Sentenza n. 336/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
- art. 31legge 448/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 57 e
58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 2000 dal
tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra A. A. e
l'Azienda sanitaria locale (Asl) di Vercelli n. 11, iscritta al
n. 613 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del lavoro,
con ordinanza del 27 giugno 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 57 e 58, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in
riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in
cui disciplinerebbero il diritto dei dirigenti sanitari dell'area
medica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
2. - Il giudice a quo premette che il processo principale ha ad
oggetto la legittimità del provvedimento con il quale l'Azienda
sanitaria locale (Asl) di Vercelli n. 11 ha rigettato la domanda di
un dirigente sanitario dell'area medica, dipendente di detta Asl, di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. Il rimettente sintetizza l'evoluzione della disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, deducendo
che dalla previsione di un mero interesse legittimo del pubblico
dipendente a siffatta trasformazione (d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117)
si sarebbe pervenuti alla configurazione di un diritto ad ottenerla,
fatta eccezione per determinate categorie di personale.
L'amministrazione sarebbe, quindi, titolare del potere di rigettare
la domanda di trasformazione esclusivamente qualora l'attività
svolta dal dipendente al di fuori del rapporto dia luogo ad un
conflitto di interessi con l'attività di servizio, ovvero di
differirne gli effetti, con provvedimento motivato, per un periodo
non superiore a sei mesi, nel caso in cui il suo accoglimento possa
determinare, "in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalità dell'amministrazione stessa" (art. 1, comma 58, della
legge n. 662 del 1996).
Ad avviso del tribunale di Vercelli, quest'ultima norma
riguarderebbe anche i dirigenti sanitari dell'area medica, di primo
livello, i quali, conseguentemente, vanterebbero un diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, non essendo ad essi applicabile l'art. 39, comma 27, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (il quale ha stabilito che l'art. 1,
commi 58 e 59, della legge n. 662 del 1996 si applica al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finché non sia
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo) e
non risultando utilmente richiamabili, in considerazione della natura
del rapporto, le disposizioni che rendono ammissibili forme
sperimentali di contrattazione collettiva in ordine all'articolazione
flessibile dell'orario di lavoro ed alla diffusione del part-time
ovvero che disciplinano il cd. telelavoro (art. 8, comma 1, lettera
i, del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396).
Secondo il rimettente, il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - che ha
modificato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - non avrebbe innovato
in parte qua la disciplina in esame, nonostante abbia espressamente
soppresso i rapporti di lavoro a tempo definito (art. 15-bis comma
3), disponendo che il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
comporta la totale disponibilità per la realizzazione dei risultati
programmati (art. 15-sexies). Il complesso degli artt. 15-bis,
15-ter, 15-quater e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992
riguarderebbe, infatti, soltanto i dirigenti che svolgono compiti di
direzione delle strutture e degli uffici e/o di preposizione a
strutture complesse e l'esclusività del rapporto di lavoro
(art. 15-bis comma 2) sarebbe stata "stabilita in stretta connessione
con la previsione dell'affidamento ai dirigenti della direzione delle
strutture e degli uffici" cosicché le norme concernerebbero
esclusivamente detti dirigenti. L'interpretazione sarebbe confortata
sia dalla norma che, in via transitoria, conserva la distinzione tra
dirigenti di primo e di secondo livello (art. 15-quinquies, comma 7),
sia dalla disciplina della nomina (artt. 15 e 15-ter) e del
trattamento economico (art. 15-quater), che giustificano
l'irriducibilità dell'orario di lavoro esclusivamente per coloro i
quali svolgono la funzione dirigenziale "propriamente detta",
cosicché dovrebbe ritenersi che il legislatore si sia limitato "a
sopprimere i rapporti a tempo definito per la dirigenza sanitaria
solo con riguardo a soggetti aventi responsabilità organizzative e
di struttura". Inoltre, a suo avviso, il comma 18-bis dell'art. 39
della legge n. 449 del 1997 - introdotto dall'art. 20 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 -, disponendo che "è consentito l'accesso
ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di
uffici", non riguarderebbe la figura professionale in esame. In
contrario, sempre secondo il rimettente, non potrebbe essere invocato
l'art. 63, comma 1, (recte: 64, comma 1) del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000 il
quale, richiamando l'ultima norma sopra indicata, prevede
l'inapplicabilità del part-time ai dirigenti sanitari, in quanto la
materia non è stata delegificata e la disciplina collettiva deve
svolgersi nell'osservanza delle norme primarie che escludono il
rapporto di lavoro a tempo parziale esclusivamente per i dirigenti
sanitari di secondo livello.
2.1. - Ad avviso del giudice a quo nella fattispecie in esame
sarebbero quindi applicabili le norme impugnate, le quali
disciplinerebbero la trasformazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti in oggetto da tempo pieno a tempo parziale in violazione
degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, recando vulnus al
principio di ragionevolezza organizzativa ed al diritto alla salute,
realizzando altresì una disparità di trattamento tra i cittadini.
La configurazione del diritto del dirigente sanitario dell'area
medica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale ed il rinvio alla contrattazione collettiva
sia dell'eventuale riduzione della percentuale dell'organico per la
quale il secondo tipo di rapporto è ammissibile, sia dell'esclusione
di determinate figure professionali, in mancanza della fissazione di
criteri specifici e di norme di salvaguardia, sarebbero
irragionevoli. Secondo il rimettente, nel settore della sanità,
l'eventualità di un esercizio da parte dei dipendenti di tutte le
qualifiche e di tutti i livelli del diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro, anche in modo "non massiccio, ma, ad es., a
"scacchiera o in forme imprevedibili, potrebbe pregiudicare il
soddisfacimento dei fini istituzionali da parte delle Asl, potendo
inoltre la contrattazione collettiva condurre a "differenti soluzioni
in ordine alle modalità applicative ed alla scelta di riduzione
delle percentuali e/o di esclusione delle figure professionali che,
da caso a caso, possono essere individuate come particolarmente
necessarie per la funzionalità dei servizi".
Pertanto, conclude il tribunale, si profilerebbe il rischio di
una disparità di trattamento dei cittadini in riferimento al
contratto concluso ed applicato in una determinata Asl e le
incertezze sulle scelte delle modalità applicative influirebbero
"direttamente sulla funzionalità organizzativa dei diversi comparti
ospedalieri in quanto complicano sia la pianificazione degli organici
che la gestione degli stessi", in violazione del principio di
ragionevolezza ed in danno dell'esigenza di assicurare adeguati
livelli di efficienza a garanzia della tutela del diritto alla
salute.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa erariale deduce che la disciplina del rapporto di
lavoro part-time nel pubblico impiego si inserisce nel quadro di un
più ampio disegno diretto a realizzare una riduzione della spesa
pubblica. Questa disciplina sarebbe caratterizzata dalla
identificazione dei settori nei quali essa è applicabile e dalla
fissazione di una percentuale dell'organico per la quale la
trasformazione è ammissibile, realizzando scelte riservate alla
discrezionalità del legislatore, sindacabili esclusivamente sotto il
profilo della manifesta irragionevolezza. A suo avviso, le norme che
riguardano il part-time recherebbero una disciplina rispettosa del
principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore ha avuto cura
sia di stabilire un limite massimo dei rapporti di lavoro a tempo
parziale, sia di prevedere che le eventuali carenze di organico
possono essere fronteggiate mediante i processi di mobilità, ovvero
mediante nuove assunzioni rese possibili dal risparmio di spesa
ottenuto a seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale.
Secondo l'interveniente, l'infondatezza della questione sarebbe
risolutivamente dimostrata dalla considerazione che il comma 18-bis
dell'art. 39 della legge n. 449 del 1997, introdotto dall'art. 20
della legge n. 488 del 1999, ha implicitamente, eppure
inequivocamente, stabilito che l'istituto del part-time non è
applicabile ai dirigenti in esame, fissando una regola espressamente
enunciata anche dall'art. 15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del
1992. Le argomentazioni svolte dal rimettente per riferire
quest'ultima disposizione esclusivamente ai dirigenti medici preposti
a strutture complesse sarebbero erronee, sia perché sono fondate
esclusivamente sulla rubrica della norma - peraltro limitata ad un
richiamo alle funzioni dei dirigenti di struttura -, sia perché
appaiono in contrasto con la lettera e la ratio del citato comma 3,
da identificare nello scopo di assicurare l'efficienza del servizio
con riguardo al complessivo assetto della dirigenza sanitaria
dell'area medica. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, riguarda l'art. 1, commi 57 e 58,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 31, comma 41, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, ad avviso del
giudice a quo, sarebbe disciplinata la trasformazione del rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari di primo livello dell'area medica,
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, da tempo pieno a tempo
parziale.
Secondo il giudice rimettente, le prime due disposizioni,
prevedendo, sia pure entro certi limiti, il diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, potrebbero pregiudicare, in violazione degli artt. 3, 32 e
97 della Costituzione, la razionale organizzazione del servizio ed il
soddisfacimento dei fini istituzionali da parte delle Asl, e quindi
anche la tutela della salute, specialmente quando tale diritto sia
esercitato in modo "non massiccio, ma, ad es., a "scacchiera o in
forme imprevedibili". Inoltre, la terza delle disposizioni censurate,
rinviando alla contrattazione collettiva la eventuale riduzione della
quota dell'organico per la quale è ammissibile il rapporto di lavoro
a tempo parziale, nonché l'individuazione dei dipendenti che possono
accedervi, non solo non eviterebbe, in mancanza di criteri specifici
e di norme di salvaguardia, tale pregiudizio, ma anzi renderebbe
possibili "differenti soluzioni in ordine alle modalità applicative
ed alla scelta di riduzione delle percentuali e/o di esclusione delle
figure professionali", ledendo così il principio di parità di
trattamento degli utenti del Servizio sanitario nazionale.
2. - La questione in parte è infondata, in parte è
inammissibile.
Il giudice rimettente individua nelle norme censurate una
possibile lesione del principio di "ragionevolezza organizzativa" e
conseguentemente del diritto di tutela della salute, muovendo dalla
premessa che i dirigenti sanitari dell'area medica del Servizio
sanitario nazionale vanterebbero, in base all'art. 1, commi 57 e 58,
della legge n. 662 del 1996, un diritto ad ottenere la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L'applicabilità di dette norme non sarebbe infatti esclusa, a suo
avviso, né dall'art. 39, comma 18-bis della legge n. 449 del 1997,
né dagli artt. 15 ss. del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificati
dal d.lgs. n. 229 del 1999, i quali avrebbero soppresso "i rapporti
di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria solo con
riguardo a soggetti aventi responsabilità organizzative e di
struttura". Né, infine, secondo il giudice rimettente, potrebbe
essere preso in considerazione l'art. 64, comma 1, del CCNL 8 giugno
2000, sostanzialmente proibitivo del part-time per i dirigenti
sanitari, essendo evidente che "la fonte pattizia debba comunque
rispettare quanto previsto dalle disposizioni normative in materia".
2.1. - L'ordinanza di rimessione muove dalla premessa non
implausibile della riconduzione del rapporto di lavoro a tempo
definito dei dirigenti medici al rapporto di lavoro a tempo parziale
e però la sviluppa secondo criteri interpretativi che appaiono
erronei, anche se notevole è la complessità dei testi legislativi
in materia. Il giudice a quo infatti privilegia un'interpretazione
che appare elusiva della ratio e della dinamica del sistema normativo
sull'organizzazione sanitaria e comunque omette di verificare la
possibilità di una diversa soluzione ermeneutica, che sia coerente
con l'evoluzione e la sistematica del quadro normativo e soprattutto
idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità (ex
plurimis: sentenze nn. 113 e 17 del 2000, n. 202 del 1999).
La ricerca di una siffatta soluzione era, nella specie, tanto
più doverosa, considerando che la proposta questione di
costituzionalità doveva apparire molto dubbia, se lo stesso giudice
a quo affermava esplicitamente che il divieto di applicazione del
tempo parziale ai dirigenti andava riferito ai soli dirigenti di
secondo livello "lasciando ancora aperti i termini del problema per
quelli di primo livello cui appartiene la ricorrente", di modo che
non poteva apparire così evidente quella palese arbitrarietà o
quella manifesta irragionevolezza, che invece sole legittimano,
secondo la giurisprudenza costituzionale, il sindacato di
costituzionalità sull'ampia discrezionalità, di cui gode il
legislatore nelle scelte relative all'organizzazione dei pubblici
uffici (ex plurimis: sentenze nn. 141 e 34 del 1999, n. 63 del 1998).
2.2. - Ciò premesso, occorre rilevare che la disciplina del
rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria dell'area medica
presenta risalenti profili di specialità (cfr. sentenza n. 359 del
1993), anche in riferimento al regime dell'orario di lavoro e del
principio di esclusività della prestazione. La specialità del
rapporto di lavoro dei medici non deriva soltanto dalla
particolarità dell'attività svolta, ma anche dalle varie vicende
normative relative alla organizzazione della sanità. Ed infatti fin
dal decreto delegato 27 marzo 1969, n. 130, per i medici dipendenti
pubblici l'art. 24 stabiliva due diverse tipologie di rapporto di
lavoro: a "tempo pieno" ed a "tempo definito" e la successiva
evoluzione legislativa del sistema sanitario pubblico ha confermato
questa scelta, poiché ha indicato "una precisa distinzione in due
tipi di rapporto di servizio dei medici, sulla base di una diversità
di impegni, modalità ed orario di lavoro, nonché in relazione alla
peculiare disciplina della libera professione intramuraria" (sentenza
n. 330 del 1999).
Ma è con l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
e con la riforma sanitaria del 1992 che cominciano ad introdursi,
attraverso i principi di unicità del rapporto di lavoro con il
Servizio sanitario nazionale e di unicità del ruolo dirigenziale,
forme di progressiva "aziendalizzazione" del Servizio con conseguente
incidenza sulla configurazione del rapporto di lavoro dei medici. In
particolare risale a questa fase la tendenza a "funzionalizzare
l'attività intramuraria rispetto agli obiettivi delle strutture
sanitarie pubbliche" (sentenza n. 330 del 1999), attraverso tutta una
serie di incentivi a questo tipo di esercizio della professione, ivi
compresa la garanzia del passaggio, a domanda e, se del caso, anche
in soprannumero, dal regime di "tempo definito" a quello di "tempo
pieno".
2.3. - Tali tendenze verso l'unicità del rapporto di lavoro e
verso un peculiare regime dell'attività libero-professionale, già
presenti nella disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti
sanitari dell'area medica, si sono ulteriormente rafforzate dopo la
legge n. 662 del 1996.
Ed invero, soprattutto con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229,
modificativo di una serie di norme del d.lgs. n. 502 del 1992, si è
consolidato un quadro normativo specifico per il rapporto di lavoro
dei dirigenti sanitari. Innanzi tutto viene confermata la
soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per i dirigenti
sanitari (art. 15-bis comma 3); poi viene disposta per essi una serie
di misure connesse all'opzione verso il rapporto di lavoro esclusivo,
che comporta la "totale disponibilità" (art. 15-quinquies) anche per
i medici, i quali - avvalendosi di una facoltà prevista ad
esaurimento per alcuni di essi - esercitano l'attività extramuraria
(art. 15-sexies), essendo essi comunque responsabili del risultato
"anche se richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito" (art. 15, comma 3). In tal modo si è
realizzata - come ha già rilevato questa Corte - una nuova, organica
disciplina caratterizzata dalla esclusività del rapporto di lavoro e
dall'esercizio di attività libero-professionale in forme e tipologie
specificamente definite (sentenza n. 63 del 2000).
3. - Già alla luce di questo assetto legislativo, ma soprattutto
della successiva evoluzione, riferibile pure alla contrattazione
collettiva di settore, appare evidente l'erroneità del criterio
interpretativo adottato nell'ordinanza di rimessione. Innanzi tutto
non appare condivisibile la tesi prospettata nell'ordinanza di
rinvio, secondo cui gli artt. 15 e seguenti del decreto n. 502 del
1992, come modificati dal decreto n. 229 del 1999, impedirebbero il
rapporto di lavoro a tempo definito solo ai dirigenti sanitari
responsabili di struttura e non anche "ai dirigenti medici tout
court". Ed invero la formula legislativa del comma 3
dell'art. 15-bis: "sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo
definito per la dirigenza sanitaria" ha una portata così vasta da
ricomprendere tutte le varie tipologie di dirigenti sanitari
dell'area medica, le quali sono state unificate, superando ogni
precedente distinzione di livelli - alla quale invece inesattamente
continua a riferirsi il giudice a quo dal comma 1 dell'art. 15, che
appunto dispone: "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico
ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello,
articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e
gestionali". Che la soppressione dei rapporti a tempo definito
riguardi l'intera dirigenza sanitaria risulta ancor più evidente
alla luce della ratio complessiva del sistema legislativo in
questione, che ben può essere individuata, al di là degli altri
principi già ricordati, essenzialmente nella statuizione
dell'art. 15, comma 3, secondo cui il dirigente sanitario è
responsabile del risultato "anche se richiedente un impegno orario
superiore a quello contrattualmente definito".
In questa ottica, altrettanto non condivisibile appare la tesi
del giudice a quo secondo cui neppure il comma 18-bis dell'art. 39
della legge n. 449 del 1997, che consente l'accesso ad un regime di
impegno ridotto "per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici",
potrebbe avere efficacia interpretativa del diverso regime previsto
per il personale sanitario. È invece da ritenere che, pur
perseguendo i commi 18 e 18-bis - introdotto quest'ultimo
dall'art. 20, comma 1, lettera f, della legge n. 488 del 1999 -
finalità di riduzione della spesa attraverso un incremento dei
contratti a tempo parziale, il legislatore abbia considerato
inopportuno, in relazione alla specificità delle funzioni della
dirigenza medica, che tale regime negoziale potesse riguardare anche
gli appartenenti a tale categoria. È quindi ragionevole interpretare
il comma 18-bis come una esplicita esclusione per i dirigenti
sanitari medici dalla generale previsione di accesso ad un regime di
impegno ridotto.
Del resto una conferma a tale interpretazione può essere tratta
non tanto dall'art. 44, che pur dispone la soppressione, entro il 1
dicembre 2001, dei rapporti di lavoro "a tempo definito ed altri
similari" dei dirigenti medici, quanto soprattutto dal successivo
art. 64, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza
medica e veterinaria, che, anche se con norma programmatica, dichiara
che le parti prendono "atto che nell'art. 20, comma 1, punto 18-bis
della legge n. 488/1999 l'istituto del part-time non è consentito ai
dirigenti sanitari" pur concordando sulla necessità di affrontare il
problema dell'utilizzazione di tale istituto solamente nei casi di
comprovate, particolari esigenze familiari o sociali, ferma restando
la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo.
Neppure su questo punto è condivisibile l'argomentazione
dell'ordinanza di rimessione, secondo cui ai fini interpretativi non
gioverebbe valorizzare la predetta clausola contrattuale. Va infatti
osservato che nell'interpretazione della norma legislativa in
questione può assumere rilievo la disciplina adottata in sede di
contrattazione collettiva, in quanto soprattutto il più volte citato
art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 opera un espresso rinvio, come
logica conseguenza della privatizzazione del rapporto di impiego,
alla contrattazione collettiva nazionale relativamente a determinati
aspetti della disciplina della dirigenza sanitaria (cfr. sentenza
n. 507 del 2000). Può quindi avere significato, ai fini
dell'interpretazione del citato comma 18-bis, il fatto che con il
CCNL del 22 febbraio 2001, integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000,
sia stato stabilito che possono accedere, ma solo nella misura
massima del 3 dell'organico dell'azienda sanitaria, ad un regime di
impegno ridotto soltanto i dirigenti che abbiano comprovate esigenze
familiari o sociali.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte appare
evidente che il giudice a quo ha seguito un presupposto
interpretativo erroneo ed infondato ed ha omesso di verificare la
possibilità di individuare altre possibili soluzioni interpretative
che consentissero anche di superare, secundum Constitutionem i
prospettati dubbi di costituzionalità.
4. - Infine va osservato che la censura dell'art. 31, comma 41,
della legge n. 448 del 1998 concerne una norma che appare
inconferente con la fattispecie in esame, in quanto riguarda gli
ambiti di contrattazione collettiva relativi al lavoro a tempo
parziale svolto presso gli enti locali. Tali contratti collettivi
appartengono però ad un "comparto di contrattazione" differente e
distinto da quello del Servizio sanitario nazionale, non essendo
comunque dubbio che "con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1,
lettera d) e con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(art. 3, comma 1) le unità sanitarie locali sono venute a
differenziarsi giuridicamente dall'organizzazione dei comuni, essendo
state configurate come aziende dotate di personalità giuridica"
(sentenza n. 98 del 1997).
La questione relativa al predetto art. 31, comma 41, è pertanto
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata in
riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione dal tribunale di
Vercelli con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della
Costituzione dallo stesso tribunale di Vercelli con la medesima
ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte