Sentenza n. 333/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/03/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 475/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2
aprile 1968, n. 475, ("Norme concernenti il servizio farmaceutico"),
in relazione all'art. 110 del T.U. approvato con r.d. 27 luglio 1934,
n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 29 giugno 1983 dalla Corte di
Cassazione - Sezioni unite civili, sui ricorsi proposti da Nuti Piero
contro Scalas Angela e da Mossa Maria Laura contro Fodde Maria
Margherita, iscritte ai nn. 1007 e 1008 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 102 e 95
dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1983 dal Tribunale di Messina
nel procedimento civile vertente tra Manicastri Rosalia e Iacopino
Filippo ed altro, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno
1984;
3) ordinanza emessa il 3 luglio 1984, dalla Corte di Cassazione
sui ricorsi riuniti proposti da Palumbo Maria Raffaella contro Teresi
Ignazio e da Teresi Ignazio contro Palumbo Maria Raffaella, iscritta
al n. 1297 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113- bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 12 novembre 1984 dal giudice istruttore
presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra
Mattiello Mario e De Antoni Antonio, iscritta al n. 89 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 155- bis dell'anno 1985;
5) ordinanza emessa il 7 novembre 1985 dal Tribunale di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Gagliardi Giulio Cesare e
Laurora Baccanelli Angela ed altro, iscritta al n. 214 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;
6) ordinanza emessa il 24 novembre 1986 dal Tribunale di Trapani
nel procedimento civile vertente tra Napoli Maria Antonia e Bonanno
Conti Cinzia, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Manicastri Rosalia;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Udito l'avv. Enzo Silvestri per Manicastri Rosalia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, chiamate a
pronunciarsi su una questione decisa in senso difforme da due
sentenze della prima Sezione civile, hanno sollevato, con due
ordinanze di identico contenuto emesse il 29 giugno 1983 (r.o. nn.
1007 e 1008/83), questione di legittimità costituzionale dell'art.
17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ("Norme concernenti il servizio
farmaceutico"), in riferimento all'art. 3 Cost.
Le Sezioni unite hanno interpretato il combinato disposto degli
artt. 17 della L. 2 aprile 1968 n. 475 e 110 del R.D. 27 luglio 1934
n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in tema di diritto
all'indennità di avviamento in favore del gestore provvisorio di una
farmacia, nel senso che, in caso di farmacia non di nuova
istituzione, non spetta al gestore provvisorio alcuna indennità.
A tale conclusione le Sezioni unite sono pervenute rilevando che
dal coordinamento delle due norme si evince che la fattispecie
regolata dall'art. 17 (che prevede il diritto del gestore provvisorio
di percepire dal vincitore del pubblico concorso tutto ciò che è
menzionato nell'art. 110 citato) si aggiunge alla fattispecie
prevista nella norma precedente (rimasta in vigore in quanto
espressamente richiamata), secondo cui, per la farmacia "che non sia
di nuova istituzione" l'obbligo del concessionario (subentrante) di
rilevare gli arredi e di corrispondere una indennità di avviamento
è previsto esclusivamente nei confronti del "precedente titolare"
della farmacia o dei suoi eredi.
Da ciò, afferma la Corte remittente, si evince che l'art. 17
della legge n. 475/68 è applicabile soltanto al gestore provvisorio
di farmacia di nuova istituzione, a chi abbia cioè, prima
dell'assegnazione della farmacia stessa al vincitore del pubblico
concorso, curato la gestione provvisoria dell'esercizio.
Lo stesso diritto non può invece essere riconosciuto, in base
all'art. 17, anche al gestore provvisorio di farmacia di non nuova
istituzione in quanto, per tale tipo di farmacia, seguita ad avere
vigore l'art. 110 del T.U. LL. SS. che considera a tal fine soltanto
il precedente titolare della farmacia e non anche l'eventuale gestore
provvisorio, la cui figura, nel contesto della normativa del 1934,
non aveva rilievo avendo il legislatore dell'epoca ritenuto (con
previsione contraddetta poi dagli eventi successivi) la gestione
provvisoria del tutto eccezionale o momentanea e perciò non
meritevole di tutela. Correlativamente, osserva la Corte, il gestore
provvisorio di questo tipo di farmacia non può ritenersi obbligato a
corrispondere l'indennità di avviamento al precedente titolare, il
quale potrà invece pretenderla soltanto dal definitivo assegnatario
della farmacia, così come lo stesso gestore non può pretendere
alcuna indennità per il periodo della sua gestione.
Ad avviso della Corte remittente la corretta interpretazione
dell'art. 17 pone tuttavia una questione non manifestamente infondata
di legittimità costituzionale della norma stessa in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
La disposizione sembra infatti aver determinato, ritiene la Corte,
un'evidente disparità di trattamento (rispetto ad una posizione di
diritto soggettivo) nei confronti del gestore di farmacia di non
nuova istituzione il quale non avrebbe diritto ad alcuna indennità
pur versando in una situazione del tutto identica a quella del
gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione.
Ai fini del diritto all'indennità di avviamento anche il gestore
di farmacia di non nuova istituzione può avere, infatti,
incrementato o addirittura creato, nel caso di farmacia esistente
solo formalmente ma praticamente inefficiente prima dell'affidamento
in gestione provvisoria, il bene fondamentale dell'avviamento.
La Corte conclude affermando la rilevanza della proposta questione
nel giudizio ad essa sottoposto, in quanto dalla sua soluzione
dipendono sia l'obbligo della prestazione sia la determinazione del
periodo temporale di riferimento per la quantificazione
dell'indennità.
2. - In termini sostanzialmente identici hanno sollevato la
questione la stessa Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 luglio
1984 (r.o. n. 1297/84), nonché i Tribunali di Bergamo (ord. n.
214/86 del 7 novembre 1985) e Trapani (ord. n. 16/87 del 24 novembre
1986) e il giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza
(ord. n. 89/85 del 12 novembre 1984).
3. - In termini del tutto diversi la questione di legittimità
costituzionale della norma è stata invece sollevata (in riferimento
agli artt. 3 e 23 Cost.) dal Tribunale di Messina (ord. n. 483/84 del
21 dicembre 1983) nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto
l'accertamento dell'obbligo di corrispondere l'indennità di
avviamento da parte del vincitore del concorso pubblico per una sede
farmaceutica di nuova istituzione in favore del precedente gestore
provvisorio.
Il Tribunale, premesso che la formulazione dell'art. 17 impone di
ritenere:
a) che l'indennità di avviamento è dovuta al gestore
provvisorio di farmacia di nuova istituzione, e nella stessa misura
spettante al precedente titolare di farmacia di non nuova
istituzione;
b) che l'indennità spetta anche al gestore provvisorio cui sia
stata affidata la farmacia dopo la emanazione del bando di concorso;
c) che l'indennità va liquidata con lo stesso criterio (tre
annualità del reddito medio) qualunque sia l'effettivo incremento
apportato alla farmacia dal gestore provvisorio e qualunque sia stata
la durata della gestione;
ha dichiarato non manifestamente infondata la questione sotto i
seguenti profili:
1) L'equiparazione compiuta dall'art. 17 del gestore provvisorio
di farmacia di nuova istituzione alla posizione del "precedente
titolare" di farmacia non di nuova istituzione, prevista dall'art.
110 del T.U. LL.SS., appare in contrasto con l'art. 3 Cost. essendo
state disciplinate in maniera identica situazioni sostanzialmente
diverse.
Ritenuto infatti che le ragioni per le quali è riconosciuta
l'indennità di avviamento al precedente titolare sono individuabili,
alternativamente, o nel fatto che questi, rendendo per morte o
decadenza disponibile la sede, ne consente il passaggio ad altri
nell'unico modo ordinariamente ammesso per la successione
nell'esercizio farmaceutico (v. Cass. 18 ottobre 1971 n. 2945) ovvero
nel fatto di aver perso una fonte di sostentamento sulla quale aveva
inizialmente fatto affidamento, il Tribunale di Messina osserva che
entrambe le dette ragioni non trovano riscontro nel caso del gestore
provvisorio.
2) Il principio di eguaglianza risulterebbe altresì violato ove
si consideri la posizione del gestore provvisorio e quella
dell'assegnatario della farmacia, essendo quest'ultimo costretto ad
una prestazione patrimoniale a favore del primo senza alcuna valida
ragione, una volta escluso, per quanto rilevato sub 1), il fondamento
del diritto all'indennità in un effettivo incremento aziendale come
conseguenza della precedente gestione della farmacia.
3) La disparità di trattamento appare sussistere anche tra
concorrenti a farmacie di nuova istituzione per colui che si renda
assegnatario di una sede farmaceutica affidata in gestione
provvisoria dopo l'emanazione del bando di concorso.
Il predetto sarebbe infatti esposto a subire l'esborso di somme
anche notevoli senza essere stato a conoscenza di siffatto onere al
momento del bando e della sua partecipazione al concorso.
4) La circostanza che l'affidamento in gestione provvisoria di una
farmacia di nuova istituzione dipenda da un provvedimento
discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale potrebbe
disporlo anche pochi giorni prima dell'assegnazione al vincitore
imponendogli così un ingiustificato onere economico, potrebbe poi
risolversi in un sostanziale contrasto con l'art. 23 della
Costituzione secondo il quale l'obbligo di prestazioni patrimoniali
può essere imposto solo in base alla legge.
5) Ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. emerge ove si
consideri la disparità di trattamento tra aspiranti alla stessa
farmacia qualora uno di essi sia proprio il gestore provvisorio, dato
l'indubbio vantaggio di cui questi godrebbe nel non dover subire
alcun onere economico.
6) Ove si voglia invece accedere alla tesi che individua il
fondamento del diritto all'indennità di avviamento nel concreto
impulso dato dal gestore all'attività aziendale, la liquidazione
dell'indennità in modo forfettario (prescindendo cioè dall'entità
dell'incremento aziendale e dalla durata della gestione)
concreterebbe una disparità di trattamento tra chi abbia gestito per
lungo tempo, dando un sostanziale impulso all'azienda, e chi tale
gestione abbia operato per un breve periodo; correlativamente la
ingiustificata disparità si estende a chi subentri al primo,
avvantaggiandosi dell'avviamento esistente, e chi subentri al
secondo, senza apprezzabili vantaggi, pur avendo entrambi corrisposto
un'indennità pari a tre annualità del reddito medio. Osserva poi il
Tribunale remittente che l'entità dell'esborso è da presumere
pressoché uguale, salvo qualche lieve variazione nel calcolo della
media annuale, che potrebbe anzi risultare più favorevole a chi
abbia gestito per breve periodo ove, per situazioni contingenti, il
relativo reddito sia stato particolarmente elevato.
Conclude il Tribunale affermando la rilevanza della questione nel
giudizio, essendo in discussione sia l'obbligo di corrispondere
l'indennità sia la sua misura.
4. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita
Manicastri Rosalia, parte attrice nel giudizio pendente avanti il
Tribunale di Messina, la quale chiede che la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale della norma in esame svolgendo
argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione e sollevando
ulteriori profili di incostituzionalità in riferimento agli artt. 4,
35 e 41 Cost. Considerato in diritto
1. - I giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma di legge,
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475. Tale
norma, secondo la interpretazione delle Sezioni unite civili della
Corte di Cassazione, seguita dagli altri giudici remittenti, estende
ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione le
disposizioni previste dall'art. 110 del T.U. sulle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 per i concessionari
titolari di farmacie non di nuova istituzione.
Le Sezioni unite civili (ord. 1007/83 e 1008/83), la I° Sezione
civile della Corte di Cassazione (ord. 1297/84), il giudice
istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza (ord. 89/85), il
Tribunale di Bergamo (ord. 214/86) e il Tribunale di Trapani (ord.
16/87) denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. perché, non
essendo prevista nella norma impugnata, ai fini della
regolamentazione dell'indennità di avviamento, anche la posizione
dei gestori provvisori delle farmacie di non nuova istituzione, si
darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra i
detti gestori e quelli di farmacie di nuova istituzione.
Il Tribunale di Messina invece, (ord.483/84), denuncia anch'esso
una violazione dell'art. 3 Cost., che deriverebbe tuttavia da
considerazioni opposte e molteplici, in base alle quali l'estensione
della regolamentazione dell'indennità di avviamento ai gestori
provvisori di farmacie di nuova istituzione, voluta dalla norma
impugnata, concreterebbe vuoi una identica disciplina per situazioni
sostanzialmente diverse, vuoi una disparità di trattamento per
situazioni eguali. Lo stesso giudice a quo denuncia anche una
violazione dell'art. 23 Cost., perché la norma impugnata porrebbe in
essere l'onere di una rilevante prestazione patrimoniale in
dipendenza di un provvedimento discrezionale della Pubblica
Amministrazione.
In buona sostanza, il primo gruppo di ordinanze remittenti lamenta
che l'art. 17 della citata legge n. 475 del 1968 estenda la
disciplina dell'indennità di avviamento soltanto ai gestori
provvisori di farmacie di nuova istituzione, e non anche a coloro che
comunque abbiano in via provvisoria gestito qualsiasi farmacia; al
contrario, l'ordinanza 483/84 del Tribunale di Messina si duole che
la norma impugnata attribuisca il diritto a percepire l'indennità di
avviamento ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione,
sostenendo che tale regolamentazione non dovrebbe applicarsi ai
gestori provvisori di farmacie, specie se di nuova istituzione.
3. - Preliminarmente questa Corte deve dichiarare inammissibile la
questione sollevata dal giudice istruttore civile presso il Tribunale
di Vicenza per carenza di legittimazione del giudice remittente. È
giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ( v. sentenze
nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80) che "la
legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di
legittimità costituzionale va affermata o negata, secondo che la
questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il
giudice istruttore debba applicare per provvedimenti di competenza
sua propria".
Nel caso in esame l'applicazione della norma di legge censurata
attiene alla decisione sul merito della controversia, di competenza
non del giudice istruttore, ma del collegio; ne discende perciò
necessariamente la dichiarazione di inammissibilità.
4. - Le differenti prospettazioni della que- stione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n.
475 vanno ora esaminate in ordine di antecedenza logica; ed alla
stregua di tale criterio, è d'uopo primieramente verificare la
eventuale fondatezza della censura proposta dall'ordinanza 483/84 del
Tribunale di Messina: infatti, se essa dovesse trovare accoglimento,
ne seguirebbe la pronuncia di illegittimità costituzionale della
norma che attribuisce ai gestori provvisori di farmacie di nuova
istituzione i diritti previsti dall'art. 110 del T.U. delle leggi
sanitarie per i titolari di farmacie, di guisa che verrebbe a mancare
il presupposto su cui si fonda la questione sollevata dai giudici a
quibus del primo gruppo di ordinanze, vale a dire la disparità di
trattamento tra i gestori di farmacie di nuova istituzione e coloro
che hanno gestito provvisoriamente farmacie già esistenti e
funzionanti precedentemente.
4.1. - Venendo dunque ad esaminare la questione sollevata dal
Tribunale di Messina sotto i diversi profili, va innanzitutto tenuto
presente che pur muovendo da una interpretazione della norma in esame
non dissimile da quella enunciata nelle due ordinanze di rinvio della
Cassazione a Sezioni unite, (ed è secondo quest'ultima
interpretazione, adottata nella massima istanza dal giudice cui
spetta assicurare l'uniformità di interpretazione della legge, che
questa Corte deve valutare la norma stessa, al fine di verificarne la
legittimità costituzionale), il giudice a quo finisce per
discostarsene, aderendo, per quanto riguarda il problema della natura
dell'indennità di avviamento, alla teoria che ne ravvisa il
fondamento non nell'impulso e nello sviluppo economico commerciale
dell'esercizio farmaceutico, bensì nel fatto che il titolare
cessante dell'esercizio dovrebbe essere per così dire compensato o
risarcito, giacché rendendolo disponibile per decadenza o per morte
ne rende possibile il passaggio ad altri; ovvero perché verrebbe a
perdere una fonte di sostentamento su cui aveva fatto affidamento.
Tenendo dunque presente che l'indennità di avviamento va
considerata alla stregua della interpretazione fatta propria dalla
Cassazione a Sezioni unite, che, come si è detto, è quella fondata
sull'incremento dell'attività dell'esercizio, è agevole constatare
l'inconsistenza della prima ipotesi di presunta violazione dell'art.
3 Cost. cui darebbe luogo l'attribuzione del diritto a percepire
l'indennità di avviamento al gestore provvisorio di farmacia di
nuova istituzione.
Ed invero, l'asserita violazione del principio di eguaglianza per
l'equiparazione del gestore provvisorio di farmacia di nuova
istituzione alla posizione del precedente titolare di farmacia non di
nuova istituzione, consisterebbe nell'essere state sottoposte ad
identica disciplina situazioni sostanzialmente diverse; ma la
diversità delle due situazioni, (scil. del gestore provvisorio e del
titolare), viene meno quando si consideri l'indennità di avviamento,
secondo l'interpretazione della Cassazione a Sezioni unite, come
corrispettivo dell'incremento di attività dell'esercizio; e
comunque, anche a voler concedere che le due posizioni conservino
qualche elemento di differenziazione, non può essere minimamente
censurata la scelta di equipararle, scelta che rientra nella sfera di
discrezionalità del legislatore, il quale ha operato secondo criteri
certamente non irrazionali.
Sotto questo profilo la questione deve dunque essere dichiarata
infondata.
4.2. - Il successivo profilo, che lamenta una violazione del
principio di eguaglianza, in quanto l'assegnatario della farmacia di
nuova istituzione sarebbe obbligato ad una prestazione patrimoniale
in favore del gestore provvisorio senza alcuna valida ragione, "una
volta esclusa la configurabilità di un effettivo avviamento
aziendale come conseguenza della precedente gestione della farmacia",
appare parimenti privo di consistenza, poiché anch'esso si appoggia
ad una interpretazione dell'indennità di avviamento opposta a quella
della Cassazione a Sezioni unite, e non presenta comunque alcun
apprezzabile collegamento col precetto costituzionale contenuto
nell'art. 3. Anche sotto questo profilo la questione va dichiarata
infondata.
4.3. - Segue la prospettazione di una possibile disparità di
trattamento fra concorrenti a farmacie di nuova istituzione, a
seconda che queste siano state date o no in gestione provvisoria, ed
in particolare nel caso in cui l'affidamento in gestione provvisoria
sia avvenuto dopo l'emanazione del bando di concorso. Anche sotto il
suesposto profilo non è dato riscontrare l'asserita disparità di
trattamento: infatti, l'assegnatario di nuova farmacia data in
gestione provvisoria dovrà corrispondere l'indennità di avviamento,
ma usufruirà, rispetto a coloro che non si trovino a subire
quest'onere, del vantaggio di disporre di un esercizio già
impiantato ed avviato; il fatto poi che la gestione provvisoria sia
disposta dopo l'emanazione del bando di concorso non muta i termini
del problema, salvo eventuali vizi di legittimità del provvedimento
di assegnazione, da far valere, ove sussista l'interesse, dinanzi al
giudice amministrativo. Pertanto sotto questo profilo la questione è
parimenti infondata.
4.4. - Quanto alla questione sollevata in riferimento all'art. 23
Cost. appare quantomeno dubbio che l'indennità in questione possa
qualificarsi come prestazione patrimoniale imposta ai sensi della
citata norma costituzionale.
In ogni caso basterà osservare che il costante orientamento della
Corte ha stabilito che il precetto costituzionale deve ritenersi
rispettato allorquando la legge che prevede l'imposizione della
prestazione ne indichi altresì criteri, condizioni, limiti e
controlli tali da non lasciarne arbitraria la determinazione (sentt.
nn. 4, 30 e 47 del 1957, n. 36 del 1959, n. 70 del 1960, n. 159 del
1985, n. 34 del 1986). Nel caso in esame l'obbligo di corrispondere
l'indennità di avviamento al gestore provvisorio di farmacia di
nuova istituzione discende direttamente dalla legge, e precisamente
dalla norma impugnata, che ne determina compiutamente criteri e
modalità di corresponsione. Tutt'altro oggetto hanno invece i
provvedimenti della P.A. che valgono ad identificare nel caso
concreto i soggetti che sia in qualità di titolari, sia in qualità
di gestori provvisori, sono abilitati ad assicurare la continuità
del servizio farmaceutico. Gli oneri ed i diritti scaturenti da tale
rapporto sono regolati direttamente dalla norma di legge.
La censura è quindi priva di qualsivoglia consistenza e va
dichiarata infondata.
4.5. - Il giudice remittente ipotizza ancora la violazione
dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra concorrenti ad
una stessa farmacia di nuova istituzione, qualora il gestore
provvisorio della stessa sia anch'egli tra i concorrenti, venendo
così a trovarsi in evidente vantaggio rispetto agli altri aspiranti.
Anche così impostata la questione non presenta alcun fondamento.
Infatti la possibilità che il gestore provvisorio di farmacia di
nuova istituzione sia fra i concorrenti alla titolarità della
farmacia stessa non può certamente essere ritenuta in contrasto col
principio di eguaglianza; e comunque una siffatta ipotesi non ha
alcun nesso con la norma della cui legittimità costituzionale si
dubita, in quanto l'art. 17 della legge n. 475 del 1968 dispone
soltanto, come è stato detto, la estensione della disciplina
dell'indennità di avviamento ai gestori provvisori di farmacie di
nuova istituzione.
4.6. - Infondata deve pure essere dichiarata la questione sotto
l'ultimo profilo avanzato dal giudice a quo, vale a dire la
disparità di trattamento che si verificherebbe tra gestori
provvisori a causa della possibile diversa durata della gestione
stessa e della conseguente diversa entità dell'incremento realizzato
e, correlativamente, tra l'assegnatario che subentri a chi abbia
gestito per lungo tempo, avvantaggiandosi di detto incremento, e
l'assegnatario che subentri a chi tale gestione abbia operato per un
breve periodo senza alcun vantaggio apprezzabile: in tutti i casi
infatti l'indennità di avviamento dovrebbe essere commisurata a tre
annualità di reddito ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi
sanitarie. L'assunto fonda sul presupposto di una indennità di
avviamento pressoché uguale nella misura, salvo qualche lieve
irrilevante variazione, dovuta al calcolo del reddito medio annuale.
Il presupposto è chiaramente erroneo giacché, coerentemente
all'interpretazione che lega l'indennità di avviamento
all'incremento di attività dell'esercizio, e quindi alla futura
redditività, la misura dell'indennità risulta sufficientemente
differenziata in quanto proporzionale al reddito medio effettivamente
conseguito nei diversi casi.
Nell'ipotesi poi che la gestione provvisoria della farmacia si sia
protratta per un periodo di tempo inferiore a tre anni spetterà al
giudice di merito valutare se l'ammontare dell'indennità debba
essere proporzionalmente ridotto.
5. - Sgombrato il campo dalla questione sollevata dal Tribunale di
Messina, si può passare all'esame della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Cassazione a Sezioni unite civili,
pressoché testualmente ripresa dalle altre ordinanze del primo
gruppo, come è stato precisato all'inizio.
La Cassazione e gli altri giudici a quibus prospettano, come si è
detto, una violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento
fra il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione, cui
l'art. 17 della legge n. 475 del 1968 estende il diritto
all'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle
leggi sanitarie, ed il gestore provvisorio di farmacia già
preesistente e funzionante, al quale, (secondo l'interpretazione
delle Sezioni unite, seguita dagli altri giudici remittenti, e
comunque non sindacabile in questa sede), tale diritto non è esteso.
La questione è fondata.
Tenuto per fermo che il fondamento di detta indennità consiste
nell'incremento o addirittura nella creazione del bene fondamentale
dell'avviamento, rilevano le Sezioni unite che "le due fattispecie
(gestione provvisoria di farmacie di non nuova e di nuova
istituzione) sono identiche".
Tale assunto deve essere condiviso: una volta perciò che il
legislatore ha equiparato, agli effetti anzidetti, il gestore
provvisorio di farmacie di nuova istituzione al titolare di farmacia,
la mancata estensione di tale equiparazione ai gestori provvisori di
farmacie non di nuova istituzione costituisce una ingiustificata e
irrazionale disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Occorre infine sottolineare che le Sezioni unite hanno giustamente
formulato la questione in termini di "posizione dei gestori delle
farmacie di non nuova istituzione ai fini della regolamentazione
della indennità di avviamento", in quanto la estensione ai medesimi
della previsione contenuta nella norma censurata non può non
comprendere, insieme ai diritti nei confronti dell'assegnatario
subentrante, anche i corrispondenti obblighi verso il precedente
titolare ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico) sollevata dal giudice
istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza con ordinanza emessa
il 12 novembre 1984 (R.O. 89/1985) in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 come sollevata dal
Tribunale di Messina con ordinanza del 21 dicembre 1983 (R.O.
483/1984) in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori
provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione
dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle
leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte