 33/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n.
570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte
d'appello", e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante
"Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di
Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori",
iscritto al n. 101 del registro referendum;
Vista l'ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 con la quale
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
532, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare presentata il 5 gennaio 1996 da Sergio Augusto
Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Mauro
Sabatano, Fiorella Mancuso, sul seguente quesito: "Volete voi che sia
abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni
sulla nomina a magistrato di Corte d'appello ", la legge 20 dicembre
1973, n. 831, recante " Modifiche dell'ordinamento giudiziario per
la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli
uffici direttivi superiori " e la legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante
" Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per
le promozioni " limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1,
limitatamente alle parole: " e in seguito a scrutinio ", comma 2,
limitatamente alle parole: " per un decimo " ed alle parole " per
sette decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di
scrutinio; per due decimi ai promuovibili per merito a seguito di
scrutinio ", comma 3, limitatamente alle parole: " per un decimo " ed
alle parole: " e comunque per un numero di posti non inferiore a
tre; per nove decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di
scrutinio ", comma 4 (" Nella ripartizione dei posti tra concorsi e
scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al
concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la
frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due
qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di
frazioni pari l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione
maggiore. "), comma 5 (" I posti che, in esito all'espletamento dei
concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per
difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive
quote riservate ai promuovibili per merito distinto nello stesso
anno. ") e comma 6 (" Sono considerate vacanze previste quelle che si
verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età:
sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per
qualsiasi altra causa. "); articolo 3; articolo 4, comma 1,
limitatamente alle parole: " e ai promuovibili per scrutinio " e
comma 4 (" I posti che non possono essere attribuiti per difetto di
magistrati già compresi negli elenchi dei promuovibili saranno
formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre
1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in
sovrannumero "); articolo 5; articolo 8, comma 1, lett. b) (" i
magistrati dichiarati impromuovibili nello scrutinio a turno di
anzianità" ); articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 17;
articolo 18; articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 22;
articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27;
articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; articolo 32;
articolo 33?".
2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza in data
11-13 dicembre 1996, ha dato atto che la richiesta di cui trattasi ha
riportato sottoscrizioni regolari in numero superiore alle
cinquecentomila, fissato dall'art. 75, primo comma, della
Costituzione e che la richiesta, regolarmente presentata, concerne,
quanto alle leggi 25 luglio 1966, n. 570 e 20 dicembre 1973, n. 831,
atti normativi tuttora vigenti.
L'Ufficio ha, invece, constatato che la legge 4 gennaio 1963, n. 1
deve ritenersi abrogata, proprio nelle parti indicate nel quesito,
dalla nuova disciplina (con essa incompatibile ai sensi dell'art. 15
delle disposizioni sulla legge in generale) introdotta dalle
surrichiamate leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 ed espunto dal
quesito ogni riferimento ad essa.
La richiesta di referendum è stata, quindi, dichiarata legittima
sul seguente quesito, così riformulato:
"Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570,
recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte
d'appello" , e la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche
dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione
e per il conferimento degli uffici direttivi superiori" ?".
L'Ufficio centrale ha stabilito che la denominazione del referendum
sia "Carriere dei magistrati: Abolizione dell'attuale sistema di
progressione in carriera".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte, con decreto del 18 dicembre 1996, ha fissato per la
conseguente deliberazione il giorno 9 gennaio 1997, dandone
comunicazione ai presentatori delle richieste ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, legge
n. 352 del 1970.
I presentatori si sono avvalsi della facoltà di presentare memoria
ai sensi dall'art. 33, terzo comma, legge citata.
Nella memoria si premette che il contenuto del quesito originario
concerneva anche l'abrogazione di taluni articoli, commi e parti di
commi, della legge n. 1 del 1963, al fine di ottenere, in caso di
approvazione della proposta referendaria, un residuo sistema di
progressione nelle qualifiche dei magistrati ordinari incentrato sui
concorsi per esame.
La sua riformulazione ad opera dell'Ufficio centrale per il
referendum, ad avviso dei predetti, non ha modificato l'intenzione
dei promotori e la ratio oggettiva del quesito originario, che
risulta, anche nel testo attuale, chiaro ed univocamente diretto ad
eliminare il sistema vigente.
Il quesito, secondo la tesi svolta nella memoria, non contrasta,
inoltre, con alcuno dei limiti espressamente stabiliti dall'art. 75
della Costituzione, ovvero implicitamente desumibili.
Le leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 non possono, infatti,
qualificarsi a contenuto costituzionalmente vincolato, ma concretano
una delle soluzioni astrattamente possibili nella disciplina della
progressione in carriera.
Il vuoto normativo determinato dall'eventuale accoglimento della
proposta referendaria ad avviso dei promotori può essere colmato dal
legislatore ordinario e non sono utilmente invocabili nel giudizio
sull'ammissibilità della proposta stessa i principi affermati nelle
sentenze della Corte n. 47 del 1991, n. 32 del 1993, n. 5 del 1995 in
tema di referendum aventi ad oggetto leggi elettorali, né quello
enunciato nella decisione n. 29 del 1987, concernente le norme per
l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della
magistratura.
Si sostiene, infine, nella memoria che il principio unitario che
informa le norme oggetto del quesito referendario e la chiara
alternativa posta al corpo elettorale, tra mantenimento o
soppressione dell'attuale disciplina, lo fanno ritenere positivamente
connotato dai requisiti di ammissibilità.
4. - Non v'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
5. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 l'avv. Beniamino
Caravita di Toritto, per i presentatori Rita Bernardini e Mauro
Sabatano, ha insistito per l'ammissibilità della richiesta così
come modificata dall'Ufficio centrale. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella
loro interezza, a seguito della modifica operata dall'Ufficio
centrale, che ha espunto ogni riferimento alla legge 4 gennaio 1963
n.1, perché non più vigente, le leggi 25 luglio 1966, n. 570 e 20
dicembre 1973, n. 831, concernenti la nomina a magistrato di corte
d'appello, di cassazione ed il conferimento delle funzioni direttive
superiori.
L'esame della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità della
proposta referendaria richiede si verifichi se la stessa incontri i
limiti posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o
quelli desumibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte (a
far corso dalla sentenza n. 16 del 1978), da un esame
logico-sistematico della Costituzione.
2. - La richiesta di referendum abrogativo non rientra in alcuna
delle ipotesi per le quali l'indicazione testuale del secondo comma
dell'art. 75 della Costituzione esclude il ricorso all'istituto
referendario.
3. - Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche quanto ai
requisiti della omogeneità e della chiarezza.
Il requisito dell'omogeneità sussiste perché dalle norme,
considerate nella loro struttura e nella loro finalità, è dato
trarre una "matrice razionalmente unitaria". Le leggi n. 570 del 1966
e n. 831 del 1973 hanno, infatti, complessivamente ad oggetto la
disciplina della progressione nelle qualifiche più elevate della
magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di organicità
ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema,
conferisce alla materia un connotato di obiettiva, sostanziale
unitarietà, non inciso dalla parziale diversità che pur
caratterizza talune modalità applicative.
L'eliminazione ovvero la permanenza di tale complessivo e
coordinato assetto verrà a dipendere dalla risposta che il corpo
elettorale fornirà al dilemma. Ai cittadini si offre così una
manifesta e netta alternativa, individuabile nella scelta tra
l'abrogazione o il mantenimento dell'attuale sistema di progressione
in carriera, che è idonea a garantire l'esercizio del voto con la
dovuta consapevolezza.
4. - Il referendum, di cui qui si giudica l'ammissibilità, neanche
rinviene ostacoli nei principi enunciati da questa Corte, ancora a
far corso dalla sentenza n. 16 del 1978, in tema di leggi a contenuto
costituzionalmente vincolato.
L'odierna disciplina della carriera dei magistrati realizza,
infatti, una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per la
progressione nelle qualifiche, essendone prefigurabili altre,
parimenti rispettose delle direttive costituzionali che governano
l'organizzazione della giurisdizione.
La domanda referendaria neppure è lesiva, attraverso l'abrogazione
delle norme, dell'esistenza stessa di un principio, di un organo o di
un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale
(sentenze n. 5 del 1995; n. 29 del 1987).
Come già rilevato, le norme in oggetto disciplinano esclusivamente
alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che può essere
diversamente regolato, anche relativamente ai magistrati di
cassazione, senza che si possano, per ciò solo, ipotizzare soluzioni
di continuità, ovvero un impedimento assoluto all'esercizio della
funzione giurisdizionale, quali conseguenze direttamente ed
immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo.
L'eventuale abrogazione non inciderebbe, infatti, sull'organico, ma
solo sulle modalità della dotazione degli uffici, risultando così
l'ipotetica incidenza sulla funzione giurisdizionale meramente
indiretta e comunque inidonea a vanificarne la piena operatività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come
modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il
referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della legge
25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a
magistrato di Corte d'appello", e della legge 20 dicembre 1973, n.
831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a
magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi
superiori".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte