Sentenza n. 332/1998
Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il
24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'Accordo di cooperazione e primo protocollo stipulati fra la
Regione Siciliana ed il Ministero del turismo della Repubblica di
Malta; ricorso iscritto al n. 43 del registro conflitti 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato dello stato Ignazio F. Caramazza per il ricorrente
e gli avvocati Francesco Castaldi e Laura Ingargiola per la Regione
Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione Siciliana, in relazione all'accordo di
cooperazione nel campo del turismo ed al primo protocollo riguardante
tale accordo, sottoscritti dall'Assessorato per il turismo, sport,
spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministro
del turismo della Repubblica di Malta il 17 marzo 1997 e pervenuti al
Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri il 19 maggio 1997 con nota trasmessa in pari data dal
Dipartimento del turismo.
Il ricorrente denuncia la lesione di attribuzione statali in
materia di politica estera e chiede l'annullamento degli atti,
sottoscritti senza la preventiva comunicazione, necessaria, in base
al principio di leale cooperazione, per consentire al Governo la
tempestiva verifica di conformità con gli indirizzi della politica
estera.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che gli atti
denunciati siano viziati, perché stipulati dalla Regione non già
con un ente omologo, bensì con uno Stato estero. Inoltre il loro
contenuto riguarderebbe materie di competenza statale, quali la
costituzione di società miste, la disciplina delle formalità di
frontiera e della navigazione marittima ed aerea. L'accordo di
cooperazione prevederebbe addirittura, all'art. 6, una collaborazione
a livello internazionale che tocca la politica estera, mediante un
protocollo di alleanza per la penetrazione congiunta sui mercati
esteri nel settore del turismo.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
Siciliana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e,
nel merito, infondato.
Il ricorso sarebbe inammissibile anzitutto perché notificato alla
Regione dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla
conoscenza da parte del Governo degli atti impugnati (art. 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87). Ad avviso della Regione si dovrebbe
presumere che tale conoscenza sia anteriore alla data (19 maggio
1997) in cui il Dipartimento del turismo, che fa parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 del d.P.C.M. 12 marzo
1994, a seguito del d.-l. 2 febbraio 1994, n. 80; v. poi il d.-l. 29
marzo 1995, n. 97, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203), ha
trasmesso al Dipartimento affari regionali della stessa Presidenza
copia degli atti poi impugnati.
Le altre eccezioni di inammissibilità sono basate sull'asserita
mancanza della deliberazione del Consiglio dei Ministri, prevista per
le proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, comma 3,
lettera g) della legge 23 agosto 1988, n. 400), e sulla non
attualità della lesione di competenze statali, giacché lo stesso
accordo condizionerebbe espressamente la propria efficacia alla
successiva approvazione in base alla legislazione nazionale e/o
regionale (art. 9).
Nel merito la Regione ritiene che le attività previste dagli atti
sottoscritti con la Repubblica di Malta siano solo di rilievo
internazionale: per esse, ristrette al settore del turismo, che è
di competenza regionale esclusiva, non sarebbe necessaria alcuna
formalità. In ogni caso la Regione non avrebbe inteso sottrarsi
all'assenso governativo, se ritenuto necessario, avendo subordinato
l'esecuzione dell'accordo alla sua approvazione ed allo scambio di
note con l'altra parte contraente, che confermasse l'avvenuta
approvazione.
3. - Successivamente l'Avvocatura dello Stato ha di nuovo
depositato sia l'estratto del verbale della riunione del Consiglio
dei Ministri - che ha deliberato, l'11 luglio 1997, prima della
notificazione del ricorso, di sollevare il conflitto di attribuzione
- sia l'accordo di cooperazione turistica fra la Repubblica di Malta
e la Regione ed il primo protocollo riguardante il medesimo accordo.
Documenti, tutti, che erano già stati depositati assieme al ricorso. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Siciliana investe
l'accordo di cooperazione nel campo del turismo ed il primo
protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17 marzo
1997 dall'Assessorato per il turismo, sport, spettacolo,
comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministero del turismo
della Repubblica di Malta.
Il ricorrente ritiene che questi atti, sottoscritti dalla Regione
senza averne dato preventiva comunicazione al Governo - come invece
richiederebbe il principio di leale cooperazione, per consentire di
verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi di politica
internazionale - siano lesivi di attribuzioni statali. Essi sarebbero
stati stipulati non con un ente omologo alla Regione, ma con uno
Stato, determinando l'appropriazione da parte della Regione di un
ruolo che non le spetta. Il contenuto degli atti toccherebbe materie
di competenza statale, quali la costituzione di società miste, la
disciplina delle formalità di frontiera e della navigazione
marittima ed aerea, sino a prefigurare una collaborazione di politica
internazionale mediante un protocollo di alleanza per la penetrazione
congiunta sui mercati esteri nel settore del turismo.
2. - Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte dalla
Regione Siciliana, non sono fondate.
Anzitutto non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità
per tardività del ricorso, non avendo la Regione provato che esso
sia stato proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni
dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87). Difatti non risulta che la Regione abbia
trasmesso al Governo l'accordo ed il protocollo ad esso relativo, né
che abbia altrimenti informato della sottoscrizione di tali atti e
del loro contenuto, in modo da far decorrere dalla conoscenza di essi
il termine per proporre ricorso. Il primo documento che denota la
conoscenza degli atti impugnati, depositato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, è costituito dalla comunicazione con la
quale il Dipartimento del turismo ha trasmesso al Dipartimento affari
regionali copia di tali atti (19 maggio 1997): non è, dunque, certo
che il ricorrente ne avesse piena e completa conoscenza in una data
diversa da quest'ultima, dalla quale decorrono i termini per
ricorrere previsti dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953. Il
ricorso, notificato il 17 luglio 1997, è dunque da considerare
tempestivo.
Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità,
formulata supponendo che manchi la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, al quale è riservata la competenza a deliberare sulle
proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, comma 3,
lettera g) della legge 23 agosto 1988, n. 400). Difatti dagli atti
depositati dal ricorrente risulta che, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali, il Consiglio dei
Ministri, nella riunione dell'11 luglio 1997, ha adottato la
determinazione di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti
della Regione Siciliana avverso l'accordo di cooperazione ed il
relativo protocollo.
Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità proposta
dalla Regione Siciliana sull'asserito presupposto che la eventuale
lesione delle competenze statali non sarebbe attuale, giacché
l'accordo impugnato stabilisce (art. 9) che esso "è soggetto ad
approvazione in base alla legislazione nazionale e/o regionale di
ogni Parte e sarà esecutivo nel giorno in cui lo scambio delle note
confermerà la predetta approvazione". Questa clausola risponde alla
procedura di stipulazione degli accordi sottoscritti da chi
rappresenta le parti, alle quali è successivamente rimessa la
deliberazione diretta a formare la volontà, che viene comunicata poi
all'altra parte contraente con lo scambio degli atti di approvazione,
determinando in tal modo il perfezionamento del vincolo. La clausola
considerata non fa alcun riferimento all'autorizzazione governativa,
la quale, si assume dalla difesa della Regione, avrebbe avuto
efficacia condizionante l'accordo. In ogni caso la stessa
sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con uno Stato
estero è tale da interferire con attualità nelle attribuzioni
statali, essendo suscettibile di essere valutata in relazione agli
indirizzi della politica internazionale.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la
sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la
Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la
necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di
attribuzioni statali (sentenze nn. 204 e 290 del 1993; n. 212 del
1994).
Ancor prima, quindi, di valutare in modo puntuale il contenuto
degli atti denunciati come lesivi e di analizzare le materie che essi
trattano, gli stessi risultano illegittimi per essere stati
sottoscritti dal rappresentante della Regione senza che sia stato
preventivamente informato il Governo, il quale deve essere messo in
grado, in osservanza del principio di leale cooperazione, di
verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di
politica estera, riservati alla competenza dello Stato.
Gli atti denunciati devono essere, pertanto, annullati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Regione Siciliana il potere di
sottoscrivere l'accordo di cooperazione nel campo del turismo e il
primo protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17
marzo 1997 dall'Assessore per il turismo della Regione Siciliana e,
di conseguenza, annulla tali atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte