Sentenza n. 334/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 51/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità
giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali),
promosso con ordinanza emessa l'8 maggio e il 21 agosto 1991 dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo sul ricorso proposto
da Maiorino Maria Letizia ed altri contro il Ministero
dell'agricoltura e foreste ed altri, iscritta al n. 72 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti del
Ministero dell'agricoltura e foreste, distaccati presso l'ufficio del
Commissario regionale per gli usi civici dell'Aquila, allo scopo di
ottenere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 1,
primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, il Tribunale
amministrativo regionale dell'Abruzzo ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale della norma predetta, nella parte in cui non
attribuisce a questa categoria di pubblici dipendenti l'indennità
giudiziaria.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'indennità in
questione era stata originariamente istituita (legge 22 giugno 1988,
n. 221) in favore del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie. La legge n. 51 del 1989 l'ha estesa al personale
amministrativo di altri organi giurisdizionali (Consiglio di Stato,
tribunali amministrativi regionali, Corte dei Conti e tribunali
militari), oltre che all'Avvocatura dello Stato e al personale civile
del ministero della difesa distaccato temporaneamente presso gli
uffici giudiziari della giustizia militare.
L'estensione dell'indennità in favore del personale distaccato
presso l'ufficio del Commissario regionale per gli usi civici sarebbe
ragionevole in considerazione delle mansioni tipiche delle
cancellerie e segreterie giudiziarie (nonché dei servizi ausiliari
delle stesse) svolte anche da questo personale. L'attività del
Commissario si configura, infatti, come attività giurisdizionale
speciale, secondo quanto è stato ormai rilevato dalla giurisprudenza
della Corte di cassazione e dalla decisione n. 328 del 1989 della
Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura di
nomina del Commissario per gli usi civici da parte del Ministro
dell'agricoltura e foreste anziché da parte del Consiglio superiore
della magistratura. Senza dire delle profonde innovazioni introdotte
dal d.P.R. n. 616 del 1977 che ha separato (affidandole alle regioni)
le funzioni amministrative del commissario da quelle giurisdizionali,
rimaste, invece, nelle piena titolarità di quest'ultimo.
All'accertamento della natura di giudice speciale del Commissario
conseguirebbe, per il personale addetto alla sua segreteria, lo
svolgimento dell'attività propria del personale giudiziario
gratificato dalla indennità in questione.
Né osterebbe all'estensione di tale beneficio la posizione di
dipendenti distaccati da altra amministrazione che costoro avrebbero
rispetto al personale giudiziario, poiché l'art. 1 della legge n. 51
del 1989 estende la norma di favore anche al personale civile del
ministero della difesa del pari distaccato presso gli uffici
giudiziari (della giustizia militare).
Di contro, non si potrebbe eccepire il difetto delle esigenze di
normalizzazione dei servizi, che connoterebbero invece le situazioni
in cui versano le amministrazioni giudiziarie e gli archivi notarili,
poiché dette esigenze non sono proprie di tutte le categorie cui
pure la legge n. 51 del 1989 ha esteso l'indennità (originariamente
prevista con tale funzione, incentivante e compensativa, dalla legge
n. 221 del 1988).
La rilevanza della questione risiederebbe, ovviamente, nella
possibilità di riconoscere il beneficio di cui si tratta in favore
dei ricorrenti solo grazie a una declaratoria di incostituzionalità
della norma impugnata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1, primo comma,
della legge 15 febbraio 1989, n. 51 - nella parte in cui non estende
l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale
amministrativo distaccato presso i commissariati regionali per il
riordinamento degli usi civici - contrasti con l'art. 3 della
Costituzione, essendosi attribuita tale indennità a personale con
funzioni analoghe ed in situazione analoga.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che, a decorrere dall'1 luglio 1980, l'art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha istituito a favore dei magistrati
ordinari, "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello
svolgimento della loro attività", una speciale indennità non
pensionabile, (soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'art.
12 della stessa legge) "da corrispondersi in ratei mensili, con
esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per
qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli
artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione
del servizio per qualunque causa".
Con legge 6 agosto 1984, n. 425, tale indennità è stata
attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, ai magistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali
amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli
avvocati e procuratori dello Stato.
Successivamente, la legge 22 giugno 1988, n. 221, ha esteso la
suddetta indennità, a decorrere dall'1 gennaio 1988: al personale
dirigente (e qualifiche equiparate) delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, nella misura vigente alla data dell'1 gennaio 1988,
secondo le percentuali, indicate in un'apposita tabella, facenti
riferimento alle diverse qualifiche; al personale appartenente alle
qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con
le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
La legge 15 febbraio 1989, n. 51, infine, ha concesso - a
decorrere dal 1° gennaio 1989 - siffatta indennità, con le modalità
previste dalla legge n. 221 del 1988, anche al personale
amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei
tribunali militari, nonché al personale civile del ministero della
difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale,
distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi
ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici della giustizia
militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.
3. - Questa Corte ha già più volte affermato che tali
valutazioni discrezionali, operate dal legislatore con riferimento ai
destinatari delle indennità, alla decorrenza dell'attribuzione, alla
sua misura, alle sue caratteristiche (non pensionabilità o
sospensione in relazione ad alcuni eventi) non contrastano con i
principi della Costituzione e, in particolare, con quello di
uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta (sentenze nn. 510 e 119
del 1991 e 238 del 1990; ordinanze nn. 97 e 422 del 1990).
Né vi è, nel caso che si esamina, una qualche ragione di
discostarsi da orientamento ormai consolidato.
La legge n. 51 del 1989 ha infatti esteso l'emolumento al
personale amministrativo di quegli stessi organismi dove prestavano
normalmente la loro opera i magistrati (ordinari, amministrativi,
contabili, militari) ed equiparati (avvocati e procuratori dello
Stato), ai quali, prima la legge n. 27 del 1981 e, poi, la legge n.
425 del 1984, hanno attribuito tale indennità. Del resto, questa
stessa Corte aveva notato che la ratio dell'attribuzione era "da
rinvenirsi nell'espletamento dell'attività presso quegli uffici"
più che nell'inquadramento organico nella specifica struttura. Il
che rendeva pienamente giustificabile l'attribuzione dell'indennità
anche al personale distaccato presso gli uffici della giustizia
militare non facente parte dei relativi ruoli, ma non invece al
personale comandato o distaccato presso le commissioni tributarie
(che non hanno un loro ruolo organico di personale amministrativo). E
ciò, si ripete, per la ragione che ai componenti giudicanti di esse,
in quanto tali, non era stata attribuita dal legislatore alcuna
indennità, estensibile anche al personale, di ruolo o comandato che
fosse.
4. - Non ignora la Corte che, di recente, il legislatore, nel
quadro della revisione del contenzioso tributario, è intervenuto con
la legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella materia dell'indennità
giudiziaria, dettando norme favorevoli al personale delle commissioni
tributarie. In particolare, la legge (art. 30), che ha delegato il
Governo della Repubblica ad emanare entro 12 mesi dalla data della
sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni per la revisione della disciplina e dell'organizzazione
del contenzioso tributario, ha previsto - tendenzialmente temporaneo
e qualificato - un vero e proprio organico di giudici tributari
(lettera e), dei quali sarà determinato lo stato giuridico e
retributivo, fissato il regime delle incompatibilità, regolate le
cause di decadenza e il regime della responsabilità civile (lettera
f). Parallelamente all'organico dei giudici tributari è stato
istituito il personale delle segreterie degli organi di giustizia
tributaria, con una dotazione organica "che dovrà essere
complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi". A tale
personale saranno inizialmente assegnati proprio quegli appartenenti
ai ruoli dell'amministrazione finanziaria, attualmente in servizio
presso le commissioni tributarie, che avevano chiesto l'estensione a
loro medesimi della indennità giudiziaria di cui alla legge 221 del
1988.
Allo scopo di assicurare "l'uniformità di trattamento con il
personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi
giurisdizionali" la legge di delega (art. 30, lettera q) ha dato al
Governo la facoltà di prevedere, per siffatto personale, tra
l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, e i compensi
incentivanti la produttività (di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e di cui all'art.
10 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 o di qualsiasi altro) quello
economicamente più favorevole.
La legge di delega ha così ribadito quel parallelismo tra un
organo, dove normalmente espleterà i suoi compiti un vero e proprio
nuovo corpus di giudici, e il relativo personale di supporto. Onde il
ragionamento sopra esposto trova ulteriore conferma e deve, a
fortiori, farsi valere anche per il personale distaccato presso
l'ufficio del Commissario regionale per gli usi civici.
Mancando l'attribuzione di un' indennità giudiziaria, del tipo di
quella attribuita dalle leggi nn. 27 del 1981 e 425 del 1984 al
personale delle magistrature, al Commissario regionale per gli usi
civici in quanto tale (che, peraltro, cumula le funzioni giudiziarie
con funzioni amministrative), ne consegue il venir meno di quel
necessario "parallelismo" che, ad avviso di questa Corte, costituisce
il fondamento dell'estensione, alle categorie già beneficiate, della
richiesta attribuzione.
L'uso così fatto della discrezionalità legislativa non è
pertanto censurabile, e rende non fondata la proposta questione di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51
(Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo
delle magistrature speciali), sollevata in riferimento all'articolo 3
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte