Sentenza n. 330/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.l. 261/1974
- art. 1legge 336/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto
legge 8 luglio 1974, n. 261, come modificato dall'art. 1, sesto
comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, promosso
con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dalla Corte dei conti - sezione
terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Beni Giulio, iscritta
al n. 99 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di costituzione di Beni Giulio;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'avvocato Franco Agostini per Beni Giulio;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Beni Giulio, dipendente dell' ECA di Treviso, nel corso
dell'anno 1974 chiedeva il collocamento a riposo anticipato ai sensi
della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme di favore per i
dipendenti civili, dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti
ed assimilati. L'amministrazione di appartenenza, riconoscendogli il
beneficio di ex combattente, lo assegnava al contingente di
pensionamento del 1° gennaio 1978 (non essendovi disponibilità in
data anteriore) ma lo collocava in pensione anteriormente a tale
scadenza, in data 1° gennaio 1976, a causa dell'avvenuta soppressione
del posto di impiego.
L'amministrazione previdenziale provvedeva in senso opposto.
Con decreto n. 86019 del 4 agosto 1980, il Ministero del tesoro
riconosceva al Beni la complessiva anzianità di servizio di 28 anni,
8 mesi e 27 giorni e gli conferiva la pensione annua lorda di lire
2.354.000, con decorrenza 1° marzo 1976, escludendo dal computo
l'abbuono settennale previsto dall'art. 3 della legge n. 336 del
1970.
L'impiegato ricorreva contro il decreto avanti la Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per le pensioni civili, con atto del 12
gennaio 1983, sostenendo che la cessazione dal servizio "per
soppressione del posto" non doveva costituire impedimento alla
fruizione dei benefici per gli ex combattenti stabiliti dalla citata
legge n. 336.
A fronte delle opposte tesi confliggenti (richiesta di reiezione
del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato e,
viceversa, di suo accoglimento da parte del ricorrente e del
Procuratore generale della Corte) i giudici hanno, con ordinanza del
3 maggio 1991, sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, come
modificato dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione
14 agosto 1974, n. 355.
Premettono i remittenti che, per ovviare al massiccio esodo dei
pubblici dipendenti ex combattenti che, numerosi, avevano domandato
di avvalersi dei previsti benefici, il Governo aveva approntato il
decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, stabilendo il contingentamento
annuale dei pensionamenti in scaglioni non superiori al venti per
cento delle richieste pervenute a ciascuna amministrazione. La legge
di conversione aveva abbassato ulteriormente l'entità degli
scaglioni, portandola alla misura annua del dieci per cento. Sia il
decreto che la legge di conversione avevano statuito la salvezza dei
benefici per coloro che fossero cessati dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi di anzianità
o di servizio o per motivi di salute (dispensa) o per decesso o in
applicazione della legge n. 804 del 1973 (art. 1, legge 14 agosto
1974, n. 355).
Osserva la Corte dei conti che la norma contenuta in queste ultime
disposizioni legislative tende a garantire l'applicazione dei
benefici riservati agli ex combattenti anche agli impiegati cessati
dal servizio per una delle "cause fatte salve", di cui alla predetta
elencazione. Essa, tuttavia, verrebbe ad escludere il ricorrente dal
beneficio invocato, essendo lo stesso cessato dal servizio per una
causa diversa da quelle ivi analiticamente menzionate. Né il caso
della "soppressione del posto" potrebbe enuclearsi in via
d'interpretazione analogica, avendo la norma carattere eccezionale,
ed essendo previste in via tassativa le figure in essa indicate. Ma
dall'esame della voluntas legis emergerebbe chiaramente l'intenzione
del legislatore d'includere nelle ipotesi fatte salve tutte quelle
cause di cessazione dal servizio degli impiegati verificatesi
indipendentemente dalla volontà degli stessi. A tale comune sostrato
potrebbero richiamarsi sia la previsione della morte (evento
naturale) che quella del raggiungimento dei limiti di età (naturale
fluire del tempo) sia, infine, la previsione di decisioni soggettive
(quali le dimissioni per motivi di salute) alla realizzazione del cui
presupposto il dipendente non abbia volontariamente dato luogo. Di
contro, la legge avrebbe chiaramente escluso dal godimento dei
benefici tutti gli impiegati cessati dal servizio per una di quelle
ipotesi determinate dal volontario concorso del dipendente, come nel
caso della dispensa per motivi diversi dalla inabilità fisica (ad
esempio, per insufficiente rendimento) o nella decadenza dall'impiego
(per assenza ingiustificata o mancata riassunzione del servizio) o
nella destituzione (a seguito di procedimento disciplinare).
Il caso del ricorrente, escluso dai benefici a differenza degli
altri dipendenti la cui cessazione dall'impiego è avvenuta per causa
formalmente diversa ma sostanzialmente analoga, verrebbe a palesare
il contrasto fra la norma (prevista dall'art. 1 del decreto legge 8
luglio 1974, n. 261, come modificato dall'art. 1, sesto comma, della
legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355) e l'articolo 3 della
Costituzione, nella parte in cui la prima non prevede, tra le ipotesi
di cessazione dal servizio "fatte salve" (in ordine al godimento dei
benefici), anche quella dell'estinzione del rapporto per soppressione
del posto di lavoro.
2. - È intervenuto nel giudizio il Beni che ha chiesto, in via
principale, il rigetto della questione con una sentenza
interpretativa, sostenitrice dell'estensione analogica, anche al suo
caso, della disposizione censurata; in subordine, ha chiesto la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legge 8
luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti
pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato dall'articolo
1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355,
nella parte in cui non include - tra le ipotesi di cessazione dal
servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per
gli ex combattenti - anche quella della cessazione del rapporto per
soppressione del posto di lavoro.
2. - La questione è fondata.
La legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti
civili dello stato ed enti publici, ex combattenti ed assimilati)
concedeva a tutti i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli
delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, che
fossero ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra,
vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di
guerra o profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate, vari benefici inerenti il rapporto d'impiego. Fra questi,
la possibilità di "chiedere il collocamento a riposo entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore" della legge previa concessione
d'un aumento di servizio di sette anni (che arrivavano a dieci per i
mutilati o invalidi di guerra e per le vittime civili).
Alla iniziale sfera di soggetti ex combattenti elencati dalla
legge n. 336 del 1970 si aggiunsero quelli "assimilati" a seguito
della legge 8 luglio 1971, n. 541 (Norme di applicazione della legge
24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti
pubblici ex combattenti ed assimilati): gli ex deportati, gli ex
perseguitati, sia politici che razziali.
Per ovviare al massiccio esodo dei pubblici dipendenti ex
combattenti che, numerosi, avevano chiesto di avvalersi di tali
benefici, il Governo aveva, successivamente, varato il decreto legge
8 luglio 1974, n. 261, stabilendo il contingentamento annuale dei
pensionamenti in scaglioni non superiori al venti per cento delle
richieste pervenute a ciascuna amministrazione, contingentamento
ridotto ulteriormente, nella misura del dieci per cento, dalla legge
di conversione. Sia il decreto che la legge di conversione avevano
stabilito la salvezza dei benefici per coloro che fossero cessati dal
servizio "per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi
di anzianità di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15
febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato o in applicazione della legge 10
dicembre 1973, n. 477" (art. 1, comma sesto).
Quest'ultima ipotesi, in particolare, nel quadro del riordinamento
degli organici dei corpi militari ed equiparati, concedeva ai soli
ufficiali dell' Esercito, della Marina, dell' Aeronautica e dei Corpi
di polizia dello Stato, la salvezza dei benefici combattentistici,
quand'anche gli stessi ufficiali, dopo essere stati collocati "in
aspettativa per riduzione di quadri" e, non avendo raggiunto allo
scadere dei due anni previsti il limite di età, venissero a cessare
dal servizio permanente. In tal caso " ai fini della liquidazione
della pensione e dell'indennità di buonuscita" venivano computati in
loro favore "tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno
superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal
servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età,
in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante" (articolo 7,
quinto comma della legge 10 dicembre 1973, n. 477).
3. - Risulta dal detto quadro normativo l'intenzione del
legislatore d'includere nelle ipotesi fatte salve tutte quelle cause
dell'estinzione dal servizio degli impiegati verificatesi
indipendentemente dalla volontà degli stessi.
La mancata salvezza dei benefici combattentistici anche
all'ipotesi della cessazione anticipata del rapporto d'impiego,
rispetto alla data dello scaglionamento prevista dalle singole
amministrazioni, per fine del periodo (biennale) di disponibilità
conseguente alla soppressione di un ufficio o alla riduzione di un
ruolo organico, quando l'impiegato non possa essere utilizzato in un
altro ramo dell'amministrazione, costituisce una evidente anomalia
per l'irragionevole disparità di trattamento tra i dipendenti
cessati anticipatamente dall'impiego per le cause involontarie
elencate dalla legge e quelli cessati per la non prevista ipotesi
della soppressione del posto.
A tale razionalizzazione non può non pervenirsi che attraverso
una pronuncia d'illegittimità costituzionale, come il giudice a quo
ha rettamente affermato escludendo la possibilità di giungere
attraverso un procedimento d'interpretazione analogica, alla
soluzione positiva del caso offerto dal ricorrente, poiché, quella
norma avrebbe carattere eccezionale essendo le ipotesi di salvezza da
essa previste in via tassativa.
Conforta tale soluzione il fatto che il legislatore ha esteso
l'abbuono settennale a fini pensionistici, oltre che per coloro che
fossero cessati dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età
o dei limiti massimi di anzianità o di servizio o per motivi di salute (dispensa) o per decesso, pure per il caso della cessazione del
rapporto per fine periodo di disponibilità, anche se solo con
riferimento ad alcune categorie in esubero (gli ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia
dello Stato).
Orbene, se l'abbuono settennale a fini pensionistici è stato
concesso a tutto l'ampio settore dei lavoratori del comparto pubblico
non può restringersi questa specifica ipotesi di salvezza soltanto a
coloro i quali, in una particolare circostanza di riassetto, venuta
pressappoco a coincidere temporalmente con il processo di
scaglionamento dei benefici combattentistici, hanno visto
disciplinare dal legislatore la fase transitoria tra il vecchio ed il
nuovo assetto degli organici. Seppure prevista da un'apposita legge
(la n. 477 del 1973), quella disposizione, formalmente chiamata di
"aspettativa per riduzione di quadri", ma sostanzialmente
riconducibile alle normali figure della disponibilità per
soppressione del posto o per riduzione dell'organico, non è da
queste ultime diversa. L'abbuono settennale per gli ex combattenti ed
assimilati deve, in conclusione, essere assicurato a tutti i pubblici
dipendenti anche nell'ipotesi di salvezza esaminata, senza
discriminare fra le varie categorie. Una tale distinzione, infatti,
viene a determinare una ingiustificata disparità di trattamento da
eliminare attraverso la declaratoria d'incostituzionalità della
norma denunciata nella parte in cui non estende la salvezza
dell'abbuono pensionistico, assicurata alle categorie di cui alla
legge 10 dicembre 1973, n. 804, anche a tutti gli altri dipendenti
cui si applica la legge 24 maggio 1970, n. 336.
In tal modo viene integralmente accolta la censura
d'incostituzionalità sollevata dalla Corte rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del
decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24
maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello
Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato
dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto
1974, n. 355, nella parte in cui non estende a tutti gli altri
lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di
cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici
stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata
estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o
riduzione dell'organico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte