Ordinanza n. 337/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 79Costituzione
- art. 1d.P.R. 394/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, quinto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) e dell'art. 176, terzo comma, del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal Tribunale di
sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei
confronti di Misso Giovanni, iscritta al n. 189 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che nel corso del procedimento promosso su istanza di
ammissione alla semilibertà di Misso Giovanni, condannato
all'ergastolo che assumeva doversi computare nel termine di
espiazione minimo previsto dalla legge (venti anni) una quota di
condono pari a due anni di reclusione in forza del d.P.R. 22 dicembre
1990, n. 394, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, rilevato che
"l'assetto normativo e la conseguente costante giurisprudenza"
escludono l'applicabilità dell'istituto del condono alla pena
dell'ergastolo e che tale inapplicabilità coinvolge "anche i termini
di ammissibilità alle due misure alternative rappresentate dalla
semilibertà e dalla liberazione condizionale", ha, con ordinanza del
26 gennaio 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo
comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 50, quinto comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), e 176, terzo
comma, del codice penale, "in quanto non riconoscono alcun effetto
alla intervenuta concessione dell'indulto o di analoghi benefici ai
fini della ammissibilità, rispettivamente, alla semilibertà e alla
liberazione condizionale del condannato all'ergastolo";
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo, dopo aver
rammentato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 369 del
1994, ha dichiarato inammissibile un'identica questione, non essendo
stati specificati né i titoli dei reati né i decreti di indulto
astrattamente applicabili, precisa che il Misso è stato condannato
alla pena dell'ergastolo per i reati di concorso in omicidio e
tentato omicidio aggravati, evasione, porto e detenzione di armi e
furto aggravato, reati non ostativi all'applicazione dell'indulto di
cui al d.P.R. n. 394 del 1990, il quale non prevede limitazioni sotto
il profilo oggettivo;
che, inoltre, l'interessato ha scontato sedici anni di
reclusione ed ha conseguito sino ad oggi oltre due anni di riduzione
di pena a titolo di liberazione anticipata, con la conseguenza che,
qualora si dovesse ritenere ingiustificata la esclusione
dall'indulto, quanto meno ai fini del raggiungimento dei venti anni
indicato dall'art. 50 della legge n. 354 del 1975, il beneficio
sarebbe per lui conseguibile;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo,
premesso essere dato ormai acquisito che la pena dell'ergastolo è
stata ritenuta compatibile con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, soltanto in virtù dell'applicabilità ad essa di
meccanismi alternativi di espiazione, ed in particolare della
semilibertà e della liberazione condizionale, ditalché sarebbe
ormai improprio considerare l'ergastolo come una pena "senza
termine", trattandosi invece, alla stregua della sua evoluzione
normativa, di una pena "a termine incerto", rileva che, mentre per le
pene detentive temporanee, ai fini del computo del periodo minimo di
detenzione per la concedibilità dei suddetti benefici, deve essere
detratta la parte di pena condonata, ciò non è consentito, invece,
ai medesimi fini, per la pena dell'ergastolo, una diversità di
regime irragionevole, oltre tutto, considerando che della liberazione
anticipata, che è un altro istituto incidente sulla determinazione
del periodo minimo di pena espiata, è fatta applicazione anche per
l'ergastolo, a norma dell'art. 54, quarto comma, della legge n. 354
del 1975;
che non sussisterebbe, dunque, "una ragione logica e
costituzionalmente tale, per l'esistenza di un meccanismo diverso per
quanto concerne il condono", un istituto di rilevanza costituzionale
in quanto espressamente richiamato dall'art. 79 della Costituzione,
dal quale si evince, peraltro, come l'unico limite alla sua
applicabilità riguarda la data del commesso reato cui potrebbe
astrattamente riferirsi;
che, non essendo la pena dell'ergastolo pena "senza termine",
non sussisterebbe alcun ragionevole motivo perché il condono non
debba essere computato al fine di raggiungere anticipatamente i
limiti previsti dalla legge per l'ammissibilità a quelle misure
alternative che progressivamente conducono all'estinguibilità,
ritenuto requisito irrinunciabile di qualsivoglia pena detentiva,
tanto più che taluni reati vengono puniti alternativamente con pena
temporanea o con l'ergastolo a seconda del "giuoco logico e giuridico
delle circostanze", cosicché la differenza che intercorre tra
condannati per uno stesso reato è soltanto quella della durata della
pena: donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche alla
luce delle "scelte succedutesi nel tempo in materia di diritto
penitenziario";
che sarebbe, ancora, violato l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, perché, una volta soddisfatta, attraverso il
ravvedimento del reo, la finalità rieducativa della pena,
costringere il condannato a subire il regime inframurario a causa
dell'esclusione dal computo della pena espiata di condoni applicabili
alla generalità dei detenuti equivarrebbe ad infliggergli una
sofferenza gratuita, e, dunque, un trattamento contrario al senso di
umanità;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo, anzitutto, che la questione, nella parte in cui
coinvolge la liberazione condizionale, è da ritenere inammissibile
per difetto di rilevanza, vertendosi in un procedimento in cui deve
decidersi circa la concedibilità della semilibertà, la sola misura
per la quale il condannato ha presentato istanza;
che, per il resto, l'art. 50, quinto comma, della legge n. 354
del 1975, non contiene la previsione della inapplicabilità, ai fini
del computo dei limiti temporali per l'ammissione alla semilibertà,
dei benefici clemenziali, discendendo ciò solo da una
interpretazione giurisprudenziale, contrastata, con vari argomenti,
dal giudice a quo;
e che, essendosi dunque quest'ultimo limitato a prospettare,
nella sostanza, dubbi interpretativi, la questione, anche per la
parte relativa all'art. 50 della legge n. 354 del 1975, deve
ritenersi inammissibile;
Considerato che la questione incentrata sull'art. 176 del codice
penale è - come esattamente ha dedotto l'Avvocatura generale dello
Stato - priva di rilevanza, risultando il procedimento promosso nella
specie al fine di conseguire il beneficio della semilibertà;
che la questione avente ad oggetto la legittimità dell'art. 50,
quinto comma, della legge n. 354 del 1975, è, invece, manifestamente
infondata, dovendo la pena dell'ergastolo, nonostante il suo
inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati
fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di
perpetuità che "all'epoca dell'emanazione del codice la connotava"
(v. sentenza n. 168 del 1994), considerarsi comunque una pena
perpetua tanto da non ammettere "scomputi" che non incidano sulla
natura stessa della pena" (v. sentenza n. 270
del 1993);
che ciò sta a significare che se, a taluni fini, la pena
dell'ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel
quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come
effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal
giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante
l'espiazione della pena, bensì, soprattutto, della sua
partecipazione rieducativa (v., ancora, sentenza n. 168 del 1994),
non è possibile detrarre dalla pena inflitta la misura
corrispondente all'indulto perché, altrimenti, si inciderebbe sulla
natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con
inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della
pena stessa;
che, del resto, la giurisprudenza della Corte di cassazione, con
una costante linea interpretativa fondata sull'ineludibile
presupposto della perpetuità della pena dell'ergastolo nel suo
momento applicativo - donde l'infondatezza della seconda eccezione
avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, non potendo, certo, la
questione proposta profilarsi in termini di un mero dubbio
ermeneutico - ha coerentemente ravvisato una ontologica
incompatibilità tra l'ergastolo e l'istituto del condono "parziale"
poiché la durata complessiva della pena essendo stabilita fino alla
morte del reo non è determinabile a priori, con la conseguenza che
essa può essere condonata "in tutto" oppure essere commutata in
un'altra specie di pena stabilita dalla legge;
che, dunque, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale
e delle misure alternative alla detenzione l'ergastolo non può mai
essere considerato una pena temporanea;
che, proprio in forza di tali princip/', la Corte di cassazione
ha affermato che l'art. 1 del d.P.R 22 dicembre 1990, n. 394, non
consente di estendere l'indulto alla pena dell'ergastolo, ribadendo
come se è vero che l'ergastolo, al pari delle altre pene detentive,
permette il ricorso agli istituti della liberazione anticipata ciò
non si è verificato per l'introduzione di un principio derogativo
all'inscindibilità dell'ergastolo, essendosi solo introdotta la
regola che dopo un certo periodo di detenzione, anche il condannato
all'ergastolo può fruire di quei benefici se ha dato prova, con la
sua condotta, di ravvedimento ovvero ha dimostrato attivo interesse
all'opera di rieducazione, requisiti entrambi da cui l'indulto
prescinde completamente, così ulteriormente comprovando la
conformità delle norme denunciate i precetti costituzionali
invocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176, terzo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte