Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 11legge 333/1992
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre

1994 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Leonida Guio e Donato Losurato ed altra, iscritta al n. 48 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 23

novembre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59,

primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), nella parte in cui consente il recesso

del locatore soltanto "nei casi di cui all'articolo precedente", vale

a dire per i contratti in corso al momento di entrata in vigore della

legge e soggetti a proroga secondo la disciplina allora vigente, e

non anche in ogni altro caso di proroga legale;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio sul

recesso del locatore, per necessità del figlio, dal contratto di

locazione ad uso di abitazione stipulato dopo l'entrata in vigore

della legge n. 392 del 1978 e soggetto alla proroga legale per un

biennio disposta, nel contesto di misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica, dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge

11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8

agosto 1992, n. 359;

che il giudice rimettente, considerando la norma denunciata

operante solo per i contratti in corso al momento dell'entrata in

vigore della legge n. 392 del 1978, ritiene che essa sia in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto irragionevolmente non

consentirebbe di applicare l'istituto del recesso, compiutamente

disciplinato dalla norma stessa, ad ogni altro caso di proroga legale

del contratto di locazione e quindi anche alla proroga biennale

disposta dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del

1992, pur in presenza di identiche necessità del locatore di

ottenere l'immediata disponibilità dell'alloggio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dal presupposto

interpretativo dell'inapplicabilità dell'istituto del recesso per

necessità del locatore nel corso della proroga biennale del

contratto di locazione, stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, del

decreto-legge n. 333 del 1992, e chiede l'estensione della disciplina

del recesso, prevista dall'art. 59 della legge n. 392 del 1978 per i

contratti compresi nel regime transitorio di quella legge, ad ogni

ipotesi di contratto soggetto a proroga legale;

che la necessità del locatore di diretta utilizzazione

dell'abitazione come causa di cessazione della proroga legale dei

contratti di locazione ha assunto, nella comune interpretazione

adeguatrice (sentenza n. 132 del 1972), funzione di strumento per la

composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli

dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza del

locatore proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile,

secondo un principio di necessaria applicazione del recesso,

elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 291 del

1987 e n. 22 del 1980) ed affermato anche nella legislazione di

settore;

che nel caso della proroga legale oggetto del giudizio

principale, disposta dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.

333 del 1992 per favorire gli accordi tra le parti in deroga alla

disciplina legale del canone nella fase di transizione verso la

libera determinazione del canone stesso, già trova applicazione il

principio del recesso per necessità del locatore. Difatti, nello

specifico contesto normativo in cui si colloca l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, il rinvio all'art. 59 della

legge n. 392 del 1978 individua le ipotesi che, stipulato un patto in

deroga, legittimano il diniego di rinnovare il contratto alla prima

scadenza, secondo un principio da ritenere egualmente ed a maggior

ragione applicabile, in base all'interpretazione del sistema, quando,

in presenza di proroga biennale, debba essere garantita al locatore

che ne ha necessità la possibilità di rientrare nella

disponibilità dell'abitazione (sentenza n. 323 del 1993; ordinanza

n. 226 del 1994);

che in base alla corretta interpretazione del sistema resta

superato il presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di

rimessione, sicché la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte