Sentenza n. 331/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e
secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento), promossi con ordinanze emesse
il 17 luglio 1995 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Udine e l'8 novembre
1995 dal pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 589 e 590
del registro ordinanze 1995 e al n. 203 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1995 e n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due procedimenti penali nei confronti dei legali
rappresentanti di società commerciali sottoposti ad indagini per
avere attivato nuovi scarichi da insediamenti civili dopo avere
chiesto l'autorizzazione, ma prima che questa fosse concessa, il
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Udine, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 17 luglio
1995 (reg. ord. nn. 589 e 590 del 1995), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
La disposizione denunciata stabilisce che chiunque apre o comunque
effettua nuovi scarichi, prima che l'autorizzazione da lui richiesta
nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda
fino a lire cinque milioni.
Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata
preveda come reato l'apertura o l'effettuazione di scarichi, anche se
provenienti da insediamenti civili; ciò determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla più grave
ipotesi di apertura o effettuazione del medesimo scarico, ma senza
che sia stata neppure chiesta la prescritta autorizzazione,
fattispecie questa che costituisce solo illecito amministrativo
sanzionato con pena pecuniaria (art. 21, ultimo comma, della stessa
legge, aggiunto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. 17 marzo 1995,
n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n.
172).
2. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti del
responsabile della gestione di un impianto di depurazione di reflui
fognari, sottoposto a giudizio per avere effettuato scarichi senza
che l'autorizzazione richiesta fosse stata concessa, il pretore di
Torino, con ordinanza emessa l'8 novembre 1995 (reg. ord. n. 203 del
1996), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma,
della legge n. 319 del 1976.
L'ordinanza di rimessione richiama la giurisprudenza costituzionale
che considera una ingiustificata disparità di trattamento quella che
deriva da un sistema normativo assolutamente squilibrato che, in
presenza di condotte lesive di un identico bene, favorisce la
posizione di chi ha posto in essere una condotta di maggiore gravità
(sentenza n. 249 del 1993).
La disparità di trattamento si manifesterebbe, sotto il profilo
sanzionatorio, tra la rilevanza penale attribuita ad un fatto di
minore gravità (lo scarico da insediamenti civili o da pubbliche
fognature effettuato quando la prescritta autorizzazione è stata
chiesta ma l'autorità amministrativa non si sia ancora pronunciata),
e la configurazione come illecito amministrativo di una condotta
palesemente più grave (lo stesso scarico effettuato senza che sia
stata chiesta l'autorizzazione, o dopo che questa è stata negata o
revocata). Considerato in diritto
1. - I dubbi di legittimità costituzionale investono l'art. 23
della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), che configura (al primo comma) come reato,
sanzionato con l'ammenda (fino a cinque milioni di lire), l'apertura
o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, già
chiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, e che prevede (al
secondo comma) l'applicazione del primo (e del terzo) comma dell'art.
21 della stessa legge, quindi le sanzioni stabilite per
l'effettuazione di scarichi senza che sia stata richiesta
l'autorizzazione, se l'autorizzazione stessa non viene concessa.
I giudici rimettenti ritengono che la disposizione denunciata si
applichi anche agli scarichi provenienti da insediamenti civili o da
pubbliche fognature, per i quali si determinerebbe una palese
disparità di trattamento rispetto all'apertura o all'effettuazione
di scarichi dello stesso tipo senza che neppure sia stata chiesta
l'autorizzazione. Difatti, in quest'ultimo caso, a seguito del d.-l.
17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172,
il fatto non è più previsto come reato, bensì come illecito
amministrativo, sanzionato con una pena pecuniaria. Se ne deduce la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché l'apertura di uno
scarico, in attesa dell'autorizzazione già richiesta, costituirebbe
con tutta evidenza una condotta meno grave, ma sanzionata più
gravemente, di quella effettuata senza avere affatto chiesto la
prescritta autorizzazione.
2. - Le questioni investono la stessa disposizione e fanno
riferimento al medesimo parametro di valutazione della legittimità
costituzionale. I relativi giudizi, evidentemente connessi, vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito precisati.
L'art. 23 della legge n. 319 del 1976, stabilendo che chi apre o
effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, chiesta nelle
prescritte forme, sia stata concessa (con effetti diversi,
disciplinati dal primo e dal secondo comma della stessa disposizione,
a seconda che poi venga o meno concessa l'autorizzazione), configura
un'ipotesi di reato complementare ed integrativa rispetto a quella
prevista dall'art. 21, primo comma, della stessa legge, sul quale
logicamente si innesta.
Difatti l'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976
considera reato l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza
avere richiesto la prescritta autorizzazione: fattispecie che non
comprende l'effettuazione di scarichi dopo la presentazione della
richiesta di autorizzazione. L'art. 23, primo comma, della stessa
legge copre quest'ultima ipotesi, che altrimenti rimarrebbe priva di
sanzione, colpendola con una sanzione egualmente di natura penale, ma
tuttavia più lieve. Il rapporto che lega le due disposizioni è reso
evidente dal secondo comma dello stesso art. 23, che stabilisce
l'applicabilità del primo (e terzo) comma dell'art. 21 se
l'autorizzazione non viene concessa, facendo così rientrare lo
scarico nella disciplina prevista per quelli effettuati senza avere
richiesto la prescritta autorizzazione.
La previsione dell'art. 23 della legge n. 319 del 1976 segue
pertanto le sorti, quanto alla individuazione dei tipi di scarico cui
è applicabile, di quella dell'art. 21 della stessa legge. Difatti in
origine la giurisprudenza, ritenendo che le figure delineate
dall'art. 21 si riferissero esclusivamente ai soli scarichi
provenienti da insediamenti produttivi, escludeva gli scarichi
provenienti da insediamenti civili e da pubbliche fognature anche
dall'ambito di applicazione dell'art. 23. Così, dopo che, con le
innovazioni normative introdotte con il d.-l. 17 marzo 1995, n. 79,
convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172 che ha superato una
opposta interpretazione, affermatasi successivamente, nel senso della
uniformità della disciplina per tutti gli scarichi, si è
espressamente escluso che configuri reato l'attivazione o
l'effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili o da
pubbliche fognature senza avere chiesto l'autorizzazione (ipotesi ora
considerata illecito amministrativo sanzionato con pena pecuniaria),
si deve in corrispondenza ritenere che le sanzioni penali previste
dall'art. 23 riguardino esclusivamente gli scarichi provenienti da
insediamenti produttivi.
È dunque possibile una interpretazione della disposizione
denunciata, coerente con il sistema e con le finalità della legge,
che consente di escludere l'ipotizzata disparità di trattamento,
giacché l'art. 23 della legge n. 319 del 1976 non si riferisce agli
scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature.
Questa interpretazione deve essere preferita in aderenza al canone
che, in presenza di più letture possibili della disposizione, impone
di seguire quella che consente di attribuire ad essa un significato
conforme alla Costituzione (cfr., da ultimo, tra le molte, sentenza
n. 98 del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
23, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine e dal
pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte