Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo

comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da n. G.

contro il Ministero dell'interno e altro, iscritta al n. 177 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 13 dell'anno 1999;

Visti l'atto di costituzione di n. G. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, a seguito di una ordinanza con la quale il vice

pretore onorario della pretura circondariale di Trapani, sezione

distaccata di Erice, aveva ingiunto a n. G. di non parcheggiare la

propria auto lungo il lato est di un vicolo cittadino, perché

impediva la manovra di ingresso delle auto dei condomini, il predetto

era stato tratto a giudizio per violazione dell'art. 388 del codice

penale e condannato al pagamento di L. 200.000 di multa, non avendo

ottemperato al provvedimento;

che, considerata la tenuità della pena, n. G. non proponeva

appello e il prefetto di Trapani revocava il decreto con cui era

stato autorizzato allo svolgimento dell'attività di guardia

particolare giurata, nonché il relativo porto di pistola;

che, a cagione di detti decreti, l'istituto di vigilanza

privato, presso il quale il condannato prestava servizio da 17 anni,

lo licenziava;

che, con ricorso del novembre del 1995, n. G. aveva impugnato

i decreti prefettizi chiedendone l'annullamento, per la violazione

dei principi posti a base della sentenza della Corte costituzionale

n. 971 del 1988;

che, nel corso del giudizio, il Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio-decreto 18 giugno

1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza);

che il giudice a quo ricorda come questa Corte abbia

affermato, con la citata sentenza n. 971, il principio secondo cui il

pubblico dipendente non può essere destituito, in conseguenza di una

sentenza penale, senza che la pubblica amministrazione abbia

verificato la sussistenza di cause concrete di non compatibilità con

l'ufficio;

che, con la medesima sentenza, sono state dichiarate

illegittime diverse disposizioni di legge, fra cui l'art. 8, lettera

a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in tema di sanzioni

disciplinari per il personale dell'amministrazione della pubblica

sicurezza;

che successivamente, ispirate alla stessa ratio decidendi

sono intervenute altre pronunce costituzionali (fra le quali la

sentenza n. 408 del 1993) che hanno dichiarato l'illegittimità delle

disposizioni che prevedevano l'esclusione automatica dei partecipanti

dai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, con ciò confermando

e sviluppando un orientamento risalente (sentenze nn. 207 del 1996,

45 e 61 del 1965, 33 e 15 del 1960);

che da tali decisioni si potrebbe desumere un principio

costituzionale di portata generale, in virtù del quale non potrebbe

essere attribuito alla condanna penale un automatico valore

rescindente o risolutivo del rapporto intrattenuto dal condannato con

la pubblica amministrazione, dovendo quest'ultima vagliare, caso per

caso, se la condanna comporti un'alterazione del rapporto fiduciario;

che anche la sentenza n. 108 del 1994, dichiarando la

illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del

1989, nella parte in cui lasciava al giudizio insindacabile del

Ministro dell'interno la valutazione delle "qualità morali" del

candidato e della sua famiglia, si inserisce nel medesimo filone;

che non vi sarebbero motivi ragionevoli per ritenere che

quanto vale per i pubblici dipendenti addetti a funzioni di polizia

non debba valere anche per i "pubblici ufficiali o incaricati di

pubblico servizio", dipendenti privati che svolgano analoghe funzioni

in forza di una concessione rilasciata dalla pubblica

amministrazione;

che sarebbe perciò irragionevole assoggettare a

destituzione, attraverso la revoca automatica dell'autorizzazione,

solo coloro che espletano attività di polizia in base a una

concessione o autorizzazione amministrativa;

che la funzione di prevenzione e repressione dei reati

risponderebbe allo stesso interesse pubblico, tanto se esercitata da

un pubblico dipendente, quanto dal privato autorizzato, pena il

contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione;

che la questione sarebbe rilevante, poiché non sarebbe

possibile una interpretazione estensiva dell'art. 138, primo comma,

numero 4, del regio decreto n. 773 del 1931;

che, con memoria scritta, si è costituita la parte privata,

chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della

disposizione in esame, "nella parte in cui, ai fini del requisito

dell'assenza da condanne penali, prescinde dalla valutazione della

entità del reato e della gravità della pena";

che secondo il difensore la questione appare fondata, perché

la disposizione oggetto di censura - nel richiedere l'assenza di

qualsiasi condanna penale per delitto - non distingue tra le varie

ipotesi, sia con riferimento alla gravità del fatto, sia all'entità

della pena, così determinando la sopravvivenza del requisito, della

buona condotta, cancellato da questa Corte con la sentenza n. 311 del

1996;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza;

che, secondo la difesa erariale, non vi sarebbero nuovi

elementi per disattendere l'orientamento già espresso dalla Corte

con le sentenze nn. 326 del 1995 e 405 del 1997.

Considerato che questa Corte ha già valutato con esito negativo

(così la citata sentenza n. 326), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata

con riguardo all'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto

n. 773 del 1931;

che analoga decisione è stata resa in una fattispecie

concernente il mancato rinnovo delle nomina a guardia particolare

giurata (così la sentenza n. 405 sopra menzionata);

che la questione oggi sottoposta all'esame presenta soltanto

due nuovi elementi: l'estrema lievità del delitto e la mancata

coltivazione dei mezzi d'impugnazione da parte del condannato;

che tali aspetti attengono a questioni di mero fatto, non

essendo mutati - al di là dell'ulteriore parametro costituito

dall'art. 97 della Costituzione - gli argomenti posti a fondamento

della questione;

che va tenuto fermo il principio già enunciato, secondo cui

la revoca del porto di pistola non implica, per il privato,

l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, il quale può

trovare altre e diverse ragioni di conservazione;

che l'ulteriore parametro costituzionale, relativo

all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, è

palesemente estraneo alla materia de qua e non impinge sul

ragionamento già svolto;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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