Sentenza n. 338/1998
Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 giugno 1997,
recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale
di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.
Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto
siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali.
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
notificato il 19 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 19 giugno 1997, ritualmente notificato e
depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e
con l'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1 e 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello
statuto speciale - l'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana l'11 giugno 1997, recante "Criteri per le nomine
e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione
paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di
indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29".
Il Commissario dello Stato censura l'art. 11 - di contenuto
eterogeneo rispetto alle altre disposizioni della predetta legge
regionale - osservando che il legislatore regionale, in virtù della
potestà esclusiva riconosciutagli dallo statuto, ha introdotto "ex
abrupto una prima asserita applicazione dei principi della legge n.
421 del 1992, senza considerare che non sono ancora state emanate le
norme di raccordo necessarie per consentire un passaggio graduale dal
vecchio al nuovo regime".
Nel ricorso si sottolinea la peculiarità della disciplina
siciliana del pubblico impiego, ed in particolare della dirigenza
pubblica, che la legge impugnata si propone di riformare
radicalmente. Al riguardo, si rileva che da un esame comparato delle
varie figure professionali - dell'ordinamento regionale e
dell'amministrazione statale - "emerge inequivocabilmente che le
funzioni svolte dai "dirigenti" e dai "dirigenti superiori", ai
sensi, rispettivamente, degli artt. 13 della legge regionale n. 7 del
1971 e 9 della legge regionale n. 41 del 1985, non possono
considerarsi dirigenziali, essendo piuttosto riconducibili a quelle
proprie dei funzionari amministrativi di 8 e di 9 livello dello
Stato". Richiamando la sentenza di questa Corte n. 12 del 1980, il
ricorrente rileva inoltre - sempre con riferimento all'assetto della
dirigenza che la denunciata disposizione si propone di riformare -
che anche le attribuzioni dei funzionari di vertice
dell'amministrazione regionale e i direttori preposti alle singole
direzioni regionali istituite presso ogni assessorato "sono
notevolmente diverse ed inferiori rispetto a quelle proprie dei
dirigenti generali dell'amministrazione statale, i quali assumono
anche la qualità di organi esterni dell'amministrazione medesima".
Tutto ciò premesso sull'attuale ordinamento degli uffici della
Regione Siciliana, il Commissario dello Stato prospetta nei confronti
della disciplina impugnata le seguenti censure.
Dall'esame del denunciato art. 11 - si legge nel ricorso - emerge
l'intento del legislatore regionale di "effettuare ope legis e per
relationem una generalizzata equiparazione dei propri dipendenti, in
atto con funzioni riconducibili a quelle della carriera direttiva, ai
dirigenti previsti dalla normativa statale, in assenza della
prescritta e necessaria selezione con criteri obiettivi di
valutazione". Qualora dovesse darsi applicazione alla previsione
dell'art. 11 - si paventa nel ricorso - l'effetto immediato sarebbe
quello di una proliferazione - seppure di carattere nominalistico, in
mancanza della contestuale definizione dei compiti - dei dirigenti,
il cui numero potrebbe ulteriormente aumentare in virtù della
previsione del comma 2, il quale, premesso che "ai dirigenti sono
attribuite le funzioni di studio, programmazione e controllo, o le
funzioni dirigenziali", proibisce "la contemporanea assegnazione di
più funzioni equiparate".
Il legislatore regionale, osserva il ricorrente, "in evidente
dissonanza con i principi della normativa statale di riferimento,
scinde nell'ambito delle funzioni dirigenziali, che per loro natura
non possono che essere un unicum composito, quelle di studio,
programmazione e controllo da quelle propriamente dirigenziali",
consistenti "nell'emanazione ed attuazione degli atti aventi per
oggetto singoli provvedimenti, ivi inclusi quelli riguardanti impegni
di somme" (art. 11, comma 1). Aggiunge il Commissario dello Stato che
"siffatta artificiosa distinzione ... dovrebbe essere posta a
fondamento della rideterminazione delle piante organiche (comma 3)
causando inevitabilmente un incremento, se non addirittura il
raddoppio, del numero dei dirigenti, così vanificando uno degli
obiettivi primari della legge n. 421 del 1992".
Il Commissario dello Stato censura la stessa distinzione tra
funzioni dell'assessore regionale e funzioni dei dirigenti delineata
dal comma 1 dell'art. 11 - secondo il quale "l'Assessore regionale
esercita le sue funzioni di capo dell'Amministrazione attraverso
l'emanazione di atti generali", mentre "l'emanazione ed attuazione
degli atti aventi per oggetto singoli provvedimenti, ivi inclusi
quelli riguardanti impegni di somme, compete ai dirigenti in
relazione alle funzioni ad essi attribuite" - ritenendola inidonea a
realizzare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale, in ordine
alla separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di
direzione amministrativa, all'art. 2, comma 1, lettera g) numero 1,
della legge n. 421 del 1992.
La disciplina impugnata, in conclusione, appare al ricorrente
intrinsecamente contraddittoria ed irragionevole, oltre che
gravemente pregiudizievole per il buon andamento dell'amministrazione
regionale.
2. - In data 20 giugno 1997, il Presidente regionale ha promulgato
parzialmente la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana del 21 giugno 1997, n. 30), con l'omissione
dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato con il ricorso
introduttivo del presente giudizio costituzionale.
3. - Non si è costituita nel presente giudizio costituzionale la
Regione Sicilia.
4. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato - per il Commissario dello Stato della Regione
Siciliana - una memoria per dedurre che, in séguito all'intervenuta
promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile
un'autonoma, successiva, promulgazione delle disposizioni censurate,
e per chiedere, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la
materia del contendere. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana l'11 giugno 1997 recante "Criteri per le nomine e
designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione
paritetica (articolo 43 dello statuto siciliano). Prima applicazione
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di
indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29", per contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione, nonché con l'art. 2, comma 1, lettera g), punti
1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti
posti dall'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana alla
potestà legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
2. - Dopo l'instaurazione del presente giudizio costituzionale, la
legge impugnata - come anticipato nelle premesse in fatto - è stata
promulgata come legge 20 giugno 1997, n. 19, con integrale omissione
dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato.
Indipendentemente da ogni questione prospettabile in merito alla
legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali
siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso in
via principale dal Commissario dello Stato, con omissione delle parti
oggetto di impugnazione, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis, sentenze n. 216 del 1998, nn. 306 e 205 del 1996,
nn. 493, 395 e 64 del 1995) deve ritenersi cessata la materia del
contendere, in quanto l'intervenuto esaurimento del potere
promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e
contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale,
preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge
impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino
una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte