Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 settembre 1988 dal Tribunale di

Pistoia nel procedimento penale a carico di Casseri Bindo, iscritta

al n. 730 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno

1988;

2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Tribunale di Pistoia

nel procedimento penale a carico di Dami Giorgio, iscritta al n. 819

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali a carico

rispettivamente, di Casseri Bindo e Dami Giorgio, il Tribunale di

Pistoia con due ordinanze di identico tenore emesse in data 20

settembre 1988 e 21 ottobre 1988 (r.o. nn. 730 e 819/1988), solleva

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che

l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte

dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che

l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che -

secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza,

anche costituzionale (sentenze nn. 88 del 1982 e 247 del 1983) - il

giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento

penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione

impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,

l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una

decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente

che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in

generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati

tributari, attese in sostanza, le diverse e più ridotte possibilità

difensive offerte dal processo tributario;

Considerato che i giudizi, concernendo identiche questioni,

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che precedenti censure proposte negli stessi termini dal

medesimo Tribunale di Pistoia sono state giudicate manifestamente

inammissibili con ordinanze nn. 985 e 1093 del 1988, 92 del 1989;

che pertanto anche le questioni ora oggetto di esame debbono

dichiararsi manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pistoia con le

ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. 730 e 819 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte