Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada) modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma

del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno

1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal

giudice di pace di Bologna nel procedimento civile vertente tra la

Ortofrutticola Parma S.r.l. contro il Prefetto di Bologna, iscritta

al n. 406 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Bologna, con ordinanza emessa

in data 26 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato

dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205) per violazione degli artt. 76, 25, secondo comma e 27, primo

comma, della Costituzione;

che il giudice a quo è investito dell'esame del ricorso

presentato dal legale rappresentante di una società proprietaria di

un veicolo, sottoposto a fermo amministrativo, alla guida del quale

era stato sorpreso un suo dipendente la cui patente era scaduta;

che, secondo il rimettente, l'art. 5, lettera d), della legge

25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei

reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) prevedeva,

per la violazione dell'art. 126, comma 7, cod. strada, il sequestro

del veicolo, mentre il legislatore delegato ha introdotto la diversa

sanzione del fermo amministrativo, violando così l'art. 76 Cost.,

non essendosi attenuto ai criteri direttivi indicati nella legge

delega;

che, sempre secondo il rimettente, una sanzione accessoria

deve necessariamente conseguire ad una sanzione principale, prevista

per una specifica condotta illecita, mentre nel caso in questione la

norma impugnata punisce il terzo proprietario del veicolo per una

condotta che deve ritenersi lecita, con la conseguente violazione dei

principi di tassatività e legalità degli illeciti e di personalità

della pena di cui agli artt. 25 e 27 Cost;

che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata viola "il

canone generale di ragionevolezza e proporzionalità" delle sanzioni,

perché il fermo si applica indifferentemente all'autore della

violazione o al terzo proprietario del veicolo, perché l'intervenuto

pagamento della sanzione pecuniaria principale non estingue la

sanzione accessoria e perché la sanzione è stabilita in misura

fissa, senza che sia possibile valutare il danno economico arrecato

al terzo proprietario del veicolo - il quale sopporta un

onere maggiore di quello del conducente - ed infine perché nessuna

distinzione viene fatta in relazione al tipo ed alla destinazione del

veicolo ed al tempo trascorso tra la scadenza della patente di guida

del conducente e la data dell'accertamento;

che, ancora secondo il rimettente, la sanzione accessoria

introdotta dal legislatore delegato sarebbe una misura "aberrante,

irragionevole e profondamente ingiusta" perché il fermo viene

scontato anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria principale

venga estinta per avvenuto pagamento, in contrasto con un principio

generale desumibile dall'art. 162 del codice penale in tema di

estinzione del reato per intervenuta oblazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la questione

sollevata con l'ordinanza in esame;

che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 76 Cost.,

l'Avvocatura osserva che il legislatore delegante, nel formulare i

principi ed i criteri direttivi per la modifica dell'art. 126 del

codice della strada, avrebbe utilizzato in modo atecnico il termine

"sequestro", intendendo indicare non una misura cautelare, ma una

sanzione accessoria consistente nella temporanea sottrazione della

disponibilità del veicolo e che in tal modo il legislatore delegato

avrebbe dato alla disposizione l'unica attuazione coerente col quadro

sanzionatorio complessivo dello stesso codice;

che la difesa erariale ricorda quindi che l'art. 6 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e

l'art. 196 cod. strada stabiliscono un principio generale in base al

quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una

somma di denaro rispondono, in solido col trasgressore, anche i

proprietari ed i titolari di diritti di godimento delle cose servite

per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è

stata usata contro la loro volontà, dal che deriverebbe la

legittimità della previsione, per tali soggetti, anche di sanzioni

accessorie;

che, secondo l'Avvocatura, chi consente la guida del proprio

veicolo ad un soggetto sprovvisto di valida patente pone in essere un

comportamento colposo non indifferente per l'ordinamento, per cui non

può ravvisarsi alcuna violazione del principio della personalità

della responsabilità;

che, osserva ancora l'Avvocatura, il sistema sanzionatorio

amministrativo è dotato di una spiccata specificità ed autonomia

rispetto al sistema penale per cui, relativamente alla misura fissa

della sanzione accessoria, all'irrilevanza del pagamento della

sanzione pecuniaria principale e all'indifferenza per la tipologia

del veicolo sottoposto a fermo, la scelta legislativa non sarebbe

irragionevole, non esistendo una regola generale relativa alla

graduazione delle sanzioni e non avendo tali circostanze alcun

rilievo sulla condotta colposa del proprietario che non ha

preventivamente controllato se il conducente al quale il veicolo è

stato affidato fosse munito di idonea patente in corso di validità;

che l'Avvocatura infine ricorda che in base all'art. 202,

comma 1, del codice della strada, anche quando il trasgressore è

ammesso al pagamento in misura ridotta resta ferma l'applicazione

delle eventuali sanzioni accessorie.

Considerato che il giudice di pace di Bologna dubita della

legittimità dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato

dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), per violazione degli artt. 76, 25 e 27 della Costituzione e

del "canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle

misure sanzionatorie";

che non appare fondata la questione sollevata in relazione

all'art. 76 della Costituzione poiché il legislatore delegato,

nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto

senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del

codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla

delega che - nel testo dell'art. 5, lettera d), della legge 25 giugno

1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale e tributario) - ha usato il

termine "sequestro" in senso generico, da intendere come sanzione

accessoria implicante la perdita della disponibilità del veicolo;

che pure infondata è la censura mossa dal rimettente alla

disposizione impugnata per violazione dell'art. 27 Cost., norma che

si riferisce alle "pene" ed è perciò inapplicabile alle sanzioni

amministrative (cfr., ex plurimis ordinanza n. 159 del 1994);

che parimenti infondata è la censura del giudice a quo

relativa alla invocata violazione dell'art. 25 Cost., dal momento che

la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni

commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle

sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme

relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale

che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214,

comma 1-bis cod. strada, secondo cui solo quando risulti evidente che

la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del

proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito;

che anche in riferimento al "canone generale di

ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie" -

invocato senza la specifica indicazione della norma della

Costituzione che sarebbe violata ma con un evidente, sia pur

implicito, richiamo all'art. 3 della Costituzione - la questione è

infondata;

che infatti questa Corte ha costantemente affermato che la

determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,

siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia

discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte "rimodulare le

scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione

delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995 e

ordinanza n. 190 del 1997) che ben possono essere stabilite anche in

misura fissa;

che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del

veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta,

anche nel caso in cui lo stesso appartenga a persona diversa

dall'autore della violazione - esclusa l'ipotesi che la circolazione

sia avvenuta contro la volontà del proprietario - non risulta essere

né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la

finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del

codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle

condotte potenzialmente pericolose;

che l'ininfluenza dell'estinzione per intervenuto pagamento

della sanzione pecuniaria principale sul permanere delle sanzioni

accessorie, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della

strada, tende a perseguire il predetto scopo;

che perciò le questioni sollevate dal giudice di pace di

Bologna sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 25, secondo comma e

27, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte