Sentenza n. 334/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
"comportamento" assunto dal Governo in violazione delle
attribuzioni spettanti alla regione Puglia sulle funzioni già
esercitate dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in
particolare della approvazione da parte del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica dello statuto della
Società Acquedotto pugliese e della nomina di un amministratore
unico della predetta Società, promosso con ricorso della regione
Puglia, notificato il 6 agosto 1999, depositato in cancelleria il
25 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1999;
Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato Vincenzo Caputi Jambrenghi per la regione
Puglia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione Puglia, con ricorso notificato il 6 agosto 1999,
ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione al "comportamento" del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori
pubblici, per violazione delle attribuzioni spettanti alla regione
Puglia secondo gli artt. 117 e 118 della Costituzione, "sulla
attività, le funzioni e la gestione esercitate sinora dall'Ente
autonomo acquedotto pugliese", e, in particolare, in relazione alla
"approvazione da parte del Ministro del tesoro dello statuto" della
Società per azioni Acquedotto pugliese e della "nomina da parte
del medesimo Ministro di un amministratore unico".
La Regione chiede che la Corte dichiari non spettante allo Stato
ma alla regione Puglia "l'adozione dei provvedimenti necessari per
organizzare e realizzare la gestione delle risorse idriche anche
con riferimento specifico a quelle dell'Ente autonomo per
l'acquedotto pugliese" e conseguentemente annulli "la
determinazione amministrativa di approvazione da parte del Ministro
del tesoro" della clausola statutaria che riserva tutte le
attività suddette alla Società Acquedotto pugliese; nonché
annulli la nomina da parte del Ministro del tesoro di un
amministratore unico "anziché di un consiglio di amministrazione
che avrebbe potuto ricomprendere rappresentanti della regione
Puglia".
2. - La ricorrente espone che il decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 141 - avverso il quale la regione ha promosso questione di
legittimità costituzionale - ha disposto la privatizzazione
dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, e che in attuazione
della procedura ivi prevista il 2 luglio 1999 si è tenuta in Roma
la prima assemblea della costituenda Società "Acquedotto
pugliese". In tale occasione il Ministro del tesoro, nella qualità
di unico azionista della società, ha provveduto ad approvare lo
statuto della società stessa, nonché ha deliberato la nomina di
un amministratore unico nella persona del commissario straordinario
del disciolto Ente autonomo. Secondo la ricorrente, che ricorda
come la struttura acquedottistica in questione sia stata gestita
lungo tutto il novecento da amministratori di emanazione dello
Stato e delle province originarie di Bari, Foggia e Lecce, nonché,
successivamente anche di Taranto, Brindisi e Potenza, nessuna norma
di legge avrebbe previsto "l'estromissione completa" della regione
Puglia dall'amministrazione della nuova società, con la
conseguenza che il Ministro del tesoro, evitando di nominare un
Consiglio di amministrazione al quale avrebbero potuto prendere
parte anche rappresentanti delle autonomie locali, "avrebbe
sorpassato i limiti imposti dall'ordinamento generale nel rapporto
Stato-regioni".
Ulteriore violazione delle prerogative regionali deriverebbe
inoltre dalla circostanza che nella definizione statutaria
dell'oggetto della nuova società farebbe difetto qualsiasi
riferimento alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche), con la conseguenza che la regione
resterebbe esposta ad ogni decisione unilaterale della Società
nella gestione delle acque fuori e dentro gli ambiti ottimali,
affidati invece alle regioni dal predetto testo legislativo.
Inoltre la medesima clausola statutaria conterrebbe anche, ad
avviso della ricorrente, una "riserva" a favore della società per
azioni in relazione ai compiti già affidati al disciolto ente
acquedottistico, fra i quali, in particolare, quelli relativi alla
"gestione del servizio idrico integrato", e quelli riguardanti "la
captazione, l'adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la
distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali,
commerciali ed agricoli", la quale comporterebbe una ulteriore
violazione delle attribuzioni regionali predette nonché degli
artt. 90.1 e 6 del trattato istitutivo della Comunità europea e
dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato).
3. - In prossimità dell'udienza, la regione ha depositato una
memoria difensiva nella quale, dopo avere ricordato il ruolo
determinante delle istanze locali nella istituzione del Consorzio
per l'acquedotto pugliese prima e del corrispondente Ente autonomo
poi, ha sottolineato come non vi sia servizio pubblico più
collegato al territorio di quello che abbia ad oggetto l'acqua
potabile, donde deriverebbe la "ragione ultima della demanialità
dei beni acquedottistici". L'estromissione della regione Puglia
dalla nuova struttura organizzatoria dell'acquedotto pugliese, ad
avviso della ricorrente, si porrebbe quindi in contrasto con il
principio del federalismo amministrativo e con l'affidamento alle
regioni, da parte della legislazione più recente ed in particolare
del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, della competenza in
materia "di opere idrauliche di qualsiasi natura (...) e, più in
generale, di gestione del demanio idrico". Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Puglia
nei confronti dello Stato ha ad oggetto il "comportamento" assunto
dagli organi di governo in violazione delle attribuzioni spettanti
alla regione Puglia "sulla attività, le funzioni e la gestione
esercitate sinora dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese" e
in particolare in relazione alla "approvazione da parte del
Ministro del tesoro dello statuto della Società per azioni e della
nomina da parte del medesimo Ministro di un amministratore unico",
in occasione della prima assemblea della stessa società,
conseguente al procedimento di privatizzazione disposto dal decreto
legislativo n. 141 del 1999.
Secondo la Regione ricorrente sarebbe in particolare censurabile
l'approvazione della clausola dello statuto della Società per
azioni Acquedotto pugliese, che "riserva" ad essa le attività,
già proprie del disciolto Ente, inerenti alla "gestione del
servizio idrico integrato", nonché delle ulteriori clausole che
prevedono rispettivamente la "riserva di azionariato" al Ministero
del tesoro e la nomina di un amministratore unico, anziché di un
consiglio di amministrazione al quale avrebbero potuto partecipare
anche rappresentanti delle autonomie locali.
2. - Il ricorso è inammissibile.
La Regione ricorrente sostanzialmente si duole della
"connotazione giuridica esclusivamente statale" della S.p.a.
Acquedotto pugliese e della conseguente estromissione della regione
Puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società stessa.
E, in questa ottica, in particolare articola le proprie censure
sulle clausole statutarie che rispettivamente riservano alla
società stessa i compiti relativi alla "gestione del servizio
idrico integrato", nonché attribuiscono al Ministero del tesoro la
totalità delle azioni e la nomina di un amministratore unico.
Si tratta, però, di censure che riguardano propriamente non già
lo statuto della Società Acquedotto pugliese, bensì il decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 141, che ha appunto disciplinato la
trasformazione del preesistente Ente autonomo acquedotto pugliese
in società per azioni. Ed invero è l'art. 2 del decreto a
prevedere espressamente l'affidamento alla società "Acquedotto
pugliese" delle finalità già attribuite al disciolto Ente
autonomo, nonché dei compiti relativi alla "gestione del ciclo
integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione,
potabilizzazione, distribuzione di acqua a usi civili". È evidente
pertanto che la censurata clausola 4.1. dello statuto della
società non rappresenta altro che una trascrizione del contenuto
normativo del predetto art. 2 del citato decreto.
Allo stesso modo è l'art. 3 dello stesso decreto legislativo
che, al comma 2, stabilisce che "le azioni sono attribuite al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che esercita i diritti dell'azionista" e, al comma 4,
prevede che l'organo gestorio della società possa essere un
consiglio di amministrazione o un amministratore unico. La
censurata clausola statutaria pertanto si mantiene rigorosamente
all'interno di un'opzione già compiutamente prefigurata in modo
esplicito dal legislatore.
In definitiva, il ricorso in esame prospetta censure che, in
realtà, riguardano norme di legge, delle quali i "comportamenti" e
le determinazioni impugnati costituiscono applicazione. Essi non
hanno, dunque, di per sé, autonoma attitudine lesiva della sfera
di attribuzione regionale costituzionalmente garantita, dal momento
che il disposto legislativo predetermina, come si è detto,
presupposti, contenuto e forme applicative di essi (sentenze n. 277
del 1998 e n. 467 del 1997). Ma secondo la consolidata
giurisprudenza costituzionale, si deve escludere che in sede di
conflitto di attribuzioni tra regione e Stato sia possibile
impugnare atti (o "comportamenti"), al solo scopo di far valere
pretese violazioni della Costituzione da parte della legge, che è
a fondamento dei poteri svolti con gli atti (o i "comportamenti")
impugnati (sentenze n. 467 del 1997, n. 215 del 1996, n. 472 del
1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso
dalla regione Puglia nei confronti dello Stato con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte