Sentenza n. 331/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e
secondo comma, della legge della Provincia di Trento 28 luglio 1986,
n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi), promosso con ordinanza
emessa il 17 gennaio 1989 dal Pretore di Trento - Sezione distaccata
di Borgo Valsugana nel procedimento civile vertente tra Robich
Giovanni e la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana,
nel procedimento civile promosso da Robic Giovanni nei confronti
della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di
una sanzione amministrativa per violazione della legge regionale 28
luglio 1986, n. 20 (che disciplina la raccolta dei funghi), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
e secondo comma, della detta legge, nella parte in cui limita la
libertà della raccolta per i non residenti nella provincia.
Ha osservato che, sebbene finalizzata alla conservazione
dell'habitat micetico, la disposizione censurata, oltre ad essere
irrazionale, crea una ingiustificata discriminazione tra i cittadini
perché distingue tra i residenti e i non residenti consentendo ai
primi una più ampia libertà di ricerca e raccolta. Onde
risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, tanto più che la
discriminazione prodotta si fonda su un elemento assolutamente
inidoneo, quale il fatto anagrafico della residenza.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. - Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Trento
la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della
questione per mancanza di motivazione sulla rilevanza e di puntuale
esposizione dei fatti, ed, inoltre, perché la proposta censura è
diretta ad eliminare la norma generale e a riportare tutte le
fattispecie nella disciplina speciale derogatoria che si assume a
tertium comparationis. In sostanza, però, viene in rilievo la
disciplina generale che è più restrittiva.
Nel merito ha rilevato che le due situazioni poste a raffronto non
sono assimilabili e che, peraltro, la differente disciplina è
determinata dalla esigenza del rispetto delle consuetudini locali
così come è evidenziato nella disposizione in esame, onde la
infondatezza della questione.
Nella memoria presentata in prossimità della udienza la Provincia
ha insistito nel rilievo che il legislatore provinciale non poteva
ignorare i diritti di uso civico al fungatico riconosciuto ab
immemorabili alle popolazioni del Trentino ed anche dalla
legislazione statale in materia. Considerato in diritto
1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.
2, primo e secondo comma, della legge della Provincia autonoma di
Trento 29 luglio 1986, n. 20, nella parte in cui limita la libera
raccolta dei funghi solo per i non residenti nel territorio
provinciale, mentre la consente ai residenti senza limiti, perché, a
suo avviso, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in
quanto irragionevolmente sarebbe creata una discriminazione solo in
ragione della ininfluente circostanza della residenza in un
determinato luogo.
2. - Le eccezioni di inammissibilità non sono condivisibili in
quanto dal contesto dell'ordinanza si evincono la rilevanza della
questione nel giudizio a quo, i suoi esatti limiti e le finalità che
si vogliono raggiungere.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
La disciplina apprestata dal legislatore provinciale è diretta
alla tutela dell'ambiente ed alla protezione della flora micogena,
anche in considerazione di quanto è stato legiferato dalla limitrofa
Provincia di Bolzano (libera raccolta dei funghi nei soli giorni
pari).
L'art. 2, primo comma, della citata legge n. 20 del 1986 consente
a tutti i cittadini, residenti o non nella Provincia di Trento, la
raccolta dei funghi nei soli giorni dispari entro il limite
quantitativo di due chilogrammi per persona di età superiore ai sei
anni. Il secondo comma statuisce che i soli residenti possano
effettuare la raccolta anche nei giorni pari, entro gli stessi limiti
di quantità.
Inoltre, se la situazione lo consente, verificandosi, cioè,
favorevoli condizioni di produzione, tutti possono essere autorizzati
alla raccolta, specie coloro per i quali essa costituisce fonte di
lavoro e di sussistenza.
Dalle richiamate disposizioni non deriva una irragionevole
discriminazione tra residenti e non residenti anzitutto perché le
situazioni poste a raffronto non sono affatto assimilabili. Ed,
inoltre, perché, come è evidenziato dalla stessa disposizione
impugnata, il trattamento fatto ai residenti trova adeguata e
ragionevole giustificazione nella necessità di rispettare le
consuetudini locali e i diritti di uso civico al fungatico,
riconosciuto ab immemorabili ai cittadini residenti.
Ed è proprio in relazione ai detti antichi diritti e consuetudini
che i cittadini residenti si trovano in una situazione effettivamente
diversa da quella in cui versano i non residenti che vogliano
raccogliere funghi nel territorio della provincia.
Pertanto, la questione va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia di
Trento 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte