Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,

comma secondo, del codice di procedura civile promossi con due

ordinanze emesse il 2 luglio 1981 dal pretore di Tolmezzo nei

procedimenti civili vertenti fra Straulino Osvaldo e Azienda autonoma

di Soggiorno e Turismo di Ravascletto e tra Temil Maria e Matiz Sergio

iscritte ai nn. 730 e 734 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 61 e 68 del 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che le questioni sollevate dal Pretore di Tolmezzo colle

ordinanze in epigrafe sono identiche, riguardando entrambe la

legittimità costituzionale dell'art. 313 secondo comma c.p.c. in

relazione all'art. 24 secondo comma Cost. in quanto - ad avviso del

Pretore - il termine minimo di giorni tre, fissato dalla legge vigente

per la comparizione di parte convenuta, sarebbe talmente breve,

nell'attuale situazione di mobilità dei cittadini e specie se la

notifica non avvenga a mani proprie, da essere incompatibile col

principio costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa,

che, perciò, le due questioni possono essere decise con unico

provvedimento;

Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 730/81, il

termine concesso nella specie dall'attore, fra la notifica della

citazione e l'ordinanza indicata per la comparizione, è di giorni

nove, e che, per di più, convenuta è un'Azienda di Turismo di

località montana cui non potrebbe in ogni caso riferirsi l'argomento

della mobilità dei cittadini valorizzato dal Pretore, specie poi in un

periodo come quello intercorrente fra il 5 e il 14 gennaio, in piena

stagione climatica,

che per quanto poi riguarda la questione di cui all'ord. n. 734/81,

non è nemmeno dato dl capire quale sia la situazione di fatto cui il

Pretore si riferisce, visto che si parla, nell'ordinanza di rimessione,

di una citazione notificata il 27 aprile 1981 per l'udienza del 14

gennaio dello stesso anno, né il Pretore motiva sulla rilevanza

nemmeno per accenni,

che pertanto, come è stato pure rilevato dall'Avvocatura Generale

dello Stato costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, un'eventuale pronunzia di questa Corte sulla questione

sollevata non eserciterebbe alcuna influenza sul giudizio in corso

innanzi al Pretore quanto alla specie di cui alla prima ordinanza e,

quanto all'altra, perché non esiste alcuna certezza sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c. sollevata dal

Pretore di Tolmezzo, in relazione all'art. 24 secondo comma Cost.,

colle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte