Sentenza n. 331/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il
24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito di due
atti, denominati agende o protocolli, sottoscritti dal Presidente del
Consiglio regionale della Puglia con i Voivodati polacchi di
Walbrzych e Jelenia Go'ra il 9-12 dicembre 1996; ricorso iscritto al
n. 42 del registro conflitti 1997.
Visto l'atto di costituzione della regione Puglia;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente e
l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la regione Puglia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti della regione Puglia, in relazione a due atti, denominati
agende o protocolli, sottoscritti dal Presidente del Consiglio
regionale, senza il preventivo assenso del Governo, in occasione di
una missione in Polonia, presso i Voivodati di Walbrzych e Jelenia
Go'ra.
Il ricorrente premette che la regione aveva chiesto, con nota del
28 novembre 1996, l'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ad effettuare, nel dicembre 1996, una missione finalizzata
alla integrazione dei protocolli d'intesa già raggiunti con gli
stessi Voivodati, rispettivamente il 23 febbraio ed il 20 maggio
1996. L'assenso governativo era stato concesso il 6 dicembre 1996,
tuttavia con la preclusione a sottoscrivere dichiarazioni di intenti
o atti similari, il cui testo non fosse stato preventivamente
assentito.
Il presidente della regione aveva successivamente informato, con
nota del 23 gennaio 1997, che nel corso della missione erano state
redatte agende di lavoro nelle quali erano state "individuate azioni
specifiche, in stretta attuazione di quanto stabilito negli accordi
di collaborazione in precedenza sottoscritti", trasmettendo i due
atti, redatti nelle lingue italiana e polacca.
La Presidenza del Consiglio precisa di avere chiesto al Ministero
degli affari esteri la traduzione del testo polacco per meglio
individuare la natura dei documenti e ritiene che il termine per
proporre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, decorra soltanto dall'acquisizione di tale
traduzione (29 maggio 1997).
Nel merito gli atti impugnati violerebbero competenze attribuite
allo Stato dagli artt. 5 e 118 della Costituzione e dall'art. 2,
comma 1, lettera b) del d.P.R. 31 marzo 1994, toccando anche materie,
quale il gemellaggio di studenti, di competenza del Ministero della
pubblica istruzione.
2. - Con atto depositato il 2 gennaio 1998 la regione Puglia si è
costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso,
perché proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni
dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della
legge n. 87 del 1953). Ad avviso della regione, il termine decorre
dal giorno in cui è pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la nota del presidente della regione Puglia (datata 23
gennaio 1997), con la quale sono stati trasmessi i testi delle agende
di lavoro sottoscritte con i Voivodati di Walbrzych e Jelenia Go'ra,
redatti nelle lingue italiana e polacca, che fanno egualmente fede
del contenuto dei documenti.
Nel merito la regione sostiene che le agende di lavoro erano
destinate ad attuare i due protocolli già stipulati dalla regione
Puglia con gli omologhi enti polacchi, rispettivamente il 23 febbraio
ed il 20 maggio 1996.
In prossimità dell'udienza la regione ha depositato una memoria
per ribadire e precisare che le attività previste dagli atti
impugnati rientrerebbero nelle materie di competenza regionale. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nei confronti della regione Puglia investe due
atti sottoscritti dalla regione, senza il preventivo assenso del
Governo, con i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelenia Go'ra, nel
quadro di protocolli d'intesa in precedenza stipulati con gli stessi
enti.
2. - Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la
costituzione in giudizio della regione Puglia, perché avvenuta, con
atto depositato il 2 gennaio 1998, dopo la scadenza del termine -
previsto dall'art. 27, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (16 marzo 1956) - di venti
giorni dalla notificazione del ricorso, effettuata il 17 luglio 1997
(cfr. sentenze n. 428 del 1997 e n. 179 del 1987; ordinanza 14
novembre 1956).
3. - Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
è inammissibile perché tardivo. Esso, difatti, è stato notificato
alla regione il 17 luglio 1997, dopo la scadenza del termine di
sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), che si è avuta
attraverso l'invio da parte della regione, il 23 gennaio 1997, dei
documenti sottoscritti, come gli stessi precisano, "in due esemplari
identici, in lingua polacca ed italiana, che possiedono la stessa
validità". Si tratta di testi redatti nelle due lingue ed egualmente
ufficiali, sicché la ricezione del testo italiano, indipendentemente
dalla traduzione del testo polacco effettuata a cura del Ministero
degli affari esteri, ha determinato la conoscenza dell'atto ai fini
della decorrenza del termine per proporre ricorso. D'altra parte non
è stata denunciata una diversità di contenuto tra il testo italiano
e quello polacco; né le censure proposte dal ricorrente sono rivolte
a quest'ultimo. La intestazione dei documenti - in italiano "agenda"
ed in polacco "protoko'l", vale a dire verbale - non è tale da
connotare una diversità sostanziale dell'oggetto degli atti o del
loro contenuto; diversità che, del resto, non emerge dalla
effettuata traduzione del testo polacco.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della regione
Puglia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte