Sentenza n. 333/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Regione
Toscana, notificati il 3 e il 5 agosto 1994, depositati in
Cancelleria il 6 e il 12 agosto 1994, per conflitti di attribuzione
sorti a seguito del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di origine dei vini), ed iscritti ai nn. 26 e 28 del
registro conflitti 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Mario Ammassari per la Regione Veneto, Fabio
Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Sergio
Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 3 agosto 1994, la Regione Veneto ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 dell'8 giugno 1994, emanato sulla scorta dell'art. 2,
settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e cioè, come
regolamento delegato.
Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato avrebbe espropriato
la regione di quel ruolo partecipativo ai procedimenti di
riconoscimento di vini che sia la legislazione, sia la prassi
attuativa le avevano, in passato, attribuito.
Si osserva, al riguardo, nel ricorso che la disciplina originaria
della materia risale al d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi modificato
dalla legge 11 maggio 1966, n. 302. A seguito del trasferimento alle
regioni delle funzioni nella materia dell'agricoltura, come definita
dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, avendo queste ereditato le
competenze dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, che in
precedenza riceveva le domande di riconoscimento di denominazione
d'origine dei vini, e provvedeva alla relativa istruttoria, tali
funzioni sono state svolte dagli uffici regionali dell'agricoltura.
Detti uffici, dopo avere istruito le predette domande, le
sottoponevano all'esame di un apposito Comitato regionale
interprofessionale per un parere e, poi, le trasmettevano al
Ministero (prima dell'agricoltura e delle foreste, quindi delle
risorse agricole, alimentari e forestali), cui competeva la
classificazione dei vini in rapporto alla loro origine.
In questo solco si inserisce la legge 10 febbraio 1992, n. 164,
che, in molti passaggi della disciplina, prevede il coordinamento del
Ministero con le regioni interessate, tra l'altro attraverso
l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, composto
anche da rappresentanti regionali, nonché l'emanazione di un
regolamento ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per disciplinare il
contenuto delle domande e la procedura per il riconoscimento delle
denominazioni, l'approvazione e la modifica dei relativi disciplinari
di produzione, nonché le modalità e i termini di presentazione;
regolamento non emanato, ma predisposto dal Ministero nel senso della
conservazione delle procedure già in atto.
La cooperazione, così riconosciuta dalla legge n. 164 del 1992,
sarebbe stata, invece, secondo la ricorrente, sostanzialmente esclusa
dal regolamento impugnato, attraverso l'accentramento in capo allo
Stato, ex art. 2, primo comma, delle funzioni relative alla ricezione
delle domande di riconoscimento, che devono essere presentate al
Comitato nazionale di cui all'art. 17 della citata legge n. 164 del
1992, e la estromissione, ex art. 4, della regione dal procedimento
in questione. Infatti le disposizioni in cui si prevede l'intervento
regionale - salvo quelle di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 930
del 1963, relative alle procedure di riconoscimento - pur non
abrogate, sarebbero, tuttavia, vanificate con la esclusione del
passaggio di ogni domanda attraverso la regione.
Nel ricorso si lamenta, pertanto, che siffatto regolamento,
limitando l'attività regionale nel settore della viticoltura e
quindi della programmazione dell'agricoltura, e violando il principio
di leale cooperazione tra Stato e regione, si porrebbe in contrasto
con gli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione al d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, agli artt. 66 e successivi del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al d.P.R. 12
luglio 1963, n. 930, come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n.
302, artt. 4 e 6, e alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2,
commi 7, 8 e 9, nonché in relazione agli artt. 12 e 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. Riguardo alle norme, da ultimo citate, della
legge n. 400 del 1988, la regione contesta la legittimità dell'uso
del regolamento delegato in funzione di abrogazione di disposizioni
legislative ex art. 17, secondo comma, della detta legge, in una
materia caratterizzata dalla riserva di legge, quale quella dei
rapporti tra Stato e regioni.
In ogni caso, poi, tale regolamento contravverrebbe alle
disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, che
prevede la consultazione della Conferenza per i rapporti
Stato-regioni in ordine al contenuto del regolamento stesso. Del
pari, è stata eliminata l'audizione della Conferenza prevista
dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, e ciò allo scopo, secondo
la regione ricorrente, di accentrare ogni potere, senza coordinare la
nuova normativa - che accentra la sola procedura di riconoscimento -
con le disposizioni non abrogate della legge n. 164 del 1992, che
danno ripetutamente spazio alla consultazione delle regioni. In tal
modo, il regolamento contenuto nel decreto impugnato avrebbe
irrazionalmente posto un "cuneo del tutto arbitrario" nella
continuità delle competenze regionali, violandole per quanto attiene
alla fase preparatoria e di iniziativa degli atti della procedura in
questione, attraverso la estromissione delle regioni dall'attività
di raccolta, istruzione e valutazione delle domande per il
riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini.
2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la reiezione del ricorso, osservando che
la nuova disciplina regolamentare ha conferito direttamente alle
regioni la legittimazione all'iniziativa del procedimento e diritto
di voto alle sedute del Comitato nazionale concernenti denominazioni
d'origine, assicurando loro una possibilità di tutela degli
interessi locali in materia d'agricoltura ben più concreta di quanto
non consentisse nella previgente disciplina l'assolvimento di compiti
di mera ricezione delle domande di riconoscimento e della relativa
documentazione.
Né potrebbe riconoscersi alcun fondamento alla asserita riserva
di legge che precluderebbe la modifica con regolamento della
disciplina previgente, trattandosi, in questo caso, di materia di
competenza statale, siccome attinente, ex art. 71, primo comma,
lettera d), del d.P.R. n. 616 del 1977, alla "disciplina ed al
controllo di qualità" nonché alla "certificazione varietale" dei
prodotti agricoli.
Ancora, non potrebbe, secondo l'Avvocatura, assumersi a motivo di
illegittimità dell'atto, la omessa menzione, nel preambolo del
decreto impugnato, dell'audizione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni, in quanto comunque questa sarebbe
stata sentita, come si potrebbe desumere dal richiamo all'intervenuto
parere del Consiglio di Stato.
Né potrebbe essere tacciata di irrazionalità la mancata
abrogazione, da parte del regolamento impugnato, di una serie di
altre attribuzioni consultive, previste in capo alle regioni dalla
legge n. 164 del 1992, rispondendo una siffatta conservazione al più
stretto coinvolgimento di interessi locali nelle procedure per le
quali il parere regionale è previsto.
3. - Analogo conflitto di attribuzione è stato sollevato, in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione
Toscana, con ricorso notificato il 5 agosto 1994, affidato a censure
analoghe a quelle già riferite. La regione ricorrente precisa,
inoltre, che, per dare attuazione all'art. 12 della legge n. 164 del
1992, il Ministero delle risorse agricole aveva redatto un primo
schema di regolamento, che prevedeva il ricevimento delle domande di
riconoscimento da parte delle regioni ed il rilascio del parere,
mentre una seconda ipotesi che era stata predisposta dal Dipartimento
della funzione pubblica, nell'ambito delle misure di semplificazione
delle procedure amministrative di cui all'art. 2, settimo comma,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sopprimeva ogni competenza
regionale nella fase istruttoria. Il parere del Presidente della
Regione Toscana era stato favorevole, in sede di Conferenza
Stato-regioni, sul presupposto che esso si riferisse solo alla prima
bozza.
Pertanto, il decreto impugnato, ad avviso della ricorrente,
avrebbe dovuto dare atto della mancanza di tale parere favorevole, e
specificare le ragioni che inducevano il Governo a disattendere i
rilievi delle regioni.
Un ulteriore profilo di lesione delle competenze regionali viene
ravvisato nella circostanza che il decreto impugnato non avrebbe
tenuto conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni della
Camera e del Senato, favorevoli a condizione che nella stesura
definitiva si recepissero i principi normativi contenuti nello schema
di regolamento elaborato dal Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
La regione ricorrente ha, altresì, lamentato che il d.P.R. n.
348, prevedendo che le domande di riconoscimento siano presentate
direttamente al Comitato nazionale anziché alle regioni, ed
escludendo il parere regionale in ordine al decreto di
riconoscimento, avrebbe sostituito al raccordo procedimentale tra
Stato e regioni un raccordo organizzativo che garantisce la presenza
delle regioni mediante rappresentanze di tipo collettivo all'interno
del Comitato nazionale, inadeguate a dar voce alle singole regioni
(anche se il numero è stato elevato da tre a sei membri per tutte le
regioni e province autonome) e, tra l'altro, prive di collegamento
con l'organizzazione costituzionale regionale.
Tale sistema relegherebbe in una posizione secondaria le
competenze regionali in materia di agricoltura, violando il principio
costituzionale di cooperazione tra Stato e regioni.
4. - Anche nel secondo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato che, riproposte le argomentazioni già riferite a
confutazione del ricorso della Regione Veneto, ha osservato, con
riguardo alle specifiche censure mosse dalla sola Regione Toscana,
che l'equivoco in cui era incorso il Presidente di questa regione non
toglie che la Conferenza si fosse pronunciata in argomento, e che,
per altro verso, i pareri delle competenti Commissioni permanenti
della Camera e del Senato non potrebbero intendersi sostanzialmente
disattesi, una volta che nessun rilievo in proposito appare formulato
dal Consiglio di Stato.
5. - Nell'imminenza dell'udienza, è stata depositata una memoria
nell'interesse della Regione Veneto, con la quale si insiste per
l'annullamento del regolamento impugnato, alla luce del rilievo che
l'esigenza di semplificazione cui si ispira la legge n. 537 del 1993,
che dell'atto in questione costituisce il fondamento, non potrebbe
incidere sul riparto delle competenze tra Stato e regioni. Questo, si
osserva nella memoria, è stato ridefinito dall'art. 1 della legge 4
dicembre 1993, n. 491, che sembra aver superato anche il disposto
degli artt. da 66 a 77 del d.P.R. n. 616 del 1977, e che, comunque,
ha definitivamente riaffermato la protezione costituzionale delle
regioni in materia di agricoltura, ed ha reso obbligatoria la
collaborazione tra Stato e regioni anche per l'esercizio delle
competenze residuate al nuovo Ministero, con la conseguenza della
necessità dell'attivazione, da parte dello Stato, della
partecipazione regionale anche in tali settori (art. 1, quarto comma,
della legge n. 491 del 1993).
Il decreto impugnato sarebbe, in definitiva, illegittimo sia per
essere stato emanato al di fuori di ogni coordinamento con la
Conferenza Stato - regioni, sia per avere estromesso le regioni dalla
fase istruttoria e consultiva della procedura di riconoscimento di
denominazione d'origine dei vini. Considerato in diritto
1. - Le Regioni Veneto e Toscana hanno sollevato, sulla base di
argomentazioni in larga parte coincidenti, conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n.
348.
I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia
per la evidente connessione oggettiva dei ricorsi in relazione alla
coincidenza del provvedimento impugnato e dei parametri di
costituzionalità invocati.
Il nucleo essenziale delle censure rivolte dalle ricorrenti nei
confronti dell'impugnato decreto - emanato, in attuazione dell'art.
2, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la
regolamentazione, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di uno dei procedimenti amministrativi
indicati nell'elenco n. 4, allegato alla stessa legge n. 537, e,
quindi, da qualificarsi come regolamento delegato - può ricondursi
alla denunciata compressione di competenze regionali e violazione del
principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, e, quindi, al
vulnus agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed alle connesse
disposizioni di legge (d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, come modificato
dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, artt. 4 e 6; d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66-77; legge 10
febbraio 1992, n. 164) per avere il decreto in questione disciplinato
compiuta mente, in nome di una esigenza di semplificazione, il
procedimento per il riconoscimento di denominazione d'origine dei
vini, estromettendone la regione, nonostante la interferenza di tale
disciplina con la generale competenza regionale nella materia
dell'agricoltura ed in assenza della acquisizione del parere della
Conferenza per i rapporti Stato-regioni.
La Regione Toscana censura, altresì, l'adozione del regolamento
in contrasto con il parere delle competenti Commissioni della Camera
e del Senato.
Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione
Veneto ha, poi, ipotizzato che la ridefinizione, con intento di
generalità e completezza, delle competenze trasferite alle regioni
in materia di agricoltura, operata dall'art. 1 della legge 4 dicembre
1993, n. 491, abbia superato le disposizioni del d.P.R. n. 616 del
1977, relative alla demarcazione dei settori di competenza statale
nella materia de qua.
Da parte di entrambe le regioni ricorrenti si contesta, altresì,
il ricorso allo strumento del regolamento delegato ex art. 17,
secondo comma, della legge n. 400 del 1988 in funzione di abrogazione
di disposizioni legislative in una materia caratterizzata dalla
riserva di legge, quale quella dei rapporti tra Stato e regioni.
2. - La valutazione della censura attinente alla lamentata
esorbitanza dello Stato dalla sfera delle proprie attribuzioni e
pretermissione delle regioni dalla disciplina del procedimento
diretto al riconoscimento della denominazione d'origine dei vini
richiede una preliminare ricognizione della normativa di settore.
La disciplina della tutela della denominazione d'origine dei mosti
e dei vini, dettata, in attuazione della legge di delega del 3
febbraio 1963, n. 116, dal d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi
modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, si articolava
originariamente in una complessa procedura che prevedeva (art. 6) la
presentazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di
origine "controllata" e "controllata e garantita", munita della
richiesta documentazione, all'Ispettorato compartimentale
dell'agricoltura competente per territorio. Detto ispettorato, dopo
aver istruito la domanda e previo parere del Comitato regionale
dell'agricoltura di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 luglio 1955, n. 987
- integrato, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
da tecnici esperti nei problemi dello sviluppo agricolo designati da
enti e da organizzazioni economiche sindacali operanti nella regione
- la trasmetteva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A
cura dello stesso dicastero, veniva, quindi, acquisito il parere del
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine,
previsto dall'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 930 del 1963. Il
riconoscimento veniva, infine, effettuato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio (art.
4, terzo comma).
A seguito del trasferimento dallo Stato alle regioni delle
funzioni amministrative nella materia dell'agricoltura, come definita
dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici regionali
dell'agricoltura, che, in virtù del predetto trasferimento, erano
subentrati agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, se ne
sono assunti i compiti anche con riferimento alla ricezione delle
domande di riconoscimento della denominazione di origine dei vini,
ferma restando in capo allo Stato, ai sensi dell'art. 71, primo
comma, lettera d), del citato d.P.R., la competenza quanto alla
disciplina e al controllo di qualità, nonché alla certificazione
varietale dei prodotti agricoli.
La successiva legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha ridisciplinato la
materia, affidando - per quanto più specificamente attiene
all'oggetto del presente giudizio - ad un regolamento, da emanarsi,
ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, la
determinazione del contenuto delle domande e del procedimento per il
riconoscimento delle denominazioni di origine.
Tale procedimento risulta, peraltro, per effetto dell'art. 2,
settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, inserito tra
quelli di cui all'elenco n. 4, allegato alla legge stessa, rimessi,
per esigenze di semplificazione ed accelerazione, alla
regolamentazione governativa delegata, ex art. 17, secondo comma,
della predetta legge n. 400 del 1988.
Sulla scorta di tale previsione legislativa, è stato emanato
l'impugnato d.P.R. n. 348 del 1994, che elimina la fase iniziale
della procedura originariamente prevista, abrogando, all'art. 5, la
disposizione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 930 del 1963, e facendo
obbligo ai soggetti abilitati alla proposizione della domanda di
riconoscimento - e cioè, consorzi volontari di tutela e consigli
interprofessionali, rispettivamente previsti dagli artt. 19 e 20
della legge n. 164 del 1992, nonché regioni o province autonome o
organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati (art.
2) - di presentare tale istanza direttamente al Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, che, ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge n. 164 del 1992, aveva
sostituito quello di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 930 del 1963.
A norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 348 del 1994, lo stesso
Comitato, compiuta, a cura della sua sezione interprofessionale,
l'istruttoria, provvede al riconoscimento, con decreto del dirigente
responsabile del procedimento, di talché anche la fase finale della
procedura appare, in armonia con le finalità cui essa si ispira,
improntata ad una maggiore snellezza, con l'abrogazione (art. 5)
dell'art. 4 del d.P.R. n. 930 del 1963.
3. - Così ricostruita la vicenda normativa del procedimento di
riconoscimento di denominazione di origine dei vini, una prima e
generale considerazione s'impone, secondo la quale è indubitabile
che la materia de qua appartiene alla competenza statale.
Questa Corte, investita della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. n. 930 del 1963 (sospettato di essere
lesivo delle competenze regionali), con la sentenza n. 171 del 1971
osservò che la tutela della denominazione di origine dei vini non
può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, anche
in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio
internazionale, ed avuto riguardo alla complessità degli interessi
connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da
indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in
quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale.
Tali affermazioni, ed il conseguente, stabilizzato assetto dei
poteri in questione non appaiono smentiti dal d.P.R. n. 616 del 1977,
che, all'art. 71, primo comma, lettera d), indicò tra i settori
residuati alla competenza statale nella materia dell'agricoltura "la
disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione
varietale dei prodotti agricoli".
Né può ritenersi, come adombra la Regione Veneto, che il
generale riordino delle competenze regionali e statali in materia
agricola, operato, a seguito di referendum abrogativo, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 491, che ha soppresso il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste ed istituito quello delle risorse agricole,
alimentari e forestali, abbia superato l'assetto delineato dal d.P.R.
n. 616 del 1977.
La citata legge n. 491 del 1993, infatti, se all'art. 1, secondo
comma, ricostruisce il complesso delle funzioni attribuite alle
regioni in materia agricola in termini di competenza generale,
riconosce, tuttavia, una diretta responsabilità statale in larghi
settori, con particolare riferimento alla elaborazione delle
politiche nazionali ed alla partecipazione alla elaborazione di
quelle comunitarie (art. 2).
A riprova del riconoscimento delle esigenze di unitarietà di
disciplina, l'art. 6, secondo comma, lettera a), della predetta legge
indica, tra i criteri cui dovrà attenersi il Governo nella
emanazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici del
nuovo dicastero, quello dell'affidamento ad un servizio nazionale
delle funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e della
denominazione di origine e attestazione di specialità relative ai
prodotti agroalimentari. Ed il successivo regolamento per
l'organizzazione degli uffici del Ministero, approvato con d.P.R. 15
marzo 1994, n. 197, all'art. 5, primo comma, lettera i), pone la
tutela delle denominazioni di origine tra le competenze della
Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali
nazionali.
4. - Confermata, in tal modo, la permanenza in capo allo Stato di
potestà nello specifico settore, va, peraltro, rilevata la indubbia
connessione di tali potestà con l'esercizio di attribuzioni
costituzionalmente affidate alle regioni. Pertanto, l'esigenza,
ritenuta preminente, di fornire allo Stato gli strumenti necessari
per il perseguimento di una disciplina di carattere unitario in vista
del generale interesse nazionale, va raccordata con la necessaria
previsione di momenti di cooperazione tra Stato e regione in
attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione.
Sotto tale profilo, nessuna censura può muoversi al regolamento
in questione.
Esso, nell'eliminare quella funzione, in precedenza svolta dalle
regioni - peraltro, come rilevato dalla difesa dello Stato, meramente
istruttoria, in quanto sostanzialmente risolventesi nella ricezione
delle domande e della relativa documentazione di corredo - lungi
dall'estromettere le regioni dalla partecipazione al procedimento,
finisce per attribuire ad esse, abilitandole alla proposizione delle
domande di riconoscimento di denominazione di origine dei vini sullo
stesso piano di organismi consortili e di organizzazioni di
categoria, un ruolo sicuramente più attivo ed incisivo a tutela
degli interessi agricoli locali. Tanto più ove si consideri
globalmente una serie di modifiche, apportate alla disciplina
previgente dallo stesso regolamento, intese ad inserire le
valutazioni regionali anche nella fase di iniziativa e in quella
decisoria dei procedimenti di cui si tratta. Basti, al riguardo,
considerare che il regolamento impugnato, all'art. 2, attribuisce la
legittimazione a presentare la domanda di riconoscimento alle regioni
e alle province autonome oltre che ai consorzi volontari di tutela,
ai consigli interprofessionali e alle organizzazioni di categoria;
all'art. 5, eleva da tre a sei il numero dei membri del comitato
nazionale di cui all'art. 17 della legge n. 164 del 1992 designati,
in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano. Detto regolamento,
soprattutto, riconosce, all'art. 5, secondo comma, il diritto di
voto, negato dall'art. 17, sesto comma, della stessa legge n. 164, al
rappresentante della regione interessata, ammesso alla partecipazione
alle riunioni del comitato aventi ad oggetto questioni attinenti alle
denominazioni di origine.
In tal modo la regione, sia sulla base del combinato disposto
dell'art. 4 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 e dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sia attraverso la necessaria preventiva
comunicazione dell'ordine del giorno delle adunanze del comitato di
cui all'art. 17 anzidetto, è posta in grado di conoscere l'avvio del
procedimento e di parteciparvi con ogni apporto collaborativo.
Il significato e la portata di tali innovazioni appaiono
assolutamente univoci nel senso di un ampliamento, e non di un
ridimensionamento, della partecipazione regionale al procedimento in
questione.
5. - Quanto alle censure di forma che le ricorrenti pongono a
fondamento dei conflitti rispettivamente sollevati, l'essere stato,
cioè, il regolamento emanato in assenza della previa audizione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni,
prevista dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, ed in contrasto
con i pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato,
la prima di esse è priva di pregio; in ordine alla seconda, il
conflitto è inammissibile.
5.1. - Con riferimento al primo dei rilievi, la Corte osserva che
la regolamentazione del procedimento di riconoscimento della
denominazione di origine dei vini ad opera del d.P.R. n. 348 del
1994, oggi impugnato, non è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della
legge n. 164, ma dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 537 del
1993, nel quadro della semplificazione e accelerazione di una serie
di procedimenti amministrativi, elencati nella stessa legge, da
disciplinare con regolamenti governativi ex art. 17, secondo comma,
della legge n. 400 del 1988, dei cui schemi non è previsto l'esame
da parte della predetta Conferenza, trattandosi, nella specie, di
regolamenti delegati su materia di competenza statale. È pur vero
che la stessa legge n. 400 del 1988, all'art. 12, nell'istituire
detta Conferenza, attribuisce in via generale ad essa compiti di
informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di
politica generale suscettibili di incidere nelle materie di
competenza regionale (con esclusione di quelli relativi alla politica
estera, difesa e sicurezza nazionale, alla giustizia). Nella specie,
peraltro, non si tratta, per le ragioni innanzi evidenziate, di
materia trasferita o comunque rientrante nelle attribuzioni
regionali. Del resto, proprio dalla citata disposizione emerge che la
consultazione della Conferenza è prevista per l'adozione di criteri
generali relativi alle funzioni statali di indirizzo e coordinamento,
e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto (sentenza n. 263
del 1992). Nel caso di specie, poi, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni è stata investita nella fase
preparatoria del regolamento, ed è stata posta in grado di esprimere
il proprio avviso sulla specifica materia nell'ambito di applicazione
dei principi di leale collaborazione tra Stato e regione. Questo è
sufficiente ad escludere ogni profilo di lesione della sfera
regionale.
5.2. - Per quanto riguarda il mancato adeguamento ai pareri delle
competenti Commissioni della Camera e del Senato, il ricorso della
Regione Toscana è, per tale profilo, inammissibile, in quanto la
lamentata omissione non è, comunque, idonea di per sé a ledere la
sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non può essere
dedotta in questa sede di conflitto di attribuzione tra Stato e
regioni.
6. - Infondati sono, infine, i ricorsi per quanto riguarda la
pretesa violazione, da parte del regolamento denunciato, di una
riserva di legge, che, per quanto attiene alla materia tra Stato e
regioni, impedirebbe l'abrogazione di disposizioni legislative
attraverso uno strumento normativo di rango inferiore.
È sufficiente, al riguardo, rilevare che un siffatto principio è
configurabile solo con riferimento a materie di diretta spettanza
regionale (sentenza n. 465 del 1991), che i regolamenti governativi,
compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare per la
naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e regioni
desumibile dall'art. 117 della Costituzione. Ma vertendosi, nella
fattispecie, in materia di competenza statale, nessun argomento
dedotto porta ad escludere che una fonte normativa, come quella in
esame, caratterizzata dalla speciale efficacia propria dei
regolamenti cosiddetti delegati, autorizzata a disciplinare una
specifica materia da una legge della Repubblica (nella specie, la
legge n. 537 del 1993) con previsione di abrogazione delle norme
vigenti con effetto dall'entrata in vigore di quelle regolamentari,
possa avere forza innovativa dell'ordine legislativo preesistente,
purché in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Del
resto, l'effetto abrogante, in tali ipotesi, è pur sempre
riconducibile alla stessa fonte legislativa che autorizza la
delegificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato definire il
procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei
vini;
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348
(Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il
mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sollevato, in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione
Toscana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte