Sentenza n. 332/2002
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 19legge 688/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,
del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in
materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge
27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse il 6 giugno
(due ordinanze) e il 30 ottobre 2001 dalla Corte di appello di
Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 695 e 696 del registro
ordinanze 2001 ed al n. 46 del registro ordinanze 2002 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001 e n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visti l'atto di costituzione della Comilog S.p.a. (già
Elettrosiderurgica Italiana S.p.a.) nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore
Annibale Marini;
Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Comilog S.p.a. (già
Elettrosiderurgica Italiana S.p.a.) e l'avvocato dello Stato Ivo M.
Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze sostanzialmente identiche, due delle quali
emesse il 6 giugno 2001 e la terza il 30 ottobre 2001, la Corte di
appello di Genova - nel corso di giudizi in grado di appello aventi
ad oggetto domande di ripetizione di somme indebitamente percepite
dall'amministrazione finanziaria a titolo di addizionali all'imposta
erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui agli artt. 6,
comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con
modificazioni, in legge 27 gennaio 1989, n. 20, e 4, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali
urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1989,
n. 384 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,
del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in
materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge
27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta norma pone a
carico di colui il quale agisca per la ripetizione delle imposte ivi
indicate, indebitamente corrisposte, l'onere di provare che il peso
economico dell'imposta non è stato trasferito su altri soggetti.
Il rimettente assume che - alla luce della norma interpretativa
di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 349 - le
domande di rimborso proposte nei tre giudizi risulterebbero fondate e
l'unico ostacolo al loro accoglimento sarebbe rappresentato proprio
dal mancato assolvimento, da parte degli attori, dell'onere
probatorio di cui alla norma censurata.
Nel merito, il giudice a quo premette di non ignorare che nella
recente sentenza n. 114 del 2000 questa Corte - nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in
cui prevedeva che il suddetto onere probatorio potesse essere assolto
solo documentalmente - ha affermato che l'inversione dell'onere della
prova, in cui si sostanzia la deroga apportata dalla norma in
questione alla generale disciplina della ripetizione d'indebito, non
è di per sé in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Osserva, peraltro, lo stesso giudice che nella medesima sentenza
si sottolinea come, nella circostanza, il parametro di cui all'art. 3
della Costituzione fosse estraneo al sindacato di legittimità
effettuato dalla Corte e proprio con riguardo a tale parametro
sollecita dunque un nuovo scrutinio di costituzionalità.
Ricorda, sotto tale aspetto, il rimettente che, a seguito di
pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee, che
sancivano l'incompatibilità della disciplina processuale dettata dal
citato art. 19 del decreto-legge n. 688 del 1982 con gli obblighi che
il trattato CEE impone agli Stati membri, il legislatore, con
l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha diversificato il
regime della prova nell'azione di ripetizione dell'indebito
tributario, a seconda che i tributi indebitamente riscossi assumano o
meno rilevanza per l'ordinamento comunitario. Per i secondi si è
mantenuta ferma l'applicabilità della norma impugnata, mentre per
quelli riscossi in violazione delle norme comunitarie l'eventuale
traslazione dell'imposta è stata configurata come fatto impeditivo
del diritto, la cui prova incombe - secondo i principi generali -
sull'amministrazione convenuta con l'azione di ripetizione.
Siffatta diversità di trattamento non troverebbe adeguata
giustificazione, secondo il rimettente, nella comparazione delle
situazioni disciplinate, identico essendo nei due casi l'effetto
gratuitamente locupletatorio del rimborso di un onere tributario già
recuperato mediante il fenomeno economico della traslazione,
cosicché la norma si porrebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza.
La medesima disposizione, sotto altro aspetto, confliggerebbe poi
con il principio di ragionevolezza, in quanto - ad avviso del
rimettente - l'imposizione sull'energia elettrica impiegata quale
materia prima non sarebbe affatto caratterizzata - diversamente da
quanto la Corte avrebbe affermato in precedenti pronunce di manifesta
infondatezza di questioni riguardanti la stessa norma - da una
particolare attitudine ad essere trasferita su altri soggetti, tale
da giustificare la norma impugnata, in quanto ispirata alla ratio di
evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in
danno di una maggioranza di altri soggetti. In un mercato
internazionale, connotato da concorrenza piena, qualsiasi aumento dei
prezzi si traduce infatti in una contrazione della domanda, cosicché
non potrebbe porsi a razionale fondamento di una generalizzata
presunzione l'assunto che il produttore italiano possa
sistematicamente aumentare il prezzo di vendita in modo da assorbire
intervenuti aumenti degli oneri fiscali, non gravanti sui produttori
stranieri.
2. - Nel primo dei tre giudizi (r.o. n. 695 del 2001) si è
costituita la Comilog S.p.a., attrice nel giudizio a quo, concludendo
per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
Anche ad avviso della parte privata, infatti, il diverso
trattamento, quanto all'onere della prova, tra l'ipotesi disciplinata
dalla norma impugnata e quella di cui all'art. 29 della legge n. 428
del 1990 non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione e si
porrebbe quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Dopo avere sottoposto a critica - in base ad argomenti non
dissimili da quelli utilizzati dal rimettente - la presunzione di
traslazione dell'onere tributario nella quale risiederebbe, secondo
una diffusa opinione, la giustificazione della norma censurata, la
medesima parte assume infine che la norma in questione si porrebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza sotto un ulteriore profilo,
in quanto cioè essa impone il richiamato onere probatorio su colui
il quale, avendo corrisposto indebitamente l'imposta, esperisca
l'azione di ripetizione ma non anche su chi, non avendo pagato
l'imposta stessa, resista alla pretesa impositiva
dell'amministrazione.
Le medesime argomentazioni sono ulteriormente sviluppate in una
memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica.
3. - È intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in
subordine, di infondatezza della questione.
Quanto al profilo di illegittimità basato sulla asserita
disparità di trattamento, in via preliminare la parte pubblica
osserva che il vizio denunciato dal rimettente potrebbe - in ipotesi
- essere eliminato solo attraverso una totale riformulazione della
norma impugnata, sicuramente eccedente i poteri spettanti alla Corte.
Nel merito, l'Avvocatura assume, comunque, che le situazioni poste a
confronto non sarebbero omogenee né comparabili, in quanto, nell'un
caso, la discrezionalità del legislatore incontrerebbe il limite
rappresentato dai principi dell'ordinamento comunitario mentre,
nell'altro, tale limite non sussisterebbe e dunque il legislatore
resterebbe libero di disciplinare la fattispecie in modo diverso,
senza per ciò solo incorrere - come la stessa Corte avrebbe
sostanzialmente riconosciuto nella sentenza n. 40 del 1998 - in alcun
vizio di incostituzionalità.
Quanto all'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost.
prospettato dal rimettente - che la parte pubblica ritiene di
individuare nella eguaglianza di trattamento, quanto al rimborso, di
situazioni diverse quali sarebbero quelle relative all'imposizione
sull'energia elettrica impiegata quale materia prima ed
all'imposizione sull'energia considerata come merce - osserva
l'Avvocatura che sembrerebbe trattarsi in realtà di una questione
interpretativa riguardo all'ambito di applicazione della norma
impugnata, in quanto tale inammissibile.
In ogni caso, nel merito, la questione sarebbe infondata, "non
ravvisandosi diversità oggettive tra le due fattispecie ipotizzate".
Riguardo, infine, alla difficoltà di fornire la prova richiesta,
ritiene l'Avvocatura che la questione sia stata già risolta con la
sentenza n. 114 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevedeva che la
prova in questione potesse essere fornita solo documentalmente.
Proprio la possibilità di non agevole reperimento delle prove
contabili idonee a dimostrare la mancata traslazione giustificherebbe
del resto la presunzione relativa di traslazione, essendo
evidentemente la difficoltà di prova ancor maggiore per
l'amministrazione, non in possesso delle scritture contabili del
contribuente.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica
l'Avvocatura si sofferma, in particolare, sui rapporti tra
ordinamento interno ed ordinamento comunitario, osservando che la
norma assunta a tertium comparationis (l'art. 29 della legge n. 428
del 1990), in quanto adottata dal legislatore allo scopo di adeguarsi
all'ordinamento comunitario, costituirebbe - pur se formalmente
appartenente all'ordinamento nazionale - "espressione del distinto e
diverso ordinamento comunitario" e non sarebbe dunque utilizzabile ai
fini dello scrutinio di costituzionalità in riferimento al principio
di eguaglianza. Diversamente opinando, infatti, dovrebbe ritenersi
consentito - ad avviso dell'Avvocatura - analogo scrutinio di
costituzionalità anche delle norme di adeguamento all'ordinamento
comunitario, se ritenute meno favorevoli rispetto a quelle
esclusivamente operanti nell'ambito nazionale, il che sarebbe invece
pacificamente inammissibile. Considerato in diritto
1. - Con le tre ordinanze in epigrafe la Corte di appello di
Genova solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,
del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in
materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge
27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta norma pone a
carico di colui il quale agisca per la ripetizione delle imposte ivi
indicate, indebitamente corrisposte, l'onere di provare che il peso
economico dell'imposta non è stato trasferito su altri soggetti.
Stante l'assoluta identità dell'oggetto, i tre giudizi vanno
riuniti per essere congiuntamente decisi.
2. - La Corte rimettente ritiene che la norma denunciata
contrasti con il parametro evocato sotto un duplice profilo: per
violazione del principio di eguaglianza, assumendo quale tertium
comparationis l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che,
con riferimento all'indebito tributario riscosso in violazione di
norme comunitarie, configura la traslazione dell'imposta come fatto
impeditivo, la cui prova grava sull'amministrazione finanziaria; per
violazione del canone di ragionevolezza, in quanto la presunzione di
traslazione del peso economico dell'imposta, sulla quale in buona
sostanza riposerebbe la ratio della norma, sarebbe priva di
giustificazione, in particolare per quanto riguarda le imprese
indebitamente assoggettate all'addizionale all'imposta erariale di
consumo sull'energia elettrica, operando queste in concorrenza con
imprese estere, non assoggettate al medesimo carico fiscale.
3. - La questione - che, pur sollevata in un giudizio riguardante
la ripetizione di imposte di consumo, investe la disciplina
denunciata in riferimento a tutti i tributi ivi indicati - è
fondata, nei termini di seguito precisati.
3.1. - L'azione generale di ripetizione d'indebito, di cui
all'art. 2033 del codice civile, si fonda sui soli presupposti, di
carattere oggettivo, rappresentati dall'avvenuto pagamento e dalla
mancanza di causa.
Anche in materia tributaria vale il principio della ripetibilità
dell'indebito, ma il diritto alla ripetizione può essere
legittimamente limitato o escluso dal legislatore, al fine di evitare
un ingiustificato arricchimento del solvens, allorché il peso
economico dell'imposta sia stato da questi trasferito su altri
soggetti, e ciò sia nel caso in cui tale trasferimento sia previsto
da norme di legge, sia quando esso avvenga mediante un meccanismo di
traslazione puramente economica, inglobando l'ammontare dell'imposta
nel prezzo di vendita dei beni prodotti o dei servizi resi dal
soggetto che abbia eseguito la prestazione tributaria non dovuta.
La traslazione dell'imposta, in quanto fatto impeditivo del
diritto alla ripetizione, dovrebbe essere opponibile solo in via di
eccezione dall'accipiens (art. 2697 cod. civ.).
La norma impugnata, invece, onerando il solvens della prova
(negativa) della mancata traslazione dell'imposta ha operato una
inversione legale dell'onere della prova lesiva del generale canone
di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Tale inversione rinviene, infatti, nella specie, la sua ragione
nell'intento di attribuire all'amministrazione finanziaria convenuta
con l'azione di ripetizione una posizione di particolare privilegio
in sede probatoria. Privilegio del tutto ingiustificato ove si
consideri che l'amministrazione è l'accipiens di un pagamento non
dovuto che in quanto tale dovrebbe essere, in base ai principi
generali, restituito.
E, d'altro canto, la pur contestata ricorrenza, nella normalità
delle ipotesi, del fenomeno della traslazione non potrebbe certo
giustificare la suddetta inversione, ma, semmai, valere come
argomento di prova utilizzabile, in giudizio, dall'accipiens.
Il vulnus al principio di ragionevolezza che si viene così a
determinare comporta l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata, nella parte in cui pone a carico dell'attore in
ripetizione l'onere di provare la mancata traslazione dell'imposta
invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora
l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta
è stato trasferito dal solvens su altri soggetti.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità
denunciati dal rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in
materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge
27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore
in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non
è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte