Sentenza n. 335/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30,
46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promossi con ventisette ordinanze emesse
dal Pretore di Pizzo Calabro l'8 aprile 1983, l'11 aprile 1983, il 20
aprile 1983, il 19 aprile 1983, il 3 giugno 1983, il 19 aprile 1983, il
7 ottobre 1983, il 7 luglio 1983, il 4 novembre 1983, il 2 dicembre
1983, il 25 novembre 1983, il 3 marzo 1984, il 4 febbraio 1984, il 7
aprile 1984, iscritte rispettivamente ai nn. 427, 468, 469, 470, 866,
867, 904, 982, 1010, 1028 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
515, 818 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale nn. 295, 267 dell'anno 1983 e nn. 74, 67, 102, 120, 88, 148,
176, 211, 266, 335 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ventisette ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo Calabro
tra l'8 aprile 1983 e il 3 marzo 1984 viene sollevata, in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani), nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del
lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per
finita locazione.
Dubita il giudice a quo che tale esclusione determini una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle numerose ipotesi
previste dalle norme impugnate, che consentono l'adozione del rito del
lavoro per le controversie relative al rilascio: di immobili destinati
ad abitazione per necessità del locatore (art. 59 legge citata); di
immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione, alla prima scadenza,
per i motivi indicati dall'art. 29 della stessa legge (destinazione ad
abitazione propria; ad attività industriali, commerciali e artigianali
proprie, del coniuge o di parenti; ricostruzione o ristrutturazione
dell'immobile, ecc.) ed altre.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
assumendo l'infondatezza della questione sollevata.
Questa Corte invero - osserva l'Avvocatura - chiamata a decidere in
altra fattispecie se contrastassero o meno con gli artt. 3 e 24 i
medesimi artt. 30 e 46 della legge n. 392/1978, impugnati dal Pretore
di Pizzo Calabro, ha dichiarato la questione non fondata con la
sentenza n. 57 del 1980. In quel giudizio si dubitava che l'estensione
della particolare procedura propria del rito del lavoro alla facoltà
di recesso per necessità del locatore fosse la più idonea a
salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione, giacché
il locatore avrebbe avuto una tutela irrazionalmente privilegiata sia
in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre per converso
sarebbero mancate le ragioni giustificatrici che ne avevano resa
necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro (garanzia del
contraente più debole).
Respingendo la questione la Corte costituzionale aveva affermato:
"L'estensione - si legge nella sentenza - entro determinati limiti del
nuovo rito del lavoro alle controversie in materia di locazione,
intende soltanto realizzare una più sollecita definizione dei relativi
giudizi. Il perseguimento di detto scopo ch'è frutto di una
ragionevole scelta di politica legislativa, appare quindi conforme agli
invocati principi costituzionali che vogliono assicurare la pari tutela
giudiziale dei diritti".
La difesa dello Stato richiama altresì le numerose pronunce della
Corte che riconoscono la piena legittimità costituzionale, in
riferimento ai parametri qui invocati, anche del procedimento di
sfratto per finita locazione (sentenze nn. 89/1972; 94/1973;
185/1980). Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se
contrastino o meno con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt.
30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - che disciplina
le locazioni degli immobili urbani - nella parte in cui escludono
l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al
rilascio degli immobili per finita locazione o per morosità.
Da tale esclusione deriverebbe - secondo il Pretore di Pizzo
Calabro - una lesione sia del principio di uguaglianza sia del
principio del diritto alla difesa: del primo in quanto si
determinerebbe una discriminazione non giustificata rispetto alle
numerose ipotesi previste dalle stesse norme che consentono l'adozione
del rito del lavoro per altre controversie relative al rilascio di
immobili. Del diritto di difesa in quanto favorirebbe nella dialettica
processuale il locatore, lasciandogli la possibilità di continuare a
servirsi di forme rapide e privilegiate di tutela, quali quelle
previste dal libro quarto del Codice di procedura civile (procedimenti
speciali, a carattere sommario e cautelare), e in particolare del
procedimento per convalida di sfratto.
2. - Occorre innanzitutto rilevare che in numerose ordinanze, e
precisamente quelle iscritte ai nn. 982 r.o. 1983 e 270, 271, 272, 273,
274, 275 e 276 r.o. 1984, fa totale difetto la motivazione sulla
rilevanza della questione proposta rispetto ai giudizi di merito nei
quali è stata sollevata.
Ma anche nelle altre ordinanze, nelle quali tale motivazione viene
svolta, emerge comunque la inammissibilità della questione proprio per
difetto di rilevanza.
La normativa impugnata è infatti quella prevista nell'art. 30
della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone (in collegamento con gli
artt. 46 e segg. e 86 della stessa legge), la quale, come l'intero capo
II del titolo I della legge, disciplina le locazioni di immobili urbani
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Ora in tutti i procedimenti de quibus (r.o. nn. 427, 468, 469, 470,
866, 867, 904, 1010 e 1028/1983, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 515, 818/1984) le controversie nelle quali il Pretore è chiamato
a giudicare hanno ad oggetto immobili urbani destinati ad abitazione.
Le norme impugnate, pertanto, non potrebbero mai essere applicate
dal giudice a quo nella soluzione delle controversie sottoposte al suo
esame, cosicché del tutto irrilevante si appalesa la questione di
legittimità costituzionale sollevata davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata dal
pretore di Pizzo Calabro, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte