Sentenza n. 337/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 44, secondo comma, e 200 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), promossi con ordinanze emesse: 1) il 14 ottobre 1997
dal giudice istruttore del Tribunale di Terni nel procedimento civile
vertente tra soc. coop. a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale di
Amelia in l.c.a. e Mignini s.p.a., iscritta al n. 882 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997; 2) il 6 novembre 1997
dal giudice istruttore del Tribunale di Terni nel procedimento civile
vertente tra soc. coop. a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale di
Amelia in l.c.a. e Agripan s.r.l. iscritta al n. 906 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di
inefficacia di pagamenti effettuati ad enti posti in liquidazione
coatta amministrativa, il giudice istruttore presso il Tribunale di
Terni, con due ordinanze del 14 ottobre e del 6 novembre 1997, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte
in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta
amministrativa la produzione degli effetti sostanziali rispetto ai
terzi sia temporalmente collegata alla conoscibilità del
provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto ritenuto dal rimettente, l'art. 44 della legge
fallimentare, applicabile alla liquidazione coatta amministrativa in
virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 200 della stessa
legge, disporrebbe l'inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti
ricevuti dall'ente in liquidazione sin dalla data del provvedimento
di liquidazione e, quindi, prima che lo stesso sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 197 della legge fallimentare.
Siffatta disciplina si porrebbe, secondo il giudice a quo, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole
disparità di trattamento che si verrebbe a determinare, a fronte di
una identica posizione, tra i terzi coinvolti nella procedura
fallimentare e i terzi coinvolti nella procedura di liquidazione
coatta amministrativa.
Mentre, infatti, nel fallimento, il dies a quo degli effetti
sostanziali rispetto ai terzi, ed in specie dell'inefficacia dei
pagamenti ricevuti dal fallito, coinciderebbe con il deposito in
cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento, che in tal
modo diverrebbe suscettibile di potenziale conoscenza da parte dei
terzi, nella liquidazione coatta amministrativa l'inefficacia dei
pagamenti si verificherebbe sin dalla data del provvedimento che
ordina la liquidazione ed indipendentemente dalla astratta
possibilità di conoscenza del provvedimento medesimo. Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore presso il Tribunale di Terni dubita, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del regio decreto
n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non
prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa
il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi
sia collegato a quello della conoscibilità del provvedimento di
liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. - I giudizi, avendo ad oggetto identiche questioni, devono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
3. - L'assunto che sorregge il dubbio di costituzionalità avanzato
dal rimettente consiste nel differente grado di conoscibilità per i
terzi della sentenza dichiarativa di fallimento rispetto al decreto
di liquidazione coatta amministrativa e, quindi, nella maggiore
tutela accordata, sotto tale aspetto, ai terzi coinvolti nella
procedura fallimentare rispetto ai terzi coinvolti nella procedura di
liquidazione coatta amministrativa.
E ciò in quanto mentre la sentenza, con il deposito in
cancelleria, diverrebbe suscettibile di potenziale conoscenza da
parte dei terzi, il decreto resterebbe, prima della sua
pubblicazione, un atto interno all'amministrazione privo, in quanto
tale, di astratta conoscibilità.
La premessa interpretativa, riassuntivamente esposta, è erronea e,
conseguentemente, infondato è il dubbio di costituzionalità che ne
costituisce la logica conclusione.
Il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene,
infatti, ad esistenza, come la sentenza, solo con la sua
"esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria
dell'atto amministrativo.
Resta, allora, da stabilire se il terzo interessato abbia quella
possibilità di accesso e, quindi, di conoscenza del decreto di
liquidazione che il rimettente riferisce alla sentenza. E la risposta
al riguardo è senz'altro affermativa, ben potendo il debitore di una
impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa assumere, prima
di pagare, le opportune informazioni, presso la competente
amministrazione, circa l'esistenza e il contenuto di un eventuale
decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi
degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche
eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno
1992, n. 352). In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza
ed in attuazione dei principi di trasparenza che devono informare
l'azione della pubblica amministrazione.
Sotto un diverso aspetto, occorre, altresì, considerare che, come
è noto, il decreto di liquidazione può essere successivo alla
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 della legge
fallimentare). Ipotesi quest'ultima nella quale i terzi coinvolti
nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza,
prima del decreto di liquidazione, della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza.
Eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilità in capo ai terzi
della sentenza e del decreto, deve escludersi l'esistenza di
qualsiasi discriminazione, sotto tale aspetto, tra i terzi coinvolti
nel fallimento ed i terzi coinvolti nella liquidazione coatta
amministrativa e, quindi, la fondatezza della questione di
costituzionalità sollevata dal rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il
Tribunale di Terni con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte