Sentenza n. 335/1988
Altra decisione · depositata il 24/03/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Sicilia notificato il
26 settembre 1986, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo
ed iscritto al n. 42 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo
in data 30 luglio 1986, avente ad oggetto: "Norme sull'afflusso degli
autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 26 settembre 1986 la Regione siciliana
ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in
ordine al decreto del 30 luglio 1986 adottato dal Ministro dei Lavori
Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo
avente ad oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole
di Filicudi, Panarea e Stromboli".
Il decreto impugnato invaderebbe, a giudizio della ricorrente, la
sfera della competenza amministrativa riservata alla Regione
siciliana in quanto il divieto di afflusso in alcune isole minori
siciliane di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile è stato adottato, in applicazione
dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, dal Ministro
dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello
Spettacolo anziché con l'Assessore per il Turismo della Regione
siciliana.
La Regione siciliana sostiene che dall'art. 20 del suo Statuto
discende la piena competenza amministrativa degli organi regionali in
ordine alla valutazione delle esigenze turistiche delle isole minori,
competenza già divenuta operante con le norme di attuazione di cui
al D.P.R. 9 aprile 1956 n. 510 ed al successivo D.P.R. 30 agosto 1975
n. 640, con riferimento particolare all'art. 2 di quest'ultimo
decreto che attribuisce alla Regione, nell'ambito del proprio
territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di turismo, di industria e di
vigilanza alberghiera.
Da questi dati deriva - secondo la Regione - che, pur rimanendo il
Ministro dei Lavori Pubblici titolare, anche per il territorio
regionale, del generale potere di imporre divieti temporanei alla
circolazione sulle pubbliche strade, l'adozione del particolare
divieto di cui alla legge n. 599 del 1966 può operare solo dopo che
sullo stesso sia intervenuta l'intesa con l'Assessore per il turismo
della Regione siciliana, il quale è chiamato a svolgere nella
Regione stessa anche le funzioni amministrative degli organi centrali
dello Stato.
Espone poi la Regione ricorrente che in passato essa aveva già
presentato alla Corte tre ricorsi - rispettivamente iscritti, il
primo, al n. 27/1980, il secondo, al n. 31/1981 ed il terzo al n.
12/1982 del Registro conflitti - per la risoluzione di conflitti di
attribuzioni con lo Stato originati dall'emanazione di decreti
ministeriali di contenuto analogo a quello oggi impugnato e tutti
adottati dal Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con il Ministro
del Turismo e dello Spettacolo anziché di intesa con l'Assessore per
il turismo, come rivendicato dalla stessa Regione. La ricorrente
aggiunge di aver rinunciato ai tre ricorsi suindicati con atti
depositati l'8 luglio 1986 solo dopo che, con propria lettera del 3
agosto 1983, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
Affari regionali, aveva riconosciuto la fondatezza della
rivendicazione regionale sulla necessità dell'intesa con l'Assessore
regionale per il turismo e dopo che il decreto ministeriale 21 giugno
1985 recante "Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di
Linosa" era stato adottato previo parere dell'Assessorato al turismo
per la Regione siciliana, con sostanziale riconoscimento della
competenza regionale in materia.
Ciò nonostante il Ministro dei Lavori Pubblici, il 30 luglio
1986, ha emanato il decreto oggi impugnato omettendo di chiedere la
preventiva intesa alla Regione siciliana ed utilizzando il consenso
di un organo statale - il Ministro del Turismo e dello Spettacolo in
luogo di quello dell'Organo regionale abilitato a prestarlo.
La ricorrente sollecita pertanto la Corte a dichiarare che spetta
alla Regione siciliana e non al Ministro del Turismo e dello
Spettacolo dare la propria intesa al Ministro dei Lavori Pubblici per
la eventuale adozione di provvedimenti limitativi dell'afflusso di
autoveicoli per motivi di turismo nelle isole minori della Regione
siciliana, in applicazione dell'articolo unico della legge statale 20
giugno 1966 n. 599, e chiede l'annullamento conseguenziale del
decreto impugnato.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del
ricorso. L'Avvocatura, nella sua memoria, rileva come l'assenza di
ogni risposta della Regione alle ripetute sollecitazioni
dell'Amministrazione statale abbia costretto i Ministri dei Lavori
Pubblici e del Turismo, stante anche l'urgenza di provvedere, ad
emanare il decreto impugnato "in base al silenzio-assenso della
stessa Regione Sicilia". Considerato in diritto L'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, in tema di
"Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole",
attribuisce al Ministro dei lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro
per il Turismo e lo Spettacolo, previo parere delle Amministrazioni
comunali interessate e delle locali aziende di turismo, il potere di
vietare, durante i mesi di più intenso movimento turistico,
l'accesso agli autoveicoli non appartenenti a persone comprese nella
popolazione stabile delle piccole isole, dove si trovino Comuni
dichiarati di soggiorno e cura e dove la rete stradale extraurbana
non superi i venti chilometri.
Tale disciplina, ai fini della soluzione del conflitto in esame,
va correlata a quanto, in tema di turismo, viene previsto dallo
Statuto della Regione Siciliana e dalle conseguenti norme di
attuazione.
Per quanto concerne lo Statuto (R.D.L.vo 15 maggio 1946 n. 455)
vale, in particolare, il richiamo all'art. 14 lett. n), dove il
"turismo" risulta elencato nell'ambito delle materie conferite alla
competenza legislativa esclusiva della Regione, nonché all'art. 20,
che affida al Presidente ed agli assessori regionali le funzioni
esecutive ed amministrative concernenti tale materia. Queste
previsioni trovano il loro completamento nelle norme di attuazione
emanate in tema di turismo ed in particolare nell'art. 2 del D.P.R.
30 agosto 1975 - recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
turismo - dove si attribuisce alla Regione siciliana l'esercizio
delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici
dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di
vigilanza alberghiera.
Tali norme regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia in
esame, mentre non intaccano il particolare potere di divieto
conferito dalla legge n. 599 del 1966 al Ministro per i lavori
pubblici stante la riserva di competenza statale in tema di limiti
generali alla libertà di circolazione vengono, invece, sicuramente a
incidere nel meccanismo dell'intesa, sostituendo alla competenza del
Ministro per il turismo e lo spettacolo quella dell'Assessore
regionale al turismo. In altri termini, è la particolare proiezione
dell'interesse turistico entro la sfera del territorio regionale che
conduce ad innovare uno degli elementi del rapporto procedimentale
delineato dalla legge statale, con una trasformazione del
procedimento di concertazione da interorganico in intersoggettivo e
con la conseguente previsione di una particolare forma di
collaborazione tra Stato e Regione ispirata al contemperamento dei
diversi interessi in gioco.
Le considerazioni che precedono inducono, dunque, a ritenere il
ricorso fondato. Né possono di contro assumere valore i richiami
espressi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato all'istituto del
"silenzio-assenso" o ai motivi di urgenza, dal momento che mancano,
con riferimento al caso in esame, previsioni normative in grado di
conferire un significato implicitamente adesivo al comportamento
omissivo tenuto dalla Regione ricorrente o di legittimare un potere
di sostituzione da parte dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici
adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle
isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico
della legge 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente
intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione
siciliana;
b) Annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello
Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto "Norme sull'afflusso
degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli".
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte