Sentenza n. 336/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 47Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
- art. 10d.P.R. 787/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), e 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle
competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio
del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive
dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
29 settembre 1973, numeri 600 e 602), promosso con ordinanza emessa
il 26 ottobre 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di
Novara, sul ricorso proposto dalla Fondazione OMAR contro il Centro
di servizio delle imposte dirette di Torino, iscritta al n. 550 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio, su ricorso proposto dalla Fondazione
Omar, notificato il 27 luglio 1996 a mezzo del servizio postale al
Centro di servizio delle imposte dirette di Torino, avverso
l'iscrizione nei ruoli per IRPEG a saldo, oltre soprattasse ed
interessi - emessi a seguito dell'esame della dichiarazione dei
redditi dell'anno 1991 e contestati per asserita tardività
dell'iscrizione medesima, nonché erroneità dei calcoli effettuati
per la liquidazione del tributo, con richiesta contestuale della
sospensione dell'esecuzione - la Commissione tributaria provinciale
di Novara, con ordinanza del 26 ottobre 1996 (r.o. n. 550 del 1997),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), nonché dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre
1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul
personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e
disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri
600 e 602), "nella parte in cui non consentono, neppure quando il
contribuente richieda alla commissione tributaria competente la
sospensione cautelare dell'atto, di depositare validamente la copia
del ricorso e di instaurare il contraddittorio prima della scadenza
del termine semestrale di cui al menzionato art. 10". Onde
l'impossibilità per l'interessato, di ottenere in sede
giurisdizionale, durante tale periodo di tempo, la sospensione
cautelare dell'atto.
2. - Il giudice rimettente - premesso che il ricorso in questione
era stato depositato presso la segreteria della commissione adita il
7 agosto 1996, prima, quindi, che maturasse il termine dilatorio
semestrale, alla scadenza del quale l'art. 10 citato, tuttora vigente
per espressa riserva formulata nell'art. 21 (recte: art. 20), comma
3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, subordina la
ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali avverso i ruoli dei centri
di servizio e le relative cartelle di pagamento - rileva che, nel
caso di specie, il Collegio dovrebbe dichiarare irricevibile il
ricorso e al tempo stesso improcedibile l'istanza di sospensione.
E ciò in quanto la disciplina vigente condiziona la esperibilità
del procedimento cautelare di cui all'art. 47 del decreto legislativo
n. 546 del 1992 "ad una valida instaurazione del contraddittorio
relativo al procedimento sul merito dell'atto del quale si invoca la
sospensione", come si desume dal citato art. 47, comma 1, che
richiede l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22, dettate
in materia di costituzione in giudizio del ricorrente. Né, d'altro
canto, potrebbe consentirsi a quest'ultimo di ottenere la sospensione
dell'atto prima di una efficace costituzione in giudizio, pena la
vanificazione dell'esplicita disposizione del sesto comma del
ripetuto art. 47, per il quale, nei casi di sospensione dell'atto
impugnato, la trattazione deve essere fissata entro novanta giorni;
con il rischio, inoltre, che, ove la costituzione per il giudizio di
merito venga ritardata o del tutto omessa, l'atto rimanga sospeso
cautelarmente sine die.
3. - Ritiene, tuttavia, il giudice a quo che la menzionata
normativa violi l'art. 3 della Costituzione, posto che le
disposizioni vigenti riconoscono, in via generale, per tutte le
materie riservate alla giurisdizione tributaria, l'esperibilità
immediata della richiesta di sospensione cautelare, in sede
giurisdizionale, dell'atto impugnato, impraticabile solo nel caso di
iscrizione a ruolo disposta dai centri di servizio, nei cui confronti
la parte, per tutto il periodo di pendenza del termine dilatorio in
questione, non può instaurare un valido rapporto processuale di
impugnazione, depositando presso la Commissione tributaria copia del
ricorso presentato all'ufficio.
Secondo l'ordinanza una tale discriminazione (rilevante a
prescindere dall'entità della somma in contestazione nel caso
concreto) sarebbe assolutamente irrazionale e contraria al principio
di uguaglianza, risultando tanto più inaccettabile in una materia
così delicata, come quella della tutela giurisdizionale delle
posizioni giuridiche soggettive direttamente garantite dall'art. 24
della Costituzione, posto che, nel caso dei ruoli emessi dai centri
di servizio con la procedura ex art. 7 del d.P.R. n. 787 del 1980,
non sussiste alcuna particolare motivazione che giustifichi un
trattamento diverso da quello generalmente previsto per tutte la
altre imposte ed anche per le stesse imposte dirette, nel caso in cui
l'accertamento sia compiuto dal competente ufficio delle imposte
anziché dal centro di servizio.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la non fondatezza della questione.
La difesa erariale osserva che, come si desume dal terzo comma
dell'art. 20 del d.P.R. n. 546 del 1992, la proposizione del ricorso
avverso i ruoli di riscossione formati dal centro di servizio delle
imposte dirette, in esito alla liquidazione dei tributi e al
controllo dei versamenti effettuati, resta disciplinata, pur dopo la
più recente riforma del contenzioso tributario, dall'art. 10 del
d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, che delinea un procedimento
speciale, essenzialmente preordinato (in particolare, attraverso la
prescritta moratoria per il deposito del ricorso e la connessa
dilazione della incardinazione del giudizio) ad attribuire al
suddetto centro un congruo spazio temporale per l'esame - in via
amministrativa - della fondatezza delle doglianze del ricorrente, il
rimborso di quanto eventualmente pagato o - come ulteriore esito
possibile - la sospensione della riscossione.
L'Avvocatura ritiene, pertanto, non fondata la censura di asserita
disparità di trattamento, tenuto conto della palese diversità delle
situazioni a confronto, con particolare riferimento alla circostanza
che la pretesa creditoria del fisco, oltre a concernere, per solito,
somme di modesto importo, rispetto alle quali sarebbe oltremodo arduo
configurare il pericolo del "danno grave ed irreparabile" di cui
all'art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si basa sulla
stessa dichiarazione del contribuente, sia pure emendata dagli errori
materiali e dai vizi. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria
provinciale di Novara ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonché dell'art. 10 del
d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle
attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero
delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre
1973, numeri 600 e 602), nella parte in cui non consentono, neppure
quando il contribuente richieda alla commissione tributaria
competente la sospensione cautelare dell'atto impugnato, di
depositare validamente la copia del ricorso avverso le iscrizioni a
ruolo operate dal centro di servizio, instaurando il rapporto
processuale prima della scadenza del termine semestrale, di cui al
menzionato art. 10 del predetto d.P.R. n. 787 del 1980. Disciplina,
questa, che impedisce all'interessato, durante tale periodo di tempo,
di ottenere in sede giurisdizionale la sospensione cautelare
dell'atto.
L'ordinanza, nel rilevare che le disposizioni vigenti contemplano,
in via generale, per tutte le materie riservate alla giurisdizione
tributaria, l'esperibilità immediata, in sede giurisdizionale, del
rimedio della sospensione dell'atto impugnato, ritiene che le
denunciate norme contrastino con l'art. 3 della Costituzione, per la
discriminazione assolutamente irrazionale che pongono in essere sul
piano dell'uguaglianza, e che appare tanto più inaccettabile in una
materia come quella della tutela giurisdizionale delle posizioni
giuridiche soggettive, direttamente garantita dall'art. 24 della
medesima Costituzione.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.
3. - Al fine di delineare il contesto normativo nell'ambito del
quale essa si colloca, va rilevato che, nella nuova disciplina del
processo tributario, contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, il giudizio innanzi alle commissioni tributarie si
instaura attraverso la notifica dell'atto introduttivo alla
controparte, rappresentata dall'amministrazione finanziaria (art.
20); notifica che deve essere seguita, entro trenta giorni, a pena di
inammissibilità, dalla costituzione del ricorrente ai sensi
dell'art. 22 del medesimo testo legislativo.
Rilevante innovazione di tale più recente normativa processuale è
la introdotta facoltà di richiedere, al giudice tributario, la
sospensione dell'atto impugnato, con istanza motivata "proposta nel
ricorso o con atto separato", sempreché - dispone il già menzionato
art. 47 - siano osservate le modalità previste dall'art. 22, e cioè
avvenga la costituzione in giudizio del ricorrente, al fine di
evitare che, una volta ottenuta la sospensione, il processo
tributario resti pendente sine die.
Quanto, invece, ai rimedi avverso le iscrizioni a ruolo delle
imposte liquidate dal centro di servizio, è rimasta ferma, per
effetto dell'espressa previsione dell'art. 20, comma 3, del decreto
legislativo n. 546 del 1992, la disciplina dell'art. 10 del d.P.R. 28
novembre 1980, n. 787, secondo il quale il ricorso è proposto con la
spedizione dell'originale al centro stesso a mezzo posta nel modo
indicato dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e con
successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre
due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o
consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare
in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita.
4. - Con riferimento alla sopra rammentata disciplina, il giudice
rimettente muove dall'assunto che la disposizione dell'art. 10 del
d.P.R. n. 787 del 1980, prevedendo un termine dilatorio per la
instaurazione del rapporto processuale, renda impraticabile, in via
immediata, la tutela cautelare, non potendo soddisfarsi la condizione
stabilita dall'art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Senonché, tale tesi non può essere condivisa, dovendosi tener conto
dei riflessi che le nuove regole del processo tributario non possono
non avere sulla fattispecie all'esame del giudice a quo la cui
disciplina va necessariamente coordinata e raccordata con le
innovazioni introdotte dalla riforma del rito tributario del 1992. La
circostanza che il legislatore non abbia modificato la procedura di
impugnazione dei ruoli emessi dai centri di servizio, riconfermando,
anzi, espressamente, per le modalità di proposizione del ricorso, la
vigenza dell'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980, non consente,
invero, di trarre alcun argomento a favore della tesi dell'esclusione
della facoltà di attivare il potere cautelare del giudice durante il
termine dilatorio semestrale, ove, tra le varie possibili
interpretazioni delle norme censurate, si adotti, alla stregua di un
canone più volte indicato da questa Corte, quella che appaia
maggiormente aderente ai principi costituzionali.
Vero è che, in passato, la giurisprudenza costituzionale ha
ritenuto che l'effettività della tutela giurisdizionale per il
contribuente si realizza essenzialmente con la pronunzia emessa dal
giudice tributario, alla quale l'amministrazione finanziaria, se
soccombente, è tenuta a dare esecuzione mediante la pronta
restituzione della somma riscossa e non dovuta (sentenza n. 63 del
1982).
Ma tale orientamento, espresso quando ancora la tutela interinale
del contribuente stesso era affidata, in via immediata, al solo
potere di sospensiva dell'Intendente di finanza (ex art. 39 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), non appare atto a definire la
questione così come sollevata dal rimettente. Questi, infatti -
introdotta per effetto dell'art. 47 del decreto legislativo n. 546
del 1992, la possibilità per l'interessato di richiedere alla
commissione tributaria la sospensione dell'atto impugnato - segnala
un problema che concerne la mancanza di analogo rimedio per
l'impugnazione degli atti emessi dai centri di servizio.
Di fronte a tale prospettazione, che attiene essenzialmente al
principio di uguaglianza, giova ricordare come la Corte, in altra
occasione - nel rilevare il carattere strumentale della funzione
cautelare rispetto alla effettività della tutela innanzi al giudice
- abbia posto in risalto l'importanza di discipline uniformi, in
grado di assicurare il rispetto dei requisiti propri (e minimi),
imposti al modello processuale dalle garanzie di cui al sistema
costituito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione in tema di
contraddittorio e, più in generale, di posizione delle parti
nell'esercizio dei rispettivi diritti (cfr. sentenza n. 253 del
1994).
Orbene, proprio alla stregua di tali principi e dell'esigenza, in
definitiva, di una lettura delle disposizioni denunciate conforme a
Costituzione, è da ritenere che la normativa impugnata, nel
coordinamento che va necessariamente operato tra il precedente e
l'attuale rito del processo tributario, non impedisca al
contribuente, che ricorre avverso la iscrizione a ruolo operata dal
centro di servizio e chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato, di depositare, presso la segreteria della commissione
tributaria, l'altro esemplare del ricorso, senza attendere il decorso
del termine previsto nell'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980. Si
soddisfa, in tal modo, secondo le regole e le forme tuttora
applicabili ai ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo, anche
l'esigenza alla quale ha voluto ovviare l'art. 47 del decreto
legislativo n. 546 del 1992, richiedendo e ponendo come condizione di
ammissibilità per l'istanza cautelare la costituzione in giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20
e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonché
dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle
competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio
del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive
dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
29 settembre 1973, numeri 600 e 602), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Novara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte