Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, ultimo

comma, seconda parte, e 47 del d.P.R. 29 settembre

1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), promossi con ordinanze emesse

il 13 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Vigevano, il 14 gennaio 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Torino, il 21 marzo 1986 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Udine, il 21 febbraio 1986

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bergamo, il 20

novembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento e

il 20 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Udine, iscritte rispettivamente al n. 459 del registro ordinanze

1985, ai nn. 155, 423 e 516 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 30 e

195 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 293- bis dell'anno 1985, nn. 26, 34 e 43, prima

serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 12 e 22, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Civiletti

Vincenzo ed avente per oggetto l'irrogazione di una pena pecuniaria

per omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta,

ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (contenente

disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), la Commissione tributaria di primo grado di Vigevano con

ordinanza del 18 febbraio 1985 (reg. ord. n. 459 del 1985) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 cit., in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che secondo la Commissione la norma impugnata, comminando la

stessa severa pena pecuniaria senza distinguere tra omessa

dichiarazione pura e semplice ed omessa dichiarazione accompagnata da

mancato versamento all'Erario delle ritenute d'acconto, parificava

situazioni diverse, ossia equiparava una violazione puramente formale

ad una sostanziale, così ledendo il principio di eguaglianza;

che, sempre secondo il Collegio rimettente, la violazione

dell'art. 3 Cost. era resa evidente anche dall'art. 46 stesso d.P.R.

il quale, comminando sanzioni per violazioni commesse, sempre in sede

di dichiarazione, dai soggetti passivi d'imposta, distingueva tra

illeciti formali e illeciti sostanziali;

che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Torino, la quale, con ordinanza del 14

gennaio 1985 (reg. ord. n. 155 del 1986) emessa nel procedimento

iniziato dalla S.p.a. Rosso e C., impugnava il primo comma dello

stesso art. 47, precisando trattarsi nella specie di dichiarazione

presentata ad ufficio incompetente e da questo tardivamente trasmessa

all'ufficio competente (tale fattispecie viene equiparata, dall'art.

12, quarto comma, stesso d.P.R., alla dichiarazione tardiva);

che la Commissione torinese riteneva che la suddetta

equiparazione violasse anche gli artt. 76 e 77 Cost., in quanto

contrastava con l'art. 10 n. 11 della l. delega 9 ottobre 1971 n.

825, ossia con il dovere, imposto al legislatore delegato, di

commisurare le sanzioni sull'effettiva entità, soggettiva ed

oggettiva, delle violazioni;

che il più volte citato art. 47 veniva impugnato anche, con

riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalle Commissioni tributarie

di secondo grado di Udine (ordinanze del 21 marzo 1986, n. 423 del

1986, emessa nel procedimento iniziato da Manin Geremia e del 20

maggio 1986, n. 195 del 1987, in proc. Impresa Burbo) e di Bergamo

(ordinanza del 21 febbraio 1986, n. 516 del 1986, S.p.a. Impresa

Cesare Valtellina), nonché dalla Commissione tributaria di primo

grado di Trento (ordinanza del 20 novembre 1986, n. 30 del 1987,

Perenthaler Gino);

che, in particolare, la Commissione bergamasca dirigeva la sua

censura contro il secondo comma dell'art. 47, concernente la

dichiarazione infedele, lamentando sempre l'ingiusta equiparazione di

un inadempimento formale (mancata dichiarazione di ritenute

effettivamente operate e versate) all'inadempimento sostanziale

consistente nella mancata effettuazione e versamento delle ritenute;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'articolo di legge

impugnato, debbono essere riuniti;

che le questioni sono state essenzialmente tutte esaminate e

dichiarate non fondate con la sentenza n. 128 del 1986, con cui

questa Corte ha osservato che la dichiarazione de qua non mira

soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene

al sostituito ma ha altresì una funzione di controllo, in quanto

consente agli uffici di apprendere che il sostituito possiede fonti

di reddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare

l'esistenza e l'entità delle dichiarazioni che egli a sua volta è

obbligato a rendere, ed eventualmente a procedere agli accertamenti

del caso;

che pertanto sotto questo riguardo non si tratta di mere

violazioni formali, ché anzi esse rivestono un notevole rilievo

sostanziale, posto che qualsiasi omissione della prescritta

dichiarazione, o qualsiasi infedeltà (è questo il caso, in

particolare, di cui all'ord. n. 516 del 1986), rende impossibile, o

almeno intralcia gravemente, la suddetta attività di controllo,

così ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario;

che peraltro, il giudice tributario ben può tenere conto, nella

determinazione delle pene in concreto, anche dei principi dettati

dall'art. 54 dello stesso decreto, che fa riferimento alla gravità

del danno o del pericolo o alla personalità dell'autore;

che, non trattandosi dunque di violazioni meramente formali,

cade ogni doglianza di ingiusta equiparazione e di contrasto con la

direttiva impartita dal legislatore delegante;

che, per di più, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 429

del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982, l'omesso versamento all'Erario

delle ritenute effettivamente operate è punito con più gravi

sanzioni penali;

che, in conclusione, le questioni, in quanto già decise,

debbono essere dichiarate manifestamente infondate;

che l'art. 77 Cost. è estraneo alle questioni esaminate,

concernendo i c.d. decreti legge;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma,

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento agli artt.

3 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Udine e

di Bergamo e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Vigevano,

di Torino e di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte