Sentenza n. 334/2001
Altra decisione · depositata il 05/10/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
citata
- art. 1d.lgs. 173/1998
- art. 55legge 449/1997
- art. 1legge 449/1997
- art. 2legge 449/1997
- art. 3legge 449/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli
artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole
dell'11 settembre 1999, n. 401, concernente "Regolamento recante
norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della
produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel
settore agricolo", promosso con ricorso della Provincia autonoma di
Trento, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il
4 gennaio 2000 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Annibale Marini;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro per le politiche agricole dell'11 settembre 1999, n. 401
(Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4,
del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a
favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili nel settore agricolo), assumendo la violazione di diversi
parametri statutari (artt. 8, numero 21), 9, numero 9), e 16 dello
Statuto; artt. 3 e 4 delle norme di attuazione recate dal d.lgs.
16 marzo 1992, n.266; art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386)
oltreché la violazione dei principi e regole costituzionali in
materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa
provinciale nonché in materia di atti di indirizzo e di
coordinamento.
Premette la ricorrente che l'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs.
n. 173 del 1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449), nell'istituire un regime di aiuti a favore delle imprese
agricole volti a favorire il risparmio energetico ed incentivare
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ne ha demandato la
puntuale disciplina ad un successivo regolamento da emanarsi dal
Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello
dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Lo stesso decreto, rileva la ricorrente, contiene, tuttavia,
all'art. 16 una "norma di salvaguardia" con cui si dispone che le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedano alle finalità del decreto stesso "nell'ambito
delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti".
Sarebbe, quindi, evidente, ad avviso sempre della ricorrente, che
il decreto impugnato, in quanto attuativo del citato d.lgs. n. 173
del 1998, non dovrebbe applicarsi alle province autonome, avuto
appunto riguardo alle competenze costituzionali di queste ultime
nella materia, disciplinata dallo stesso decreto, dell'agricoltura e
dell'utilizzo delle acque pubbliche.
L'applicabilità alla ricorrente del decreto impugnato
emergerebbe, invece, dal riferimento espresso alle province autonome
contenuto nell'art.3 del decreto e dalla stretta connessione
esistente tra tale articolo e gli altri articoli dello stesso
decreto.
Ed identiche considerazioni dovrebbero farsi in relazione al
potere di monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 3 "qualora a tale
potere dovessero darsi connotati autoritativi, quale attività di
verifica del rispetto delle regole poste con lo stesso regolamento".
Il decreto de quo sarebbe, pertanto, lesivo delle competenze della
ricorrente stessa in materia di agricoltura ed utilizzo delle acque
pubbliche secondo quanto previsto dagli artt. 8, numero 21), 9,
numero 9) e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), dagli artt. 3 e 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme d'attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la
potestà di indirizzo e di coordinamento) ed infine dall'art. 5,
comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).
2. - Con atto del 13 gennaio 2001 si è costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di ogni
successiva difesa, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o,
comunque, infondato.
3. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la
Provincia autonoma di Trento e la difesa dello Stato.
Secondo quest'ultima sia il decreto impugnato che il d.lgs.
n. 173 del 1998 sarebbero stati emanati in adempimento di un obbligo
comunitario contenuto nel regolamento del Consiglio della comunità
europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997.
Viene, altresì, dalla stessa difesa evidenziato che, in base a
quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari), l'applicabilità alle Province autonome di Trento e di
Bolzano delle norme di rango legislativo o regolamentare dettate per
l'adempimento degli obblighi comunitari sarebbe subordinata alla
inesistenza di atti normativi di tali soggetti immediatamente
attuativi del diritto comunitario.
Sicché, il riferimento espresso, contenuto nell'art. 3
dell'impugnato decreto, alle regioni ed alle province autonome
dovrebbe essere interpretato nel senso dell'applicabilità dello
stesso decreto alle province autonome "solo in mancanza di una
disciplina legislativa provinciale di adeguata attuazione del
regolamento comunitario".
La cedevolezza della normativa statale rispetto a quella
introdotta in materia di aiuti dalla legislazione provinciale
renderebbe, pertanto, inammissibile (per carenza di interesse) o
comunque infondato il ricorso proposto.
La difesa della provincia, nel replicare alla memoria della
difesa dello Stato, sottolinea, in primo luogo, come il regolamento
comunitario n. 950/1997 del 20 maggio 1997, essendo stato abrogato in
data antecedente al decreto impugnato, non avrebbe potuto logicamente
essere da quest'ultimo attuato, rilevando, poi, come il suddetto
regolamento non imponga alcun obbligo di attuazione essendo, invece,
accordata una mera facoltà di istituire un regime di aiuti per gli
investimenti nelle aziende agricole. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, in relazione
al decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999,
n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3
e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a
favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili nel settore agricolo), conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, perché si dichiari che, con riferimento
all'ambito provinciale, non spetta a questo disciplinare, con
regolamento ministeriale attuativo del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449), il regime degli aiuti previsti in favore delle aziende
agricole che realizzino investimenti per la riduzione dei consumi
energetici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e per il
conseguente annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del citato decreto del
Ministro per le politiche agricole n. 401 del 1999 che, appunto,
contiene la disciplina in questione.
In particolare, la ricorrente ritiene che il provvedimento
statale impugnato risulti lesivo delle competenze provinciali, a lei
attribuite dallo statuto di autonomia, in materia di agricoltura e di
utilizzazione delle acque pubbliche, nella parte in cui:
individua nominativamente i prodotti ed i sottoprodotti
agricoli suscettibili di essere qualificati, ai fini
dell'applicazione del regolamento, "biomasse" (art. 1, comma 3);
individua, indicando fra esse anche l'energia idraulica, le
fonti di energia qualificate come rinnovabili (art. 1, comma 4);
determina la destinazione degli aiuti (art. 2, commi 1 e 3),
i requisiti soggettivi per accedere ad essi (ibidem), il tipo, i
presupposti, le finalità, la misura, le modalità di calcolo e le
condizioni per la concessione degli stessi (art. 2, commi 1, 2, 4, 5
e 6); dispone che l'istruttoria dei progetti, volta alla concessione
degli aiuti in questione sia compiuta, da (tutte) le regioni ed anche
dalle province autonome, sulla base di indicatori definiti con
decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome (art. 3, comma 1);
prevede una forma di controllo centralizzato sull'attuazione
del regime degli aiuti, svolta dal Ministero per le politiche
agricole tramite un comitato tecnico (art. 3, comma 2).
2. - Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato e fondata
sull'assunto che, vertendosi nella specie in tema di adempimento di
obblighi comunitari, l'impugnato decreto non sarebbe applicabile alla
Provincia autonoma di Trento, in forza del principio di cedevolezza
della normativa statale alla legislazione provinciale. Ciò che
renderebbe la ricorrente stessa priva di interesse all'impugnazione
dell'atto asseritamente lesivo.
Il presupposto su cui si basa tale eccezione è palesemente
erroneo, in quanto la fonte comunitaria dalla quale sono stati
previsti gli aiuti per il risparmio energetico e l'uso delle energie
alternative in agricoltura, cioè il regolamento del Consiglio della
comunità europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997, non è impositiva
di alcun obbligo a carico degli Stati membri, ma attributiva di una
semplice facoltà di istituire un regime di aiuti agli investimenti
nelle aziende agricole finalizzati a ridurre i costi di produzione e
a realizzare risparmi di energia (cfr. infatti artt. 4 e 6, comma 1,
lettera c) del citato regolamento).
Sicché, del tutto impropriamente risulta nella specie richiamato
il principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione
provinciale esistente nella specifica materia.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
Il d.lgs. n. 173 del 1998 nel prevedere un regime di aiuti in
favore delle aziende agricole che realizzino interventi volti a
favorire il contenimento dei costi di produzione energetica e ad
incentivare l'uso delle energie rinnovabili, ne demanda la puntuale
disciplina ad un successivo regolamento del Ministro per le politiche
agricole, di concerto con il Ministro dell'industria e, limitatamente
alla parte concernente l'uso delle fonti rinnovabili, con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato le regioni e le province autonome.
Il medesimo decreto legislativo, con norma definita di
"salvaguardia", dispone che le regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla attuazione
delle finalità del decreto stesso "nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti"
(art. 16).
Tenuto conto che, secondo lo statuto di autonomia, la Provincia
autonoma di Trento, oltre ad essere titolare di potestà legislativa
primaria in materia di agricoltura [art. 8, numero 21), del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige)] e di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo
delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo
idroelettrico (art. 9, numero 9), del d.P.R. n. 670/1972), è
titolare delle potestà amministrative nelle materie e nei limiti in
cui può emanare norme legislative (art. 16 del d.P.R. n. 670/1972),
è evidente che la disciplina degli aiuti istituiti dal d.lgs. n. 173
del 1998 rientra nella competenza esclusiva della Provincia
ricorrente.
Il decreto impugnato, dettando una normativa applicabile alle
province autonome, come si desume, quanto all'art. 3, dal tenore
testuale della disposizione e, quanto agli artt. 1 e 2, dal fatto che
essi, formulando definizioni e dettando disposizioni di carattere
generale, sono in rapporto di necessaria connessione con il precitato
art. 3, risulta, per quanto detto, lesivo delle competenze
costituzionali della ricorrente. E deve essere per tale motivo
annullato.
La presente sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti
della Provincia autonoma di Bolzano avuto riguardo alla unicità ed
identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle
competenze in materia di agricoltura e di utilizzo delle acque
pubbliche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento
ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole
e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3
del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999,
n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3
e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a
favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili nel settore agricolo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte