Sentenza n. 33/2000
Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle
modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione
della Camera dei deputati), e dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), limitatamente
alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole:
"La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo
proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in
sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle
parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste
concorrenti", nonché alla parola: ", 83"; Articolo 4, comma 2, n.
1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1" e n. 2): "un
voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore."; Articolo 14, comma 1,
limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o
le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2,
limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3,
limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature
nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; Articolo
16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali
si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:
", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno
o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli
stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente
articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché
alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";
comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'articolo 25."; Articolo 21,
comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista"; Articolo 22,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.
1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente
alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le
liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4),
limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),
limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):
"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:
"e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma
1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole:
"analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto
delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle
parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";
n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma
1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole:
"o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di
lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e
di lista", nonché alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma
1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie
del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla
parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle
parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della
rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40,
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma
1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,
limitatamente alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle
parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati
nonché"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi
precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 48,
comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o
della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle
parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente alla
parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del
candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la
scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle
parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale"; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente
alla parola: "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle
parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente
procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la
consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad
alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente
alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle
schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo
71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e";
comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 72,
comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute
opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente
alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n.
2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per
ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al
venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo
collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla
percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato
eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi
della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e
divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da
tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al
n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è
stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 79, comma 5,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; Articolo
81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1),
proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di
presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti
siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista",
nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel
caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi
candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione
degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più
elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale
affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86, comma 4, limitatamente
alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5:
"Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si
procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo,
quarto e quinto periodo."; giudizio iscritto al n. 115 del registro
referendum. Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 - integrata da
quella del 21 dicembre 1999 - con la quale l'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle
disposizioni di legge le richieste suindicate, disponendone la
concentrazione; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000
il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi gli avvocati Beniamino
Caravita di Toritto e Federico Sorrentino per i presentatori Segni
Mariotto, Fini Gianfranco e Calderisi Giuseppe, e l'avvocato Giuseppe
Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano, De
Lucia Michele e Stanzani Sergio.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In data 30 aprile 1999, dieci cittadini italiani, documentata
la propria qualità di elettori, dichiaravano nella cancelleria della
Corte suprema di cassazione l'intento di promuovere la raccolta delle
firme per la richiesta di referendum popolare abrogativo di articoli
o parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive
modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge
4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei
deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534
(Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). L'annuncio di
tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
3 maggio 1999. In data 28 settembre 1999 alcuni dei promotori
depositavano presso la detta cancelleria i fogli contenenti le firme
dei sottoscrittori ed i relativi certificati elettorali. Analoga
dichiarazione da parte di altri ventisette cittadini italiani, muniti
dei prescritti certificati elettorali, dell'intento di promuovere la
richiesta di referendum abrogativo concernente la medesima materia
veniva raccolta a verbale nella cancelleria della Corte di cassazione
in data 5 giugno 1999. Il relativo annuncio veniva pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. In data 9 settembre
1999 alcuni dei promotori di detta richiesta depositavano presso la
stessa cancelleria i fogli contenenti le sottoscrizioni, accompagnati
dai certificati elettorali dei sottoscrittori. L'Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con
ordinanza del 28 ottobre 1999, proponeva la concentrazione tra le due
richieste, in quanto inerenti a materia uniforme; quindi, con
ordinanza del 7 dicembre 1999, ampiamente motivata e relativa anche
ad altri quesiti referendari, dichiarava le presenti richieste
conformi alle disposizioni di legge e ne disponeva la concentrazione
sul seguente quesito (come riformulato a seguito della successiva
ordinanza dello stesso Ufficio centrale in data 21 dicembre 1999):
"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti
secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84,
si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4,
limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto
tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83"; Articolo 4,
comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1"
e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa
scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna
lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere
superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale
alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste
con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e
delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste"; Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato
nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli
eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";
comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste
alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77,
comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché
alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";
comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'articolo 25."; Articolo 21,
comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista"; Articolo 22,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.
1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente
alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le
liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4),
limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),
limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):
"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:
"e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma
1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole:
"analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto
delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle
parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";
n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma
1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole:
"o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di
lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e
di lista", nonché alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma
1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie
del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla
parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle
parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della
rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40,
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma
1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,
limitatamente alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle
parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati
nonché"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi
precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 48,
comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o
della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle
parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente alla
parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del
candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la
scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle
parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale"; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente
alla parola: "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle
parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente
procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la
consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad
alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente
alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle
schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo
71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e";
comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 72,
comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute
opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente
alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n.
2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per
ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al
venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo
collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla
percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato
eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi
della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e
divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da
tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al
n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è
stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 79, comma 5,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; Articolo
81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1),
proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di
presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti
siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista",
nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel
caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi
candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione
degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più
elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale
affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86, comma 4, limitatamente
alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5:
"Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si
procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo,
quarto e quinto periodo."?". Con la predetta ordinanza del 7
dicembre 1999, veniva attribuita al referendum in oggetto la seguente
denominazione: "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del
voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei
seggi". L'ordinanza veniva comunicata e notificata a norma dell'art.
13 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
2. - Ricevuta l'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato
per la camera di consiglio la data del 13 gennaio 2000, della quale
è stata data regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo
comma, della predetta legge n. 352 del 1970.
3. - Nel procedimento innanzi alla Corte si sono costituiti, in
data 28 dicembre 1999, gli onorevoli Mariotto Segni, Gianfranco Fini
e Giuseppe Calderisi, promotori del referendum in esame, depositando,
in qualità di promotori e presentatori del referendum, una memoria
con la quale ribadiscono l'ammissibilità del quesito proposto, e
ricordano che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Suprema
Corte di cassazione si è già pronunciato, con l'ordinanza del 13
dicembre 1999, nel senso della riproponibilità entro il quinquennio
di un quesito che non abbia raggiunto il quorum dei votanti, non
residuando, pertanto - si osserva nella memoria -, alcuno spazio per
ulteriori valutazioni al riguardo. In data 30 dicembre 1999, si sono
altresì costituiti Daniele Capezzone, Marco Cappato e Sergio
Stanzani, dichiaratisi promotori e presentatori del referendum, i
quali hanno chiesto di essere uditi in camera di consiglio, ed hanno
concluso per l'ammissibilità della richiesta, sottolineando che il
quesito proposto è identico a quello già esaminato e dichiarato
ammissibile dalla Corte con la sentenza n. 13 del 1999, e in
relazione al quale, nella precedente consultazione referendaria del
18 aprile 1999, non fu raggiunto il quorum dei votanti richiesto
dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.
4. - Il giorno 8 gennaio 2000, nell'imminenza della data fissata
per la camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e
Michele De Lucia hanno depositato una nuova memoria-atto di
costituzione, nella qualità di "presentatori" del referendum, come
previsto dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, ribadendo,
altresì, le proprie conclusioni in ordine all'ammissibilità del
quesito referendario in oggetto, nonché la propria richiesta di
essere uditi in camera di consiglio.
5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, i
rappresentanti dei predetti presentatori hanno illustrato
ulteriormente le ragioni dell'ammissibilità della richiesta di
referendum.
6. - Successivamente, in data 19 gennaio 2000, largamente fuori
termine - pertanto non suscettibile di essere presa in considerazione
- è stata depositata, dall'Avvocato Gustavo Schiavello, in proprio,
quale cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del comune
di Roma, e nella asserita qualità di legale rappresentante del
"Comitato per la democrazia pluralista", una memoria per contestare
la validità della proposta referendaria in questione. Considerato in diritto
1. - Le richieste di referendum abrogativo - concentrate in unico
quesito - sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a
pronunciarsi riguardano alcuni articoli e parti di articoli (indicati
in epigrafe) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed
integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361).
Al referendum è stata data dall'ordinanza 7 dicembre 1999
dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione la denominazione:
"Elezione della Camera dei Deputati, abolizione del voto di lista per
l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi".
2. - Il quesito in esame è identico a quello già oggetto di
pronuncia di ammissibilità della richiesta di referendum con
sentenza 28 gennaio 1999 n. 13, mentre non sussistono motivi per
discostarsi da detta pronuncia.
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, è sufficiente il richiamo
alla predetta sentenza n. 13 del 1999 e ai principi, cui la sentenza
stessa fa rinvio, quali individuati più volte dalla Corte, relativi
ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneità dei quesiti
referendari (sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del
1978) e alle caratteristiche proprie della materia elettorale
(sentenza n. 429 del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con
riferimento in particolare alla esigenza di poter disporre, in ogni
tempo, di una normativa operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del
1993 e n. 29 del 1987) e al dettato del testo della Costituzione
quale risulta dalla votazione finale 27 dicembre 1947 e dalla
promulgazione (sentenza n. 47 del 1991).
3. - Anche in questa occasione si può, altresì, escludere che il
referendum in esame abbia carattere surrettiziamente propositivo.
Esso, infatti, abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal
legislatore, per ciò che attiene alla ripartizione del 25% dei
seggi, non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente
diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che il quesito
ed il corpo elettorale, si sottolinea ancora una volta, non possono
creare ex novo né direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997)
-, "ma utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure
residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica
parte di risulta della legge oggetto del referendum (art. 77, numero
3)" (sentenza n. 13 del 1999).
In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione
referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25%
dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste
stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il
criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale
di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le
modalità consentite dal sistema residuo (sentenza n. 13 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed
integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n.
277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un
unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte