Sentenza n. 332/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990 dal Consiglio regionale
avente per oggetto: "L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso
la Fidi Toscana S.p.A.", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 19 marzo 1990, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 23 del registro
ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e
l'avv. Mario P. Chiti per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 19 marzo 1990, ha impugnato la legge della Regione
Toscana approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio
1990. Tale legge istituiva presso la Fidi Toscana S.p.A., un fondo
speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e
operazioni di leasing, effettuate dalle imprese - indicate dall'art.
3 della legge reg. 14 novembre 1988, n. 83 - costituite
prevalentemente da giovani disoccupati al di sotto del
trentacinquesimo anno di età, da lavoratori disoccupati e da
emigranti che fossero cittadini italiani e avessero fissato la loro
residenza in Toscana.
Secondo quanto esposto nel ricorso la legge, riapprovata dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dopo il rinvio del
Governo, non avrebbe tenuto conto, nel testo approvato in seconda
lettura, di taluni rilievi formulati in sede di rinvio.
Continuerebbe, infatti, a non essere "specificata la natura
degl'interventi attuati attraverso il fondo di garanzia", né ad
essere "assicurato il rispetto dei limiti delle agevolazioni
concedibili in base alla legislazione nazionale, sia con riferimento
all'abbattimento dei tassi d'interesse, sia con riguardo
all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta".
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, che la legge impugnata sia
dichiarata costituzionalmente illegittima.
2. - Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Toscana,
chiedendo che la questione proposta sia dichiarata non fondata, in
quanto gl'interventi da attuarsi, attraverso l'impiego del Fondo di
garanzia previsto dalla legge impugnata, sono desumibili dalla legge
n. 83 del 1988, si esplicano secondo le modalità ivi indicate e non
attengono ad agevolazioni creditizie. Con ampia memoria la Regione
ribadisce le su dette considerazioni e insiste nelle sue conclusioni. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se la legge reg. Toscana
approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio 1990,
istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a
medio termine e operazioni di leasing, effettuate dalle imprese
indicate nell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 83,
violi i limiti alle agevolazioni creditizie stabiliti dalla
legislazione statale, "sia con riferimento all'abbattimento dei tassi
d'interesse, sia con riguardo all'erogazione diretta di contributi
sulla spesa sostenuta".
Secondo il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, la legge violerebbe, sotto tale profilo, i limiti posti
alla legislazione regionale dall'art. 117 della Costituzione.
2. - La questione è infondata.
Va premesso che l'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha
incluso tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario,
anche quelle concernenti gl'interventi per agevolare l'accesso al
credito.
Questa Corte ha precisato (sentenze n. 547 del 1989 e n. 735 del
1988) che l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 non ha inteso così
configurare una materia a sé, distinta da quelle espressamente
attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della
Costituzione, bensì ha inteso identificare un'attribuzione
strumentale, che fa parte integrante delle materie di competenza
regionale a contenuto economico. Spetta pertanto alle regioni
ordinarie (sentenza n. 1066 del 1988) il potere di adottare misure
legislative al fine di agevolare l'accesso al credito attraverso la
prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi,
l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negl'interessi,
purché tali interventi risultino collegati alle materie di
competenza regionale e rispettino (sentenze n. 80 e n. 547 del 1989;
n. 441 del 1988) i principi della legislazione statale.
Nel ricorso non si contesta che le agevolazioni concesse dalla
legge impugnata attengano a materia di competenza regionale, ma si
deduce unicamente che esse si pongono in contrasto con i principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato riguardo
all'"abbattimento dei tassi d'interesse" e "all'erogazione diretta di
contributi sulla spesa sostenuta".
Tali censure sono sprovviste di qualsiasi fondamento, considerato
l'effettivo contenuto della legge impugnata; questa non ha per
oggetto né la riduzione dei tassi d'interesse gravanti sulle imprese
beneficiate, mediante accollo di parte di essi da parte della regione
o di altri enti, né l'erogazione di contributi.
Va osservato in proposito che, con legge 5 giugno 1974, n. 32, la
Regione Toscana aveva promosso (art. 1) la costituzione della "Fidi
Toscana S.p.A.", a prevalente partecipazione regionale, con la
finalità (art. 4) di agevolare l'accesso al credito - nonché ad
altre forme di finanziamento, come il factoring e il leasing - delle
imprese di minori dimensioni operanti in settori d'interesse
regionale. Detta legge autorizzava (artt. 8 e 9) la Fidi Toscana
S.p.A. a stipulare con determinate aziende ed istituti di credito
apposite convenzioni, al fine di stabilire modalità e condizioni per
la concessione di prestiti e il regime delle relative garanzie.
Successivamente, la legge regionale 14 novembre 1988, n. 83
programmava, a sostegno dell'occupazione, una serie d'interventi -
attraverso la creazione di nuove imprese - tra i quali erano comprese
varie forme d'incentivazione finanziaria, ivi compresa (art. 4) la
prestazione di "garanzie accessorie per la stipulazione di mutui".
La legge impugnata si inserisce in questo quadro d'interventi,
prevedendo la costituzione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di un
fondo speciale con il quale garantire (con le modalità determinate
da convenzioni con istituti bancari stipulati a norma degli artt. 8 e
9 della legge reg. n. 32 del 1974) le operazioni di credito e medio
termine e di leasing. La misura delle garanzie che possono essere
prestate - in ordine alla quale nel ricorso non si indica alcuna
norma statale di principio che possa ritenersi violata - è rimessa a
convenzioni con gl'istituti di credito e con le società di leasing,
secondo le procedure già regolate dalla legge n. 32 del 1974.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è evidente,
pertanto, che la legge impugnata ha carattere meramente accessorio
rispetto alla normativa regionale vigente e persegue lo scopo di
renderla operante, attribuendo alle imprese previste dall'art. 3
della legge reg. n. 83 del 1988, la possibilità di fruire del
sostegno delle garanzie che ne facilitino l'accesso al credito. A tal
fine viene prevista la creazione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di
un apposito fondo.
Ne deriva che la normativa contestata, non prevedendo né
"l'abbattimento dei tassi d'interesse", né "l'erogazione di
contributi alle imprese" in relazione a concrete operazioni di
credito - le cui modalità sono demandate ad apposite convenzioni
alla stregua degli artt. 1 e 2 della legge impugnata - non è idonea
a violare i limiti della legislazione statale, né, quindi, opera in
contrasto con l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo indicato
nel ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990
intitolata: "L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi
Toscana S.p.A.", proposta in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte