Corte costituzionale

Ordinanza n. 335/1991

Altra decisione · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 8legge 154/1991
  • art. 21d.l. 69/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il

28 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Isernia nel ricorso proposto da Ufficio I.V.A. di Isernia contro

Fiore Maria Luisa, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio, la Commissione tributaria

di secondo grado di Isernia, con ordinanza emessa il 28 novembre

1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per contrasto con il

principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione

perché dall'esito della stessa dipende l'accertamento della

sussistenza o meno della violazione dell'obbligo di dichiarazione e

della indebita detrazione d'imposta per acquisti effettuati, reputa

che la norma impugnata "fa dipendere da fattori estranei alla

volontà del contribuente la tempestività e conseguentemente la

validità di dichiarazioni o versamenti effettuati ad ufficio IVA

diverso da quello competente", così generando sperequazioni tra

contribuenti;

che non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire, in primo

luogo, la manifesta inammissibilità della questione, non contenendo

l'ordinanza di rimessione né alcun cenno sull'oggetto del giudizio

principale, né l'indicazione di un tertium comparationis per la

dedotta sperequazione, e che, nel merito, la difesa dello Stato

ricorda che la regola iuris contenuta nella norma denunciata è stata

già sottoposta al vaglio di legittimità di questa Corte in sede di

esame del corrispondente art. 12, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del

1973 in materia di imposte dirette (sentenza n. 82 del 1989 e

ordinanze nn. 103 e 206 del 1990);

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, il

decreto legge 15 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni

nella legge 15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto (art. 8)

la possibilità di definizione delle violazioni indicate nell'art. 21

del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni

nella legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra anche quella

oggetto del giudizio principale;

che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla

Commissione tributaria rimettente perché valuti la permanenza del

requisito della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

secondo grado di Isernia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte